Decreto 27 luglio 2018
Normativa tecnica e amministrativa relativa agli autoveicoli ad uso speciale composti da trattori stradali con ralla e da semirimorchi che nel loro complesso sono idonei al soccorso stradale.
(GU Serie Generale n.188 del 14-08-2018)
Art. 1. Campo di applicazione e caratteristiche costruttive
I complessi di veicoli, composti da trattore stradale con ralla e semirimorchio, che nella loro composizione integrata sono dotati delle caratteristiche di cui all’appendice IV all’art. 12 del regolamento di esecuzione del Codice ad uso speciale per il soccorso stradale, di cui all’art. 54, comma 1, lettera g) del Codice della strada.
I semirimorchi sono dotati di piano di carico per il trasporto dei veicoli in avaria o incidentati, nei limiti di massa e dimensioni attribuite al complesso, senza che però si determini il superamento di alcuno dei limiti di cui agli articoli 61 e 62 del Codice della strada.
Art. 2. Rispondenza a norme generali
I veicoli di cui all’art. 1, in relazione alla loro morfologia e massa, devono risultare conformi alle norme applicabili, alla data di presentazione delle richieste di omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, ai veicoli delle rispettive categorie internazionali N e O.
Per il riconoscimento ai sensi del presente decreto di veicoli già circolanti, si terrà conto delle norme applicabili alla data di immatricolazione per le caratteristiche non oggetto di modifica in relazione all’uso speciale cui sono destinati.
Il complesso di cui all’art. 1 deve essere munito della segnalazione visiva a luce lampeggiante di cui all’art. 151, comma 1, lettera p -septies ) del Codice della strada.
Art. 3. Classificazione e circolazione dei veicoli formanti autoveicolo ad uso speciale
Il semirimorchio, di cui all’art. 1, caratterizzato dall’essere munito permanentemente di speciali attrezzature, è classificato ad uso speciale, ai sensi dell’art. 204, comma 2 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada.
Il trattore stradale quando circola privo di semirimorchio per soccorso stradale è autorizzato alla circolazione solo per i trasferimenti.
Il trattore stradale, se non immatricolato ad uso speciale per soccorso stradale, è idoneo a formare l’autoarticolato, di cui all’art. 54, comma 1, lettera i) del Codice della strada.
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