Circolare 3651/C del 17 febbraio 2012
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Circolare 3651/C del 17 febbraio 2012 - Disciplina sanzionatoria su installazione impianti
La Circolare 3651/C del 17 febbraio 2012 definisce il rapporto tra la disciplina dell'articolo 16 della legge 46/90 e l'articolo 15 del DM 37/08 in tema di applicazione delle sanzioni per violazioni relative alla installazione di impianti tecnologici e alla comunicazione alla Camera di commercio dei verbali sanzionatori.
MISE
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Circolare n.3651/C del 17-2-2012
Sanzioni in materia di attività di installazione di impianti - parere della sez. II^ del Consiglio di Stato n.319/2012 del 23 gennaio 2012
Oggetto: D.M. 22.1.2008, n.37 – art.15 – Regolamento l’attuazione dell’art.11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005 - Verbale di accertamento delle sanzioni.
Numerose Camere di commercio hanno sollecitato il contributo della scrivente per assicurare certezza e uniformità sotto il profilo interpretativo e operativo della normativa dettata in tema di sanzioni in materia di istallazioni di impianti all’interno degli edifici.
Sono state evidenziate carenze o incongruenze in parte delle disposizioni che concernono le procedure sanzionatorie previste nel D.M. 22.1.2008, n.37 in combinato disposto con gli articoli ancora vigenti della legge 5.3.1990, n. 46.
Al riguardo la scrivente in ragione della complessità della materia e dell’esigenza di disporre di definitive indicazioni, ha ritenuto utile acquisire sull’argomento l’autorevole parere del Consiglio di Stato illustrato la questione nell’allegata “Relazione per il sig. Ministro”.
In merito alle questioni evidenziate dalla scrivente, la sez.II^ del Consiglio di Stato si è pronunciata con il parere n.319/2012 del 23 gennaio 2012 che si trasmette in allegato alla presente circolare.
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RELAZIONE PER IL SIG.MINISTRO
Oggetto: D.M. 22.1.2008, n.37 – art.15 – Regolamento l’attuazione dell’art.11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005 - Verbale di accertamento delle sanzioni – Quesito.
La scrivente è titolare della competenza sulla disciplina normativa avente ad oggetto l’attività di istallazione di impianti all’interno degli edifici. Le disposizioni in questa materia sono dettate dalla legge 5 marzo 1990 n. 46 recante norme per la sicurezza degli impianti e dal decreto ministeriale D.M. 22.1.2008, n.37, recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di istallazione di impianti all’interno degli edifici.
La normativa citata disciplina tra l’altro gli aspetti sanzionatori connessi alla violazione delle disposizioni vigenti in materia.
La Camera di commercio di Trento ha sottoposto alla scrivente un quesito concernente la titolarità di atti inerenti le procedure sanzionatorie previste nel citato D.M. n.37/08.
In particolare, mentre sostiene, a norma dell’art. 14 della legge 5.3.1990, n. 46 la titolarità del Comune per la fase di accertamento della violazione, pone la questione della procedura sanzionatoria successiva, considerato che l’art. 15 del D.M. n.37/08 attribuisce espressamente alle Camere di commercio la fase irrogatoria delle sanzioni.
Al riguardo la scrivente osserva che il quadro normativo che regolamenta la materia è composto dalle disposizioni dettate dalla legge n.46/90 ( art.14 ) - della quale, per effetto del disposto del comma 1 dell’art. 3 del d.l. 300/06, restano vigenti solo gli artt. 8, 14, 16 - dal citato D.M. n.37/08 ( art.15 ) ed inoltre dalla legge n.689/90 ( art. 13, 17, 18 ) avente ad oggetto “Modifiche al sistema penale”.
L’art. 14 della legge 5.3.1990, n.46 “Norme per la sicurezza degli impianti” individua i soggetti titolari del potere di controllo sia per gli aspetti tecnici che procedurali amministrativi. Fra questi è compreso il Comune.
L’art. 15 del D.M. n.37/08 detta, fra l’altro, la normativa che disciplina le procedure sanzionatorie “comunque accertate” e al comma 3 ne dispone la comunicazione alle Camere di commercio ai fini dell’annotazione nell’albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese mediante apposito verbale.
Lo stesso articolo, al comma 6 dispone che all’irrogazione delle sanzioni in discorso provvedono le Camere di commercio.
Ai sensi dell’art. 16, primo comma, della legge n.689/81 è ammesso il pagamento in misura ridotta entro i 60 gg. dalla contestazione o, in mancanza di questa, dalla notificazione del verbale.
Ad esclusione del caso del pagamento in misura ridotta, l’art.17 della citata legge n. 689/81 prevede che il funzionario o l’agente che ha effettuato l’accertamento, trasmetta rapporto all’ufficio competente ad irrogare la sanzione.
Sulla base del quadro normativo descritto e ferma restando la titolarità dell’accertamento in capo al Comune, a parere della scrivente non risulta chiaro se allo stesso sia attribuita anche la competenza relativa alla successiva fase della predisposizione del verbale avente ad oggetto il rapporto dell’accertamento della violazione e l’ammontare delle relative sanzioni edittali considerato che a norma dell’art. 17 della l. 689/81 il rapporto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni non viene trasmesso alla Camera di commercio nel caso di pagamento immediato in misura ridotta.
In merito all’ applicazione del comma 3 del’art.15 del d.m. n. 37/08 in base al quale “Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura competente per territorio, che provvede all’annotazione nell’albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l’impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale”, la scrivente ritiene che non si tratti dello stesso verbale che viene trasmesso alla Camera e di competenza dell’Autorità accertante, ma di un ulteriore verbale redatto dal responsabile del procedimento nell’ambito dell’Ufficio sanzioni e trasmesso all’ufficio del registro delle imprese per l’annotazione .
Non risulta chiaro, altresì, se l’annotazione mediante apposito verbale sia dovuta solo nei casi in cui l’impresa non effettui il pagamento o intenti ricorso. Considerato, cioè, che il pagamento in misura ridotta estingue l’obbligazione pecuniaria sembra dubbio l’obbligo dell’annotazione del comportamento illegittimo sanzionato.
Un’ulteriore problematica, che per taluni aspetti risulta pregiudiziale rispetto ad ogni altra interpretazione è data dal problema della coesistenza di due fonti differenti nell’applicazione della medesima fattispecie. Come sopra ricordato, il comma 1 dell’art.3 del D.L. n.300 del 28.12.2006, convertito nella legge n.17 del 26.02.2007, che ha delegato l’emanazione del D.M. n.37/08, ha altresì affermato che restano vigenti gli artt.8, 14, 16 della legge n.46/90, che per il resto viene abrogata. La citata disposizione aggiunge, inoltre, che gli importi delle sanzioni previste dall’art.16 verranno raddoppiati.
A questo punto sono in vigore sia l’art.16 della L.n.46/90 relativo alle sanzioni, che l’art.15del D.M. n.37/2008, che prevede a sua volta l’applicazione di sanzioni.
Le sanzioni previste dai due articoli però sono molto diverse:
l’art.16 della L.n.46/90 prevede per la violazione alle norme della legge una sanzione da un minimo di € 516,00 ad un massimo di € 5.164,00, in forma ridotta €1.032,00 che raddoppiata diventa 2.064,00; distinguendo soltanto una sanzione a carico del committente che viola l’art.10 della L. n.46/90, affidando lavori ad impresa non regolarmente abilitata, pari ad un importo da un minimo di €51,00 ad un massimo di €258,00, oblata a €86,00, che raddoppiato diventa €172,00;
l’art.15 del D.M. n.37/2008 prevede per tutte le violazioni agli obblighi previsti dal decreto una sanzione da un minimo di €1.000,00 ad un massimo di €10.000,00 in forma ridotta €2.000,00, distinguendo soltanto per le violazioni all’art.7 dello stesso decreto, riguardante il rilascio della dichiarazione di conformità, una sanzione da un minimo di €100,00 ad un massimo di €1.000,00, oblato a €200,00.
Ne consegue che per il mancato rilascio della dichiarazione di conformità (€2.064,00/200,00) e per l’affidamento di lavori ad impresa non abilitata da parte del committente (€172,00/2.000,00), vengono applicate sanzioni molto diverse.
Si pone dunque la questione di quale sia la disciplina prevalente: quella dettata dall’art.16 della legge (espressamente mantenuto in vita dal legislatore, sia pure col raddoppio delle sanzioni) o quello posteriore dell’art.15 del D.M. 37/2008, fonte tuttavia subordinata.
In relazione alla necessità di fornire alle Camere di commercio indicazioni che assicurino univocità di comportamento sul territorio si chiede di poter acquisire il parere del Consiglio di Stato sulle questioni sopra riferite.