Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
45.276
/ Documenti scaricati: 33.781.352
/ Documenti scaricati: 33.781.352
Decreto Ministero dell'Interno 10 maggio 2018
Disposizioni transitorie in materia di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C.
GU Serie generale n. 113 del 17.05.2018
Entrata in vigore: 18.05.2018
...
Attesa l' esigenza di adottare una norma transitoria che consenta un più graduale passaggio alla nuova regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C
Art. 1. Norma transitoria
1. La commercializzazione e l’installazione dei contenitori- distributori di tipo approvato conformi alle specifiche tecniche contenute nel decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 1990 recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri » e nel decreto del Ministro dell’interno del 12 settembre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3 , in contenitoridistributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto», è consentita per un periodo non superiore a nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contenitori- distributori prodotti prima dell’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 22 novembre 2017.
...
Schema - Periodo transitorio DM 10.05.2018
______
Decreto 22 novembre 2017 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C. (GU n. 285 del 06.12.2017)
Entrato in vigore il 05 Gennaio 2018
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di prevenzione incendi:
a) decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 1990 recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri»;
b) decreto del Ministro dell’interno del 12 settembre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto»;
c) art. 5, comma 4 del decreto del Ministro dell’interno del 27 gennaio 2006 recante «Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli
antincendio»;
2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Collegati:
Distintivi di qualifica del personale dei ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(GU n.177 del 26.07.2021)
...
Art. 1. ...

ID 13466 | 25.10.2021 / In allegato Bozza RTV
Update 25.10.2021
In GU n.255 del 25.10.2021 pubblicato il Decreto 14 ottobre 2021 Approvazione di norme tecnich...

Chiarimenti di resistenza al fuoco delle strutture D.M. 09 marzo 2007
Collegati
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024