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Europe, Rome

D.Lgs. 30 maggio 2018 n. 81

ID 6451 | | Visite: 13184 | Legislazione EmissioniPermalink: https://www.certifico.com/id/6451

Dlgs 81 2018

D.lgs. 30 maggio 2018 n. 81 | Attuazione direttiva NEC (National Emission Ceiling)

ID 6451 | 17.07.2018

Decreto Legislativo 30 maggio 2018 n. 81 

Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE.

GU n.151 del 02.07.2018

Modifiche:
Decreto 11 novembre 2024
 Attuazione della direttiva delegata (UE) 2024/299 della Commissione del 27 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la metodologia di comunicazione delle proiezioni delle emissioni di determinati inquinanti atmosferici. (GU n.304 del 30.12.2024)

Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/2018

Il Decreto legislativo, in conformità alla direttiva (UE) 2016/2284, ha i seguenti obiettivi:

1) ridurre il complesso delle emissioni nazionali annue di origine antropica di una serie di sostanze (il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, i composti organici volatili non metanici, l'ammoniaca ed il particolato fine) per rispettare specifici livelli emissivi entro il 2020 ed il 2030, assicurando, entro il 2025, il rispetto di livelli da fissare secondo una traiettoria lineare di riduzione stabilita tra l livelli previsti per il 2020 e il 2030. Per la verifica di tali impegni si prevede l'elaborazione di inventari e di proiezioni nazionali delle emissioni da inviare con cadenza predefinita alla Commissione europea; 

2) attivare il monitoraggio delle emissioni di una serie di sostanze per cui non sono previsti obblighi di riduzione delle emissioni. Anche per la verifica di tale adempimento si prevede l'elaborazione dì inventari e di proiezioni nazionali delle emissioni da inviare con cadenza predefinita alla Commissione europea; 

3) ottenere, attraverso un sistema di monitoraggio, dati relativi agli impatti dell'inquinamento atmosferico su ecosistemi. Per la verifica di tale adempimento si prevede la raccolta e l'invio alla Commissione europea, con cadenza predefinita, dei dati del monitoraggio.

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Il presente decreto è finalizzato al miglioramento della qualità dell’aria, alla salvaguardia della salute umana e dell’ambiente e ad assicurare una partecipazione più efficace dei cittadini ai processi decisionali attraverso:
a) impegni nazionali di riduzione delle emissioni di origine antropica di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, ammoniaca e particolato fine;
b) l’elaborazione, l’adozione e l’attuazione di programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico;
c) obblighi di monitoraggio delle emissioni delle sostanze inquinanti individuate nell’allegato I;
d) obblighi di monitoraggio degli impatti dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi;
e) obblighi di comunicazione degli atti e delle informazioni connessi agli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui alle lettere a) , b) , c) e d) ;
f) una più efficace informazione rivolta ai cittadini utilizzando tutti i sistemi informativi disponibili.

2. Il presente decreto è finalizzato a perseguire:
a) gli obiettivi di qualità dell’aria e un avanzamento verso l’obiettivo a lungo termine di raggiungere livelli di qualità dell’aria in linea con gli orientamenti pubblicati dall’Organizzazione mondiale della sanità;
b) gli obiettivi dell’Unione europea in materia di biodiversità e di ecosistemi, in linea con il Settimo programma di azione per l’ambiente;
c) la sinergia tra le politiche in materia di qualità dell’aria e quelle inerenti i settori responsabili di emissioni interessate dagli impegni nazionali di riduzione, comprese le politiche in materia di clima e di energia.
...
Art. 6. Inventari e proiezioni nazionali delle emissioni

1. L’ISPRA elabora e aggiorna:

a) ogni anno, gli inventari nazionali delle emissioni per gli inquinanti dell’allegato I, Tabelle A e B, nel rispetto delle prescrizioni di tale allegato e sulla base delle metodologie dell’allegato IV;
b) ogni quattro anni, gli inventari nazionali delle emissioni geograficamente disaggregati, nonché gli inventari delle grandi fonti puntuali, per gli inquinanti dell’allegato I, Tabella C, nel rispetto delle prescrizioni di tale allegato e sulla base delle metodologie dell’allegato IV;
c) una relazione di inventario che accompagna gli inventari, predisposta nel rispetto delle prescrizioni dell’allegato I, Tabella D, e sulla base delle metodologie dell’allegato IV. Nei casi di cui all’articolo 3, commi 4, 5 o 6, le relazioni di inventario degli anni interessati contengono anche le informazioni che dimostrano la conformità alle prescrizioni di tali commi;
d) ogni due anni, le proiezioni nazionali dei consumi energetici e dei livelli delle attività produttive responsabili delle emissioni per gli inquinanti dell’allegato I, Tabella C. L
e proiezioni sono inviate al Ministero e all’ENEA almeno quattro mesi prima della data di comunicazione prevista dal calendario dell’allegato I.

2. L’ENEA, alla luce delle proiezioni di cui al comma 1, lettera d) , elabora e aggiorna ogni due anni le proiezioni nazionali delle emissioni per gli inquinanti dell’allegato I, Tabella C, nel rispetto delle prescrizioni di tale allegato e sulla base delle metodologie dell’allegato IV. Tali proiezioni sono inviate al Ministero almeno un mese prima della data di comunicazione prevista dal calendario di cui all’allegato I, Tabella C.

3. Nel caso in cui la Commissione europea proceda al riesame dei dati degli inventari nazionali delle emissioni, il Ministero assicura, per il tramite dell’ISPRA, che siano svolte le attività necessarie alla consultazione con la Commissione.

L’ISPRA assicura l’applicazione delle correzioni tecniche concordate o prescritte dalla Commissione.
...
Art. 11. Norme finali

1. Il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171, recante attuazione della direttiva 2001/81/CE, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici, è abrogato.

2. Resta ferma fino al 31 dicembre 2019, l’applicazione dei limiti nazionali di emissione previsti dall’articolo 1 e dall’allegato I del decreto legislativo n. 171 del 2004.
...

[...]

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