Decreto n. 58 del 28 febbraio 2017 coordinato...
Art. 3 (Modalità di attestazione)
1. L’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza..
2. Il progettista dell’intervento strutturale, ad integrazione di quanto già previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e dal citato
decreto 14 gennaio 2008, assevera, secondo i contenuti delle allegate linee guida, la classe di rischio dell'edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato.
3. Il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente l’asseverazione di cui al comma 2, è allegato alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti.
4. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ove nominato per legge, all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista.
5. L’asseverazione di cui al comma 2 e le attestazioni di cui al comma 4 sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente, per l’ottenimento dei benefici fiscali di cui all’articolo 16, comma 1-quater, del citato
decreto-legge, n. 63 del 2013.
6. L’asseverazione di cui al comma 2 è effettuata secondo il modello contenuto nell’allegato B che è parte integrale e sostanziale del presente decreto.