~ 2000 / 2026 ~
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Modifiche ed integrazioni all’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340 e successive modificazioni, recante la disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.
GU Serie generale - n. 102 del 04.05.2018
Entrata in vigore: 03.06.2018
Decreta:
Art. 1. Integrazioni alla regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.
1. All’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al titolo II, punto 15.3. - Operazioni di erogazione, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3 -bis.
È ammesso il rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL conformi insieme ai relativi accessori al regolamento UNECE 67, installati per l’alimentazione dei sistemi diversi dalla propulsione dei veicoli conformi al regolamento UNECE 122. È, altresì, ammesso il rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL conformi insieme ai relativi accessori al regolamento UNECE 67 installati per l’alimentazione dei sistemi diversi dalla propulsione dei veicoli immessi in circolazione prima dell’entrata in vigore obbligatoria del regolamento UNECE 122. Prima dell’effettuazione del rifornimento, il personale addetto agli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione verifica l’ammissibilità del rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL di cui sopra sulla base delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del veicolo.»;
b) al titolo IV, punto 18 - Generalità, al comma 2, dopo le parole «dell’utente.», sono aggiunte le seguenti:
«Per il rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL di cui al punto 15.3, comma 3 -bis , il personale addetto deve verificare che il veicolo sia in possesso dei requisiti richiesti per il rifornimento, indicati al citato punto 15.3, comma 3 -bis »;
c) al titolo IV, punto 18 - Generalità, al comma 3, dopo le parole «non presidiati» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione dei serbatoi di cui al punto 15.3, comma 3 -bis ,».
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