Decreto Legislativo 3 aprile 2018 n. 34
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Decreto Legislativo 3 aprile 2018 n. 34 / Testo consolidato 12.2021
ID 6009 | Update news 23.12.2021
Decreto Legislativo 3 aprile 2018 n. 34
Testo unico in materia di foreste e filiere forestali (GU n.92 del 20.04.2018)
Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/2018
- Testo nativo
- Testo consolidato 12.2021
Aggiornamenti all'atto
14/10/2019
DECRETO-LEGGE 14 ottobre 2019, n. 111 (in G.U. 14/10/2019, n.241) convertito con modificazioni dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 141 (in G.U. 13/12/2019, n. 292)
13/12/2019
LEGGE 12 dicembre 2019, n. 141 (in G.U. 13/12/2019, n.292) - Testo consolidato 12.2021
Con il Decreto 18 novembre 2021 (GU n.303 del 22.12.2021) sono approvate le allegate linee guida per l’identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti, di cui all’art. 7, comma 13 -bis ), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
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Art. 1. Principi
1. La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future.
2. Nel rispetto delle competenze sancite dalla Costituzione, delle potestà attribuite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano e in attuazione del principio di leale collaborazione, il presente decreto reca le norme fondamentali volte a garantire l’indirizzo unitario e il coordinamento nazionale in materia di foreste e di filiere forestali, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo.
3. Lo Stato e le regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, promuovono attraverso il fondamentale contributo della selvicoltura la gestione forestale soste- nibile con particolare riferimento a quanto previsto dalle risoluzioni delle Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa del Forest Europe, al fine di riconoscere il ruolo sociale e culturale delle foreste, di tutelare e valorizzare il patrimonio forestale, il territorio e il paesaggio nazionale, rafforzando le filiere forestali e garantendo, nel tempo, la multifunzionalità e la diversità delle risorse forestali, la salvaguardia ambientale, la lotta e l’adattamento al cambiamento climatico, lo sviluppo socio-economico delle aree montane e interne del Paese.
4. Lo Stato, le regioni e gli enti da queste delegati, pro- muovono in modo coordinato la tutela, la gestione e la valorizzazione attiva del patrimonio forestale anche al fine di garantire lo sviluppo equilibrato delle sue filiere, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo.
5. Ogni intervento normativo incidente sul presente testo unico o sulle materie dallo stesso disciplinate va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso con- tenute ai sensi dell’articolo 13-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 2. Finalità
1. Le disposizioni del presente decreto sono finalizzate a:
a) garantire la salvaguardia delle foreste nella loro estensione, distribuzione, ripartizione geografica, diversità ecologica e bio-culturale;
b) promuovere la gestione attiva e razionale del patrimonio forestale nazionale al fine di garantire le funzioni ambientali, economiche e socio-culturali;
c) promuovere e tutelare l’economia forestale, l’economia montana e le rispettive filiere produttive nonché lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali attraverso la protezione e il razionale utilizzo del suolo e il rec pero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati, sostenendo lo sviluppo di forme di gestione associata delle proprietà forestali pubbliche e private;
d) proteggere la foresta promuovendo azioni di prevenzione da rischi naturali e antropici, di difesa idrogeologica, di difesa dagli incendi e dalle avversità biotiche ed abiotiche, di adattamento al cambiamento climatico, di recupero delle aree degradate o danneggiate, di sequestro del carbonio e di erogazione di altri servizi ecosistemici generati dalla gestione forestale sostenibile;
e) promuovere la programmazione e la pianificazione degli interventi di gestione forestale nel rispetto del ruolo delle regioni e delle autonomie locali;
f) favorire l’elaborazione di principi generali, di linee guida e di indirizzo nazionali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale e del paesaggio rurale, con riferimento anche agli strumenti di intervento previsti dalla politica agricola comune;
g) favorire la partecipazione attiva del settore forestale italiano alla definizione, implementazione e sviluppo della strategia forestale europea e delle politiche ad essa collegate;
h) garantire e promuovere la conoscenza e il monitoraggio del patrimonio forestale nazionale e dei suoi ecosi- stemi, anche al fine di supportare l’esercizio delle funzio- ni di indirizzo politico nel settore forestale e ambientale;
i) promuovere e coordinare, nel settore, la formazione e l’aggiornamento degli operatori e la qualificazione delle imprese;
l) promuovere l’attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione tecnica nel settore forestale;
m) promuovere la cultura forestale e l’educazione ambientale.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza unificata ed in coordinamento, per quanto di rispettiva competenza, con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, adotta gli atti di indirizzo e assicura il coordinamento delle attività necessarie a garantire il perseguimento unitario e su tutto il territorio nazionale delle finalità di cui al comma 1.
3. Per l’ordinato perseguimento delle finalità di cui ai comma 1, lo Stato e le regioni promuovono accordi, intese istituzionali e progetti di valenza interregionale e internazionale.
4. All’attuazione delle finalità di cui al presente articolo si fa fronte nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 3. Definizioni
1. I termini bosco, foresta e selva sono equiparati.
2. Si definiscono:
a) patrimonio forestale nazionale: l’insieme dei boschi, di cui ai commi 3 e 4, e delle aree assimilate a bosco, di cui all’articolo 4, radicati sul territorio dello Stato, di proprietà pubblica e privata;
b) gestione forestale sostenibile o gestione attiva: insieme delle azioni selvicolturali volte a valorizzare la molteplicità delle funzioni del bosco, a garantire la produzione sostenibile di beni e servizi ecosistemici, nonché una gestione e uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che consenta di mantenere la loro biodiversità, produttività, rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e in futuro, a rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, senza comportare danni ad altri ecosistemi;
c) pratiche selvicolturali: i tagli, le cure e gli interventi volti all’impianto, alla coltivazione, alla prevenzione di incendi, al trattamento e all’utilizzazione dei boschi e alla produzione di quanto previsto alla lettera d);
d) prodotti forestali spontanei non legnosi: tutti i prodotti di origine biologica ad uso alimentare e ad uso non alimentare, derivati dalla foresta o da altri terreni boscati e da singoli alberi, escluso il legno in ogni sua forma;
e) sistemazioni idraulico-forestali: gli interventie le opere di carattere intensivo ed estensivo attuati, anche congiuntamente, sul territorio, al fine di stabilizzare, consolidare e difendere i terreni dal dissesto idrogeologico e di migliorare l’efficienza funzionale dei bacini idrografici e dei sistemi forestali;
f) viabilità forestale e silvo-pastorale: la rete di strade, piste, vie di esbosco, piazzole e opere forestali aventi carattere permanente o transitorio, comunque vietate al transito ordinario, con fondo prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive, funzionali a garantire il governo del territorio, la tutela, la gestione e la valorizzazio- ne ambientale, economica e paesaggistica del patrimonio forestale, nonché le attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi;
g) terreni abbandonati: fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali vigenti, i terreni forestali nei quali i boschi cedui hanno superato, senza interventi selvicolturali, almeno della metà il turno minimo fissato dal- le norme forestali regionali, ed i boschi d’alto fusto in cui non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi venti anni, nonché i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata attività agricola da almeno tre anni, in base ai principi e alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e relative disposizioni nazionali di attuazione, ad esclusione dei terreni sottoposti ai vincoli di destinazione d’uso;
h) terreni silenti: i terreni agricoli e forestali di cui alla lettera g) per i quali i proprietari non siano individuabili o reperibili a seguito di apposita istruttoria;
i) prato o pascolo permanente: le superfici non com- prese nell’avvicendamento delle colture dell’azienda da almeno cinque anni, in attualità di coltura per la coltivazione di erba e altre piante erbacee da foraggio, sponta- nee o coltivate, destinate ad essere sfalciate, affienate o insilate una o più volte nell’anno, o sulle quali è svolta attività agricola di mantenimento, o usate per il pascolo del bestiame, che possono comprendere altre specie, se- gnatamente arbustive o arboree, utilizzabili per il pascolo o che producano mangime animale, purché l’erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti;
l) prato o pascolo arborato: le superfici in attualità di coltura con copertura arborea forestale inferiore al 20 per cento, impiegate principalmente per il pascolo del bestiame;
m) bosco da pascolo: le superfici a bosco destinate tradizionalmente anche a pascolo con superficie erbacea non predominante;
n) arboricoltura da legno: la coltivazione di impianti arborei in terreni non boscati o soggetti ad ordinaria lavorazione agricola, finalizzata prevalentemente alla pro- duzione di legno a uso industriale o energetico e che è liberamente reversibile al termine del ciclo colturale;
o) programmazione forestale: l’insieme delle strategie e degli interventi volti, nel lungo periodo, ad assi- curare la tutela, la valorizzazione, la gestione attiva del patrimonio forestale o la creazione di nuove foreste;
p) attività di gestione forestale: le attività descritte nell’articolo 7, comma 1;
q) impresa forestale: impresa iscritta nel registro di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che esercita prevalentemente attività di gestione forestale, fornendo anche servizi in ambito forestale e ambientale e che risulti iscritta negli elenchi o negli albi delle imprese forestali regionali di cui all’articolo 10, comma 2;
r) bosco di protezione diretta: superficie boscata che per la propria speciale ubicazione svolge una funzione di protezione diretta di persone, beni e infrastrutture da pericoli naturali quali valanghe, caduta massi, scivolamenti superficiali, lave torrentizie e altro, impedendo l’evento o mitigandone l’effetto;
s) materiale di moltiplicazione: il materiale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386.
3. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.
4. Le regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, possono adottare una definizione integrativa di bosco rispetto a quella dettata al comma 3, nonché definizioni integrative di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione così assicu- rato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita.
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Art. 18. Abrogazioni
1. Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, è abrogato.
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