Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 41.964
/ Totale documenti scaricati: 28.006.512

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.964 *

/ Totale documenti scaricati: 28.006.512 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 41.964 *

/ Totale documenti scaricati: 28.006.512 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.964 *

/ Totale documenti scaricati: 28.006.512 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.964 *

/ Totale documenti scaricati: 28.006.512 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.964 *

/ Totale documenti scaricati: 28.006.512 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.964 *

/ Totale documenti scaricati: 28.006.512 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.964 *

/ Totale documenti scaricati: 28.006.512 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.964 *

/ Totale documenti scaricati: 28.006.512 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

Codice Appalti: Obbligo DGUE elettronico dal 18 Ottobre 2018

ID 7049 | | Visite: 13066 | NewsPermalink: https://www.certifico.com/id/7049

Codice Appalti Obbligo DGUE elettronico dal 18 Ottobre 2018

Codice Appalti: Obbligo DGUE elettronico dal 18 Ottobre 2018

Dal 18 ottobre è in vigore l’obbligo di utilizzo del DGUE e dei mezzi di comunicazione nello svolgimento di procedure di aggiudicazione esclusivamente in formato elettronico in attuazione all’articolo 40 del Codice Appalti, d.lgs. 50/2016.

Nei documenti di gara per una data procedura di appalto, le stazioni appaltanti dovranno indicare le informazioni sullo specifico formato elettronico del DGUE, l’indirizzo del sito internet in cui è disponibile il servizio per la compilazione del DGUE e le modalità con le quali il DGUE elettronico deve essere trasmesso dall’operatore economico alla stazione appaltante.

L’adozione del DGUE elettronico punta a ridurre gli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti alle procedure di gara, e a semplificare le procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti.

Art. 40 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione)

1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.

2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Il Documento di gara unico europeo elettronico, ai sensi dell’art. 59 della direttiva 2014/24/UE, recepito integralmente dall’art. 85 del Codice, consiste in un modello autodichiarativo, sviluppato sulla base di uno standard europeo, con cui l’operatore economico autocertifica il possesso dei requisiti per la partecipazione a gare d’appalto.

Art. 85 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Documento di gara unico europeo) 

1. Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformita' al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea Il DGUE e' fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018, e consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorita' pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:

a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80;

b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83;

c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91.

2. Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante e le informazioni di cui al comma 1 relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89, indica l'autorita' pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico e' in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

3. Se la stazione appaltante puo' ottenere i documenti complementari direttamente accedendo alla banca dati di cui all'articolo 81, il DGUE riporta altresi' le informazioni richieste a tale scopo, i dati di individuazione e, se del caso, la necessaria dichiarazione di consenso.

4. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente purche' confermino che le informazioni ivi contenute sono ancore valide.

5. La stazione appaltante puo', altresi', chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, (...) tranne nel caso di appalti basati su accordi quadro se conclusi ai sensi dell'articolo 54, comma 3 o comma 4, lettera a), di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 e, se del caso, all'articolo 87. La stazione appaltante puo' invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87.

6. In deroga al comma 5, agli operatori economici non e' richiesto di presentare documenti complementari o altre prove documentali qualora questi siano presenti nella banca dati di cui all'articolo 81 o qualora la stazione appaltante, avendo aggiudicato l'appalto o concluso l'accordo quadro, possieda gia' tali documenti.

7. Ai fini del comma 5, le banche dati contenente informazioni pertinenti sugli operatori economici, possono essere consultate, alle medesime condizioni, dalle amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati membri, con le modalita' individuate con il decreto di cui all'articolo 81, comma 2.

8. Per il tramite della cabina di regia e' messo a disposizione e aggiornato su e-Certis un elenco completo di banche dati contenenti informazioni pertinenti sugli operatori economici che possono essere consultate dalle stazioni appaltanti di altri Stati membri e sono comunicate, su richiesta, agli altri Stati membri le informazioni relative alle banche dati di cui al presente articolo.

Come è noto, formalmente il documento di gara unico elettronico è disponibile dal 18 aprile, come previsto dall’articolo 85, comma 1 del Codice, ma un comunicato del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 marzo 2018 aveva poi fatto slittare la data al 18 ottobre. Fino a tale data, nel periodo transitorio, le stazioni appaltanti che non disponevano di un proprio servizio di gestione del DGUE in formato elettronico, o che non si servivano di altri sistemi di gestione informatica del DGUE, potevanp richiedere nei documenti di gara all’operatore economico di trasmettere il documento in formato elettronico, compilato secondo le modalità ivi indicate, su supporto informatico all’interno della busta amministrativa o mediante la piattaforma telematica di negoziazione eventualmente utilizzata per la presentazione delle offerte.

Dal 18 ottobre, invece, il DGUE dovrà essere predisposto esclusivamente in formato elettronico, e non più cartaceo, e predisposto esclusivamente in conformità alle regole tecniche emanate da AgID, Agenzia per l'Italia Digitale, con Circolare n. 3 del 6 dicembre 2016.

I soggetti sottoposti all’obbligo di rispetto delle regole dell'AgID sono, in particolare:

- le stazioni appaltanti, le centrali di committenza, i soggetti aggregatori e i prestatori di servizi;
- gli operatori economici;
- i soggetti istituzionali che gestiscono servizi, piattaforme e banche dati coinvolti nel processo di acquisto e negoziazione;
- i Registri pubblici nazionali;
- i soggetti che erogano servizi di aggregazione dei dati che possono essere coinvolti nel processo di acquisto e negoziazione.

Ai sensi dell’articolo 85, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, il DGUE può essere riutilizzato per successive procedure di affidamento, a condizione che gli operatori economici confermino la perdurante validità delle precedenti attestazioni. In tale dichiarazione l’operatore economico include l’indicazione del nuovo CIG, se disponibile, per la diversa procedura alla quale intende partecipare. Analoga operazione potrà essere adottata in caso di utilizzo dell’autocertificazione ordinaria.

...

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Circolare  AgID n. 3 del 6 dicembre 2016.pdf)Circolare AgID n. 3 del 6 dicembre 2016
 
IT986 kB1223

Tags: Codice Appalti

Ultimi inseriti

Gen 21, 2025 79

Rettifica regolamento (UE) 2024/1157 - 21.01.2025

Rettifica regolamento (UE) 2024/1157 - 21.01.2025 ID 23333 | 21.01.2025 Rettifica del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento… Leggi tutto
Gen 20, 2025 86

Circolare MIT Prot. n. 1078 del 17.01.2025

Circolare MIT Prot n. 1078 del 17.01.2025 / Chiarimenti e indicazioni operative mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza unità da diporto ID 23331 | 20.01.2025 / In allegato Chiarimenti e indicazioni operative sui mezzi di salvataggio e sulle dotazioni di sicurezza delle unità da diporto, a… Leggi tutto
Gen 20, 2025 74

Decreto Legislativo 27 dicembre 2024 n. 219

in News
Decreto Legislativo 27 dicembre 2024 n. 219 / Albo nazionale attività commerciali, botteghe ed esercizi pubblici valorizzati ID 23330 | 20.01.2025 Decreto Legislativo 27 dicembre 2024 n. 219Costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi… Leggi tutto
Gen 20, 2025 134

Regolamento (CE) n. 2245/2002

in News
Regolamento (CE) n. 2245/2002 ID 23328 | 20.01.2025 Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari GU L 341/28 del 17.12.2002 Entrata in vigore: 24.12.2002 ... In… Leggi tutto
Gen 20, 2025 128

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/73

in News
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/73 ID 23327 | 20.01.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/73 della Commissione, del 17 gennaio 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 2245/2002 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari GU L… Leggi tutto
RID 2025
Gen 19, 2025 126

RID 2025

International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID) - OTIF 2025 ID 23326 | 19.01.2025 / Attached The 2025 edition of the Regulation concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID) is online on the website of the Intergovernmental Organisation for International Carriage by… Leggi tutto
Gen 19, 2025 93

Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75

in News
Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75 ID 23325 | 19.01.2025 Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h),… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

ISO 20553 2025
Gen 17, 2025 112

ISO 20553:2025

ISO 20553:2025 ID 23316 | 17.01.2025 / Preview attached ISO 20553:2025Radiation protection - Monitoring of workers occupationally exposed to a risk of internal contamination with radioactive material This document specifies the minimum requirements for the design of programmes to monitor workers… Leggi tutto
ISO 18436 6 2021  Requirements for certification of personnel Part 6
Gen 16, 2025 126

ISO 18436-6:2021- Requirements for certification of personnel Part 6

ISO 18436-6:2021: Requirements for certification of personnel Part 6: Acoustic emission ID 23310 | 16.01.2025 / Preview attached ISO 18436-6:2021 Condition monitoring and diagnostics of machines - Requirements for certification of personnel Part 6: Acoustic emission This document specifies the… Leggi tutto