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Europe, Rome

Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti

Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157

Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all’istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE.

GU n. 224 del 26-9-2011 SO

____

Art. 1. Finalità 1.

Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, con riferimento a:

a) l’individuazione delle autorità competenti;
b) gli obblighi dei gestori;
c) i contenuti della comunicazione;
d) la pubblicità dei dati e la sensibilizzazione del pubblico.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 166/2006.

Art. 3. Autorità competenti

1. Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 5, comma 1, del regolamento (CE) n. 166/2006, l’autorità competente è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale dell’Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale.

2. Le autorità competenti alla valutazione della qualità dei dati forniti dai gestori ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del presente decreto, sono:

a) per i complessi in cui almeno un impianto svolge un’attività di cui all’allegato VIII al decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, la o le autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento di autorizzazione;
b) per i complessi non compresi nella lettera a), la stessa autorità prevista alla medesima lettera a), salvo diversa indicazione della regione o della provincia autonoma in cui il complesso è localizzato che deve essere notificata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno, le autorità di cui al comma 2, lettere a) e b), diverse dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmettono all’Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale un rapporto di valutazione della qualità dei dati forniti dai gestori, per quanto attiene alla loro completezza, esattezza e conformità all’allegato II al presente decreto.
Il rapporto di valutazione deve uniformarsi ai criteri e al formato indicati nell’allegato I al presente decreto.

4. Nei casi in cui, l’autorità competente ai sensi del comma 2 è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, questo si avvale, per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 5, dell’Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale e del sistema delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente.

L’Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale trasmette al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il rapporto di cui al comma 3, entro la data ivi prevista.

5. Ai fini di quanto previsto all’articolo 5, comma 5, del regolamento (CE) n. 166/2006, le autorità competenti sono, fatto salvo quanto previsto al comma 4, le autorità di cui al comma 2, lettere a) e b), ciascuna per i complessi di propria competenza.

6. Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 7, comma 2, del regolamento (CE) n. 166/2006, l’autorità competente è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che invia ogni anno alla Commissione europea, entro i termini previsti dallo stesso articolo, i dati che, previa verifica, l’Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale comunica al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 gennaio di ogni anno.

7. L’Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale predispone, inoltre, una relazione di sintesi dei rapporti di valutazione trasmessi dalle Autorità competenti. Tale relazione dovrà essere inviata alle suddette Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 4. Obblighi dei gestori / Comunicazione PRTR

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore tenuto agli obblighi di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 166/2006 comunica le informazioni ivi richieste relative all’anno precedente all’Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale e alla autorità competente di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a) e b) del presente decreto.
Con la stessa procedura il gestore può, entro il 30 giugno dello stesso anno, modificare o integrare la comunicazione.

2. L’allegato II al presente decreto stabilisce il formato, i contenuti, e la modalità della comunicazione di cui al comma 1.

3. Gli allegati al presente decreto sono modificati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di adeguarli a nuove disposizioni comunitarie in materia.

...

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Registro europeo delle emissioni
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Tags: Ambiente Emissioni

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