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Europe, Rome

Direttiva 2013/59/EURATOM: scaduto termine recepimento

ID 5584 | | Visite: 19631 | NewsPermalink: https://www.certifico.com/id/5584

Recepimento IT direttiva 2013 59

Direttiva 2013/59/EURATOM: scaduto termine recepimento IT

Update 25.07.2019

La Commissione deferisce l'Italia (unico stato dell'UE a non aver adottato alcuna norma di recepimento) alla Corte di giustizia UE per il mancato recepimento delle norme UE sulla radioprotezione.

Bruxelles, 25 luglio 2019, Oggi la Commissione ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'UE a causa del mancato recepimento delle norme fondamentali di sicurezza rivedute in materia di protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio). La direttiva aggiorna e consolida la normativa europea in materia di radioprotezione, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza volte alla protezione dei lavoratori, degli individui e dei pazienti contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti; comprende, inoltre, le misure di preparazione e risposta alle emergenze, che sono state rafforzate a seguito dell'incidente nucleare di Fukushima. Nel dicembre 2013 gli Stati membri hanno convenuto di recepire la direttiva entro il 6 febbraio 2018 e di comunicare alla Commissione le misure e le disposizioni adottate nel diritto nazionale. Vedi il comunicato.

Update 24.01.2019

La Commissione Europea ha deciso di inviare un parere motivato all'Italia chiedendo il recepimento della nuova direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza (direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio). Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva entro il 6 febbraio 2018. La nuova direttiva aggiorna e consolida la normativa europea in materia di radioprotezione. Essa stabilisce anche norme fondamentali di sicurezza volte alla protezione dei lavoratori, degli individui e dei pazienti contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e contempla la preparazione all'emergenza e la risposta in caso di emergenza, che sono state rafforzate a seguito dell'incidente nucleare di Fukushima.

Lo Stato membro dispone ora di due mesi per rispondere al parere motivato e comunicare le sue misure di recepimento, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UEL

...

Update 20 Giugno 2018

Il 6 febbraio 2018 è scaduto il termine per il recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM, da parte dell'Italia.

La Direttiva 2013/59/EURATOM - del Consiglio del 5 dicembre 2013 che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom - ha come oggetto la protezione congiunta alle esposizioni delle seguenti categorie di soggetti:

- Esposizione dei lavoratori (cap. VI) (occupational exposure)
- Esposizione pazienti e individui procedura diagnostica o terapia medica (cap. VII) (medical exposure)
- Esposizione esclusi dalle esposizioni occupazionali e mediche cap. VIII) (public exposure).

Vedi Radiazioni ionizzanti: Quadro normativo

Update 24 marzo 2018
Recepimento direttiva 2013/59/Euratom Documento di posizionamento Federazione Ordini TSRM-PSTRP del 24 marzo 2018

La Federazione nazionale dei TSRM PSTRP ha pubblicato un nuovo documento per l’applicazione della Direttiva 2013/59/EURATOM, cercando di fornire più strumenti possibili per migliorare le condizioni di lavoro dei tecnici di radiologia. 
 
“In attesa che il Ministero della Salute dia corso al necessario confronto tra le parti coinvolte dalla direttiva 2013/59/Euratom (persone esposte, Regioni, Medici di medicina generale, Medici d’area radiologica, TTSSRM, Fisici medici, etc…) – si legge nel comunicato stampa - la Federazione nazionale, avendo a cuore la radioprotezione e la sostenibilità del sistema sanitario, ha ritenuto opportuno editare un documento di posizionamento volto a ribadire i principi alla base dei doveri e della liceità dell’agire del TSRM, consentendogli di operare con la giusta consapevolezza e serenità”.

Le versione attualmente in uso della direttiva “preclude al nostro legislatore la possibilità di disporre di una traduzione neutra, come già accaduto in occasione del recepimento della direttiva precedente (97/43/Euratom) col DLgs 187/2000. Tale condizione è stata all’origine di contenziosi giudiziari amministrativi e di due processi penali (i noti casi Marlia e Barga), fortunatamente si sono conclusi con l’assoluzione di tutti gli imputati -tra i quali 14 Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (TSRM). In sede di dibattimento è stato risolto il palese contrasto tra la normativa che nel nostro Stato regola la formazione e l’abilitazione del TSRM e quanto, invece, sullo stesso è previsto dal DLgs 187/2000”.

Scopo del documento è individuare e dichiarare i principi che, ponendo attenzione alle specifiche competenze, alle esigenze operative e all’evoluzione tecnologica, garantiscono la liceità dell’agire del TSRM, anche a supporto di un corretto recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM, nel pieno rispetto delle norme di esercizio professionale(1), delle indicazioni giurisprudenziali nonché degli orientamenti etici e deontologici. La Federazione nazionale si impegna a revisionare il documento qualora sopraggiungano importanti elementi di novità normativa e/o tecnologica.

Elementi contraddittori nella traduzione
Alla luce di alcuni errori di traduzione tuttora presenti nella versione trasposta in italiano, è possibile il loro replicarsi nel decreto di recepimento, si pensi, a esempio, al soggetto deputato, tra le altre cose, a gestire l’appropriatezza delle prescrizioni radiologiche (principio di giustificazione), ovvero il "practitioner", definito nel testo originale come: “un medico, un odontoiatra o altro professionista sanitario titolato a farsi carico della responsabilità clinica per le esposizioni mediche individuali in accordo con i requisiti nazionali”, che nella versione italiana, a predicato invariato, è attualmente tradotto con medico specialista.

Circa il termine "practitioner" si fa presente come:

1. fatta eccezione per la Grecia, in tutte le traduzioni nelle lingue romanze, è stato tradotto con professionista o professionista sanitario abilitato; in italiano con medico specialista;

 2. la trasposizione adottata, non solo è grammaticalmente errata, ma non è sostenibile da un punto di vista logico argomentativo in quanto il significato del soggetto (medico specialista) non contiene il predicato (un medico, un odontoiatra o altro professionista sanitario);

3. porre la responsabilità clinica in capo al solo medico è fuorviante poiché è di tutta evidenza che la definizione riportata dalla direttiva europea ricomprende.

(1) Il profilo professionale si completa con gli intendimenti dell’ente rappresentativo della professione di TSRM (Ordine), che anche con la legittimazione ed in conformità del dettato della 42/99, concorre a delineare l’ambito e lo spazio della professione (cfr. punto 2.10 Codice Deontologico ed art. 1 per cui: “Il TSRM è il professionista sanitario responsabile nei confronti della persona degli atti tecnici e sanitari degli interventi radiologici aventi finalità di prevenzione, diagnosi e terapia”) per cui certamente l’ente contribuisce alla “definizione e all’aggiornamento delle linee guida ...omissis); (circa la natura delle norme contenute nei codici deontologici.

Comitato centrale e Gruppo aspetti giuridici e medico-legali della Federazione nazionale Ordini dei TSRM-PSTRP.
Approvato dal Consiglio nazionale in data 24 marzo 2018.

Download Documento TSRM

Update 06 Febbraio 2018
Lettera Presidente AIFM del 06 febbraio 2018

"In qualità di Presidente dell'Associazione italiana di Fisica Medica (Aifm) intendo oggi portare l'attenzione su un tema di grande importanza e attualità, non solo per i professionisti del settore ma soprattutto per una maggiore tutela dei pazienti e dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti.

Nella giornata odierna, 6 febbraio 2018, l'Italia avrebbe dovuto recepire la Direttiva Europea 2013/59/Euratom, la quale comporta un passaggio cruciale per la radioprotezione sia in ambito medico sia in campo industriale e di ricerca. Un'unica direttiva che affronta il tema della radioprotezione globalmente, in tutti gli ambiti e per i diversi destinatari, e che comporta fondamentali novità sia nelle esposizioni mediche, come l'obbligo di registrazione del valore di esposizione a radiazioni per ogni esame radiologico e di inserire tale informazione nel referto, nuovi profili di responsabilità sull'ottimizzazione e sulla formazione, un nuovo approccio allo screening, sia nelle esposizioni dei lavoratori e della popolazione come per esempio, nuovi limiti di dose sui cristallino, nuovi limiti per il radon nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro, l'esposizione a radiazioni ionizzanti di soggetti asintomatici per problematiche legali, assicurative o ai fini dell'immigrazione.

Purtroppo, il 6 febbraio e arrivato, e abbiamo sentore che i termini di recepimento si allungheranno. L'Associazione italiana di Fisica Medica ritiene importante e urgente stimolare al più presto la prosecuzione del recepimento. Infatti, come emerso chiaramente dalla direttiva, l'esigenza di una radioprotezione dei pazienti, dei lavoratori e della popolazione, in linea con gli standard proposti dalla comunità europea, e più che mai cogente e necessaria.

Se non possibile ora, in chiusura del governo attuale, benché operativo, sarà in futuro il nuovo governo a dover dare il giusto peso a tale recepimento, collocandolo tra le principali priorità del nuovo mandato.

Con questa lettera, infine, intendo non solo ricordare come cambierà la radioprotezione con la nuova Direttiva Europea ma anche, e soprattutto, come può cambiare la Radioprotezione in assenza del recepimento della nuova direttiva. In linea di principia, la direttiva entra in vigore solo dopo il recepimento. Tuttavia, la Corte di giustizia dell'UE ritiene che una direttiva non recepita possa produrre determinati effetti direttamente nel caso in cui il recepimento nel diritto nazionale non abbia avuto luogo o non sia avvenuto correttamente. Tale situazione potrebbe essere seriamente pericolosa in caso, per esempio, si presentassero contenziosi legali in materia di radioprotezione. Tutto ciò causerebbe a ruota problemi per i pazienti e per i lavoratori esposti (la direttiva definisce nuovi limiti di dose per il cristallino, molto più bassi degli attuali).

Ritengo dunque opportuno chiedere che venga pasta la giusta attenzione sulla Direttiva 2013/59 /Euratom e che vengano chiariti i diversi aspetti da me esposti per pater prevenire possibili contenziosi legati al non recepimento."

Fonte: AIFM

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Tags: Sicurezza lavoro Rischio radiazioni ionizzanti

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