Vademecum per la gestione ambientale degli imballaggi
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Vademecum per la gestione ambientale degli imballaggi
ID 5776 | 17.11.2022 / In allegato Volume I (2018) e Volume 2 (2021)
Come orientarsi in caso di esportazione nei paesi UE.
CONAI Volume I 2018 (UE 15)
CONAI Volume II 2021 (UE 13)
Volume I
Il Volume I 2018 è dedicato ai primi 15 Stati Membri che hanno recepito la Direttiva 94/62/CE relatia agli imballaggi fin dal 1997 (termine di trasposizione). Il Vademecum riassume, Paese per Paese, le specifiche soluzioni adottate, rispetto alle principali fasi che caratterizzano la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, individuandone per le imprese le principali responsabilità, gli adempimenti ed eventuali obblighi, nonché i rispettivi riferimenti.
Volume II
Il Volume II 2021 è dedicato ai 13 Stati Membri che hanno recepito la Direttiva imballaggi modificata nel 2004 perché nuovi entranti nell’Unione Europea. E’ una fotografia al 2021, per avere un punto fermo di riferimento alle evoluzioni a cui tutti gli Stati Membri UE oggi sono sottoposti per via dell’ultima Direttiva di modifica sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio 852/2018 da trasporsi entro il 2020.
Il Volume II è dedicato ai 13 Stati Membri che hanno recepito la Direttiva imballaggi modificata nel 2004 perché nuovi entranti nell’Unione Europea. E’ una fotografia al 2021, per avere un punto fermo di riferimento alle evoluzioni a cui tutti gli Stati Membri UE oggi sono sottoposti per via dell’ultima Direttiva di modifica sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio 852/2018 da trasporsi entro il 2020
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Ad oltre venti anni di distanza dal recepimento della Direttiva 94/62/CE relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio nei singoli Stati Membri dell’Unione Europea, la Commissione Imballaggio & Ambiente, ha colto le segnalazioni, sempre più numerose, delle imprese italiane relative alla esigenza di avere un quadro di riferimento, specie in fase di esportazione dei propri prodotti in Europa.
In vista dell’imminente revisione della Direttiva imballaggi stessa, si è ritenuto che fosse giunto il momento più adatto per scattare una fotografia dello status quo al 2017, quale punto fermo da cui poi successivamente monitorare i principali sviluppi futuri.
Una Direttiva, a differenza di un Regolamento, non è direttamente applicabile come tale negli Stati Membri, ma vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
Pertanto ogni Stato membro ha recepito la Direttiva imballaggi in modo proprio, dando origine a modelli di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, ciascuno caratterizzato per le sue peculiarità.
Il Vademecum riassume, Paese per Paese, le specifiche soluzioni adottate, rispetto alle principali fasi che caratterizzano la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, individuandone per le imprese le principali responsabilità, gli adempimenti ed eventuali obblighi, nonché i rispettivi riferimenti.
La Direttiva europea 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, e succ. agg., armonizza le misure nazionali relative alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l’impatto sull’ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato interno e prevenire l’insorgere di ostacoli agli scambi nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza nella Comunità.
A tal fine la direttiva impone a tutti gli Stati membri di adottare misure per:
2. il riutilizzo degli imballaggi;
3. il recupero entro il 31.12.2008 del 60% in peso dei rifiuti di imballaggio;
4. il riciclo entro il 31.12.2008 almeno del 55% fino ad un massimo dell’80% in peso dei rifiuti di imballaggio;
5. il raggiungimento entro il 31.12.2008 dei seguenti obiettivi di riciclo in peso dei materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio: 60% di vetro, 60% di carta, 50% di metalli, 22,5% di plastica;
6. la limitazione a 100 ppm in peso dei livelli di concentrazione di metalli pesanti negli imballaggi.
In particolare tali misure consistono in:
a) consentire l’immissione sul mercato soltanto di imballaggi conformi ai requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la recuperabilità (in particolare la riciclabilità) degli imballaggi;
b) elaborare programmi nazionali, progetti intesi a introdurre la responsabilità del produttore di ridurre al minimo l’impatto ambientale dell’imballaggio;
c) garantire l’introduzione di sistemi di:
I. restituzione e/o raccolta degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio generati dal consumatore, da altri utenti finali o dal flusso di rifiuti per smistarli verso le soluzioni di gestione dei rifiuti più appropriate;
II. reimpiego o recupero, incluso il riciclaggio degli imballaggi e/o dei rifiuti di imballaggio raccolti.
Al fine di garantire l’osservanza delle disposizioni legislative di recepimento interno della Direttiva 94/62/CE, gli Stati Membri, ma non solo, hanno introdotto Sistemi (volontari o obbligatori) di gestione degli imballaggi (restituzione e/o raccolta, reimpiego o recupero) che, con differenti modalità e ambiti di applicazione, operano per conto delle imprese aderenti (soggetti obbligati ai sensi della Direttiva 94/62/CE) sulla base dei seguenti principi: “responsabilità del produttore” e “chi inquina paga”.
La Direttiva suddetta infatti considera “essenziale che tutte le parti coinvolte nella produzione, nell'uso, nell'importazione e nella distribuzione di imballaggi e di prodotti imballati diventino più consapevoli dell'incidenza degli imballaggi nella produzione di rifiuti; che conformemente al principio «chi inquina paga» accettino di assumersene la responsabilità; che l'elaborazione e l'applicazione delle misure previste dalla presente direttiva dovrebbero implicare e richiedere, ove necessario, la stretta
cooperazione di tutte le parti in uno spirito di responsabilità solidale” (condivisa).
Inoltre nell’ambito delle misure preventive, la suddetta direttiva prevede che gli Stati Membri possano adottare “progetti intesi a introdurre la responsabilità del produttore di ridurre al minimo l'impatto ambientale dell'imballaggio o in azioni analoghe adottate, se del caso, previa consultazione con operatori economici e volte a raggruppare e a sfruttare le molteplici iniziative prese sul territorio degli Stati membri nel settore della prevenzione”.
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INDICE VOLUME I
PREMESSA
SCOPO DEL DOCUMENTO
CAMPO DI APPLICAZIONE
DESTINATARI DEL DOCUMENTO
1. INQUADRAMENTO LEGISLATIVO
2. PANORAMICA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO NEI PAESI EUROPEI
2.1 Gli stati membri dell’Unione Europea
2.2 La gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
2.3 La gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nei “15” Stati membri dell'UE al 1994
Austria
Belgio
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Norvegia
Paesi Bassi
Portogallo
Regno Unito
Spagna
Svezia
3. TAVOLE SINOTTICHE
3.1 Gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio urbani “Europa 15”
3.2 Gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio commerciali e industriali “Europa 15”
4. SITOGRAFIA
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INDICE VOLUME Ii
PREMESSA
SCOPO DEL DOCUMENTO
CAMPO DI APPLICAZIONE
DESTINATARI DEL DOCUMENTO
1. I “13” STATI MEMBRI DELL'UE DAL 2004 (ANNO DI ADESIONE)
2. LA GESTIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO NEI “13” STATI MEMBRI DELL'UE DAL 2004
Bulgaria
Cipro
Croazia
Estonia
Lettonia
Lituania
Malta
Polonia
Repubblica ceca
Romania
Slovacchia
Slovenia
Ungheria
3. TAVOLE SINOTTICHE
3.1 Gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio urbani “Europa 13”
3.2 Gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio commerciali e industriali “Europa 13”
4. SITOGRAFIA
Fonte: CONAI
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Linea Guida etichettatura ambientale imballaggi
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