Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie professionale derivanti da esposizioni all’amianto
Circolare Inail n. 7 | Inps n. 7 del 19 gennaio 2018
Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all’amianto, ai sensi dell’articolo 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Sommario: Istruzioni per il riconoscimento della pensione di inabilità in favore dei soggetti affetti da particolari patologie di origine professionale e per il pagamento delle indennità di fine servizio.
Indice:
1. Premessa
2. Destinatari
3. Requisiti sanitari
4. Requisiti amministrativi
5. Domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio
6. Monitoraggio
7. Domanda di pensione
8. Modalità di trasmissione delle domande
9. Erogabilità
10. Incumulabilità con la rendita diretta erogata dall’Inail
11. Incumulabilità con altri benefici pensionistici
12. Incompatibilità dell’assegno mensile di assistenza
13. Misura
14. Reversibilità della pensione di inabilità
15. Termini di pagamento delle indennità di fine servizio
1. Premessa
Nel supplemento ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 è stata pubblicata la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.
La menzionata legge, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, all’articolo 1, comma 250, ha introdotto una norma speciale che prevede il riconoscimento della pensione di inabilità con particolari requisiti sanitari ed amministrativi demandando ad un successivo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, le disposizioni necessarie per l’attuazione della normativa in esame (allegato 1).
Nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2017 è stato pubblicato il decreto attuativo del 31 maggio 2017 nell’ambito della legge 12 giugno 1984, n. 222 (allegato 2).
Con la presente circolare, acquisito il nulla osta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui alla nota n. 9906 del 20 dicembre 2017, si forniscono le istruzioni in merito all’applicazione della disposizione in oggetto.
2. Destinatari
Destinatari dell’articolo 1, comma 250, della legge n. 232 del 2016 sono i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme esclusive e sostitutive della medesima, in possesso dei requisiti sanitari ed amministrativi di seguito riportati.
3. Requisiti sanitari
La norma in esame individua le seguenti patologie rilevanti ai fini del diritto alla pensione di inabilità di cui al citato articolo 1, comma 250: mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) ed asbestosi (j61).
L’elencazione delle affezioni ha carattere tassativo.
Si precisa che il diritto alla pensione di inabilità in argomento è subordinato alla condizione che le predette patologie siano riconosciute di origine professionale ovvero come causa di servizio con apposita certificazione rilasciata dall’INAIL o da altre amministrazioni competenti secondo la normativa vigente (Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all’articolo 10 del D.P.R. n. 461/01 istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze; Comitato tecnico per le pensioni privilegiate di cui all’articolo 12 della legge n. 274/91). I riconoscimenti delle suddette amministrazioni sono equivalenti ed hanno pari efficacia. Pertanto l’avvenuto riconoscimento della causa di servizio non comporta per il lavoratore l’obbligo di certificazione da parte dell’INAIL del riconoscimento della patologia di origine professionale ai fini dell’attribuzione della pensione di inabilità in oggetto. Ove ricorra la condizione rappresentata dalla sussistenza di una delle patologie sopra elencate e dal riconoscimento dell’origine professionale ovvero della causa di servizio, come da certificazione rilasciata dall’INAIL o dalle altre suddette amministrazioni competenti, la pensione di inabilità è conseguita anche se il richiedente non si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
4. Requisiti amministrativi
Al fine del conseguimento della pensione di inabilità di cui all’articolo 1, comma 250, della legge n. 232/2016, il requisito contributivo si intende perfezionato quando risultino versati o accreditati in favore del richiedente almeno cinque anni nell’intera vita lavorativa. Ne consegue che detto requisito può non essere collocato nel quinquennio anteriore alla data della domanda, fermo restando che non deve essere stato utilizzato per la liquidazione di un trattamento pensionistico, fatta eccezione per l’ipotesi seguente: i titolari di assegno ordinario di invalidità, che non abbiano ricevuto il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui alla legge n. 222 del 1984, possono conseguire il trattamento pensionistico di cui al menzionato articolo 1, comma 250. Nell’ambito della pensione di inabilità in parola trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 240, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
[...]
Fonte: INAIL
250. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti previsti dagli ultimi tre periodi del presente comma, il lavoratore iscritto all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima affetto da mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) e asbestosi (c61), riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, ha diritto al conseguimento di una pensione di inabilita', ancorche' non si trovi nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di inabilita' di cui al primo periodo, il requisito contributivo si intende perfezionato quando risultino versati a favore dell'assicurato almeno cinque anni nell'intera vita lavorativa. Il beneficio pensionistico di cui ai primi due periodi, che non e' cumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente, e' riconosciuto, a domanda, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al terzo periodo il riconoscimento del trattamento pensionistico e' differito, con criteri di priorita' in ragione dell'eta' anagrafica, dell'anzianita' contributiva e, infine, della data di presentazione della domanda, allo scopo di garantire un numero di accessi al pensionamento non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' per il personale degli enti pubblici di ricerca, che rientrano nelle fattispecie di cui ai primi due periodi del presente comma, le indennita' di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.
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