Decreto 5 marzo 2018
Individuazione degli ostacoli tecnici o degli oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell’obbligo di presenza di più tipologie di carburanti negli impianti di distribuzione di carburanti
Art. 1.
Individuazione degli ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali
1. L’obbligo di prevedere la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi inclusi il metano per autotrazione, per l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti di cui all’art. 83 -bis , comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, così come modificato dall’art. 1, commi 98 e 99 della legge 4 agosto 2017, n. 124, trova applicazione, fatta salva la sussistenza di uno dei seguenti ostacoli tecnici che configurano anche oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell’obbligo:
b) per il GNC lunghezza delle tubazioni per l’allacciamento superiore a mille metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a tre bar;
c) distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL via terra superiore a mille chilometri.
2. Gli ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali di cui al comma 1 sono fatti valere dai titolari degli impianti di distribuzione carburante, verificati e certificati dall’ente che rilascia l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di distribuzione dei carburanti.
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GU Serie Generale n.64 del 17-03-2018
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