Accordo 22 febbraio 2018 | Moduli unificati
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Accordo 22 febbraio 2018 | Moduli unificati
Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e gli enti locali concernente l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze.
Art. 1. Modulistica unificata e standardizzata e relative specifiche tecniche
1. Ai sensi dell’art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, sono adottati i Moduli unificati e standardizzati in materia dì attività commerciali e assimilate di cui all’allegato 1.
2. Ai sensi dell’art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 e dell’art. 24 commi 2 -bis , 3 e 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le regioni adeguano entro il 31 marzo 2018, in relazione alle specifiche normative regionali, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati, di cui al presente accordo, utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili. I comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo entro e non oltre il 30 aprile 2018. Restano fermi gli ulteriori livelli di semplificazione di cui all’art. 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
3. Le regioni e i comuni garantiscono la massima diffusione dei moduli.
4. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle istruzioni allegate all’accordo del 4 maggio 2017, ad eccezione dei termini di adeguamento. 5. Ai sensi dell’art. 66, comma 8 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, i moduli recano in allegato le specifiche tecniche per la gestione informatica delle informazioni in essi contenute, di cui all’allegato 2.
6. Gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante del presente Accordo.
7. Le regioni possono, ove necessario, adeguare le specifiche tecniche alle peculiarità della modulistica adottata a livello regionale ai sensi del comma 2.
Art. 2. Modifiche all’attività di vendita e somministrazione di alcolici
In attuazione dell’art. 1, comma 178 della legge 4 agosto 2017, n. 124, nei moduli per gli esercizi di vendita e per la somministrazione di alimenti e bevande, adottati con gli Accordi del 4 maggio e del 6 luglio 2017, al quadro riepilogativo della documentazione allegata è eliminato, ove presente, il riferimento all’allegato relativo alla comunicazione per la vendita di alcolici.
Art. 3. Integrazioni ai moduli «Esercizio di vicinato» e «Media e grande struttura di vendita» adottati con l’Accordo del 4 maggio 2017
Al fine di consentire l’utilizzo dei moduli «Esercizio di vicinato» e «Media e grande struttura di vendita», adottati con l’Accordo del 4 maggio 2017, anche nei casi in cui la vendita al dettaglio sia esercitata unitamente alla vendita all’ingrosso, le tabelle riepilogative degli allegati da produrre nei casi, rispettivamente, di «SCIA unica» e di «Domanda di autorizzazione + SCIA ovvero SCIA unica», sono integrate con la seguente riga:
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