Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.005

/ Totale documenti scaricati: 26.702.114

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.005 *

/ Totale documenti scaricati: 26.702.114 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 41.005 *

/ Totale documenti scaricati: 26.702.114 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.005 *

/ Totale documenti scaricati: 26.702.114 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.005 *

/ Totale documenti scaricati: 26.702.114 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.005 *

/ Totale documenti scaricati: 26.702.114 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.005 *

/ Totale documenti scaricati: 26.702.114 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.005 *

/ Totale documenti scaricati: 26.702.114 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.005 *

/ Totale documenti scaricati: 26.702.114 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background







Europe, Rome

Circolare MiSE del 18 dicembre 2014

ID 5949 | | Visite: 7129 | Legislazione EnergyPermalink: https://www.certifico.com/id/5949

Circolare MiSE del 18 dicembre 2014

Oggetto: Nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia di cui all'art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 e all’articolo 7 comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 28 dicembre 2012.

1. L'art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 prevede che entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori previsti, debbono comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, di seguito “Responsabile”. Per l’individuazione dei settori di appartenenza si fa riferimento al codice ATECO e si classificano nel settore industriale i soggetti appartenenti alla sezione B, C, D, E ed F del codice ATECO 2007. Per le attività ricomprese nelle altre sezioni vale la soglia dei 1.000 tep.

Legge 10/1991
...
Art. 19.(Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia)

1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.

2. La mancanza della comunicazione di cui al comma 1 esclude i soggetti dagli incentivi di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i soggetti beneficiari dei contributi della presente legge sono tenuti a comunicare i dati energici relativi alle proprie strutture e imprese.

3. I responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predispongono i dati energetici di cui al comma 2.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ENEA provvede a definire apposite schede informative di diagnosi energetica e di uso delle risorse, diversamente articolate in relazione ai tipi d'impresa e di soggetti e ai settori di appartenenza.

5. Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA provvede sulla base di apposite convenzioni con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano a realizzare idonee campagne promozionali sulle finalita' della presente legge, all'aggiornamento dei tecnici di cui al comma 1 e a realizzare direttamente ed indirettamente programmi di diagnosi energetica. 

2. A corollario della legge 9 gennaio 1991 n. 10 sono state emesse due circolari dell’allora Ministero Industria Commercio e Artigianato, rispettivamente del 2 Marzo 1992, n. 219/F, e del 3 Marzo 1993, n. 226/F.

3. Al suddetto Responsabile sono stati progressivamente affidati i seguenti nuovi compiti:

a. l’attestazione, da applicarsi in calce alla relazione tecnica di cui all’art. 28 delle legge 9 gennaio 1991 n. 10, redatta in base all’Allegato E del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 192, di avvenuta verifica in merito alla applicazione dell’art. 26 comma 7 della legge 9 gennaio 1991 n.10 negli Enti soggetti all’obbligo di cui all’art. 19 della stessa legge; 

b. il ruolo di tecnico di controparte incaricato di monitorare lo stato dei lavori e la corretta esecuzione delle prestazioni previste dai contratti di Servizio Energia qualora il committente sia un ente pubblico soggetto all’obbligo di cui all’art. 19 legge 9 gennaio 1991 n. 10, ai sensi dell’Allegato II, d.lgs. 30 maggio 2008 n. 115, punto 4, lettera p).

4. L’articolo 7 comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 pubblicato in G.U. n.1 del 2.1.2013 estende la possibilità di accesso al meccanismo dei certificati bianchi anche alle imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici, ivi compresi gli Enti pubblici purché provvedano alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia applicando quanto previsto all’articolo 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991 n. 10, ovvero si dotino di un sistema di gestione dell’energia certificato in conformità alla norma ISO 50001 e mantengano in essere tali condizioni per tutta la durata della vita dell’intervento;

5. Nell'ambito della Convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico per l'attuazione dell'art.19 della Legge 10 del 1991, la Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia- FIRE, quale soggetto incaricato alle attività di gestione e sensibilizzazione rivolte ai responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, in considerazione delle sopravvenute novità introdotte dall’articolo 7, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 di cui al punto 4, provvede a:

a. ampliare l’attività di gestione e sensibilizzazione anche per i soggetti di cui al punto 4, in coordinamento con ENEA;

b. informatizzare le modalità di nomina del Responsabile a partire dall’anno d’obbligo 2015.

6. La FIRE, al fine di rendere più efficiente la gestione della banca dati delle nomine, potrà sviluppare una piattaforma informatica per la gestione delle nomine dei Responsabili o richiedere l’invio delle nomine stesse tramite posta certificata in alternativa all’invio cartaceo, assicurando una gestione appropriata delle nomine.

7. Per i soggetti di cui al punto 4 non sussistono scadenze temporali all’atto della prima nomina, fermo restando l’obbligo del rispetto delle scadenze temporali di cui al punto 1 per le nomine successiva alla prima.

8. La FIRE pubblica annualmente sul proprio sito l’elenco dei soggetti che hanno effettuato la nomina e che abbiano acconsentito alla pubblicazione dei propri dati.

9. La FIRE collabora con il Gestore dei servizi energetici (GSE S.p.A) nella verifica della validità delle nomine comunicate dai soggetti che partecipano allo schema dei certificati bianchi ai sensi dell’art. 7 commi d) ed e) del D.M. 28 dicembre 2012.

10. La presente circolare, unita alla nota esplicativa, abroga e sostituisce integralmente la circolare del 2 Marzo 1992, n. 219 F, e la circolare del 3 Marzo 1993, n. 226/F, ed è indirizzata a codesti uffici, enti ed associazioni, affinché possano avvalersene ai fini dell'autonoma opera di sensibilizzazione nei confronti dei soggetti obbligati, ed è pubblicata sul sito WEB del Ministero dello sviluppo economico affinché tutti i soggetti obbligati possano prendere conoscenza delle modalità di adempimento suggerite da codesto Ministero. 

Roma, 18 dicembre 2014
IL DIRETTORE GENERALE (Rosaria Romano) 

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Circolare MiSE del 18 dicembre 2014.pdf)Circolare MiSE del 18 dicembre 2014
Nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia
IT530 kB1136

Tags: Ambiente Energy

Ultimi inseriti

Nov 02, 2024 33

Decreto 25 settembre 2024

Decreto 25 settembre 2024 ID 22851 | 02.11.2024 Decreto 25 settembre 2024 Disposizioni circa le modalita' di raccolta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle infrazioni di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 144/2008 rilevate dagli organi di polizia stradale di… Leggi tutto
Nov 01, 2024 35

Accordo CSR n. 84 del 20 Marzo 2008

in News
Accordo CSR n. 84 del 20 Marzo 2008 ID 22850 | 01.11.2024 / In allegato Intesa tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'universita' e ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard… Leggi tutto
Certificato di Agibilita abitabilita
Nov 01, 2024 56

Sentenza CdS n. 7740 del 24 Settembre 2024

Sentenza CdS n. 7740 del 24 Settembre 2024 / Il certificato di agibilità è un indicatore della regolarità urbanistica di un edificio ID 22849 | 01.11.2024 / In allegato La Sentenza del Consiglio di Stato, numero 7740/2024, ha portato una significativa novità interpretativa: il certificato di… Leggi tutto
Nov 01, 2024 42

Regolamento delegato (UE) 2024/2787

Regolamento delegato (UE) 2024/2787 ID 22847 | 01.11.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/2787 della Commissione, del 23 luglio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione dei teli pacciamanti nella categoria di materiali… Leggi tutto
Nov 01, 2024 41

Regolamento delegato (UE) 2024/2788

Regolamento delegato (UE) 2024/2788 ID 22846 | 01.11.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/2788 della Commissione, del 23 luglio 2024, che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i polimeri nella categoria di materiali… Leggi tutto
Nov 01, 2024 40

Regolamento delegato (UE) 2024/2786

Regolamento delegato (UE) 2024/2786 ID 22845 | 01.11.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/2786 della Commissione, del 23 luglio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le Enterococcaceae e la presunzione di conformità dei prodotti… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2024 2790
Nov 01, 2024 52

Regolamento delegato (UE) 2024/2790

Regolamento delegato (UE) 2024/2790 / Reg. fertilizzanti: polimeri categoria di materiali costituenti 1 ID 22844 | 01.11.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/2790 della Commissione, del 23 luglio 2024, che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio… Leggi tutto
Ott 31, 2024 40

Delibera 22 ottobre 2024

Delibera 22 ottobre 2024 ID 22843 | 31.10.2024 Delibera 22 ottobre 2024 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Certificato di Agibilita abitabilita
Nov 01, 2024 56

Sentenza CdS n. 7740 del 24 Settembre 2024

Sentenza CdS n. 7740 del 24 Settembre 2024 / Il certificato di agibilità è un indicatore della regolarità urbanistica di un edificio ID 22849 | 01.11.2024 / In allegato La Sentenza del Consiglio di Stato, numero 7740/2024, ha portato una significativa novità interpretativa: il certificato di… Leggi tutto
UNI ISO 14009 2024  Linee guida circolazione dei materiali
Ott 31, 2024 61

UNI ISO 14009:2024 / (SGA) Linee guida circolazione dei materiali

UNI ISO 14009:2024 / (SGA) Linee guida circolazione dei materiali ID 22837 | 31.10.2024 / In allegato Preview UNI ISO 14009:2024 Sistemi di gestione ambientale - Linee guida per incorporare la circolazione dei materiali nella progettazione e sviluppo La norma fornisce linee guida per assistere le… Leggi tutto
ISO 16733 1 2024   FSE   Selection of design fire scenarios
Ott 30, 2024 65

ISO 16733-1:2024

ISO 16733-1:2024 / FSE Fire Safety Engineering - Selection of design fire scenarios (Edition 2, 2024) ID 22830 | 30.10.2024 / Preview attached ISO 16733-1:2024Fire safety engineering - Selection of design fire scenarios and design firesPart 1: Selection of design fire scenarios Publication… Leggi tutto
Guida pratica uso Ecolabel UE nei GPP prodotti assorbenti
Ott 30, 2024 86

Guida pratica uso Ecolabel UE nei GPP: prodotti assorbenti

Guida pratica uso Ecolabel UE nei GPP: prodotti assorbenti / JRC 2024 ID 22829 | 30.10.2024 / In allegato La guida pratica per l'uso del marchio Ecolabel UE negli appalti pubblici verdi di prodotti assorbenti per l'igiene personale include criteri ambientali raccomandati incentrati su: (i) polpa di… Leggi tutto