Decreto 22 gennaio 2013
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Decreto 22 gennaio 2013
Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione.
(GU Serie Generale n.25 del 30-01-2013)
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Art. 1. Scopo
1. Il presente decreto disciplina gli impianti centralizzati d’antenna condominiali che ricevono i segnali del servizio di radiodiffusione, terrestre e satellitare e ne effettuano la distribuzione nell’edificio con conseguente riduzione ed eliminazione della molteplicità di antenne individuali, per motivi sia estetici sia funzionali, fermo restando quanto prescritto al comma 1 dell’art. 209 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
2. Il presente decreto disciplina, altresì, la progettazione e la realizzazione degli impianti d’antenna riceventi il servizio di radiodiffusione conseguenti al riutilizzo di parte della banda UHF da parte dei servizi di comunicazione elettronica.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fi ni del presente decreto s’intende per:
a) antenna ricevente, il dispositivo atto a trasformare il campo elettromagnetico di un’onda radio che si propaga nello spazio (radiodiffusione terrestre e satellitare) in un segnale RF (tensione e corrente) da applicare al ricevitore direttamente oppure mediante un impianto centralizzato d’antenna;
b) impianti centralizzati d’antenna, gli impianti condominiali, dotati dei componenti e delle apparecchiature impiantistiche necessarie alla ricezione (mediante antenne riceventi) dei segnali del servizio di radiodiffusione sonora, televisiva e dati associati ed alla loro distribuzione ai ricevitori con appropriati mezzi trasmissivi;
c) segnali RF, i segnali di radiodiffusione sia terrestre sia satellitare;
d) segnali terrestri primari, i segnali televisivi con livello mediano del campo elettromagnetico (valore efficace del picco di modulazione nel caso analogico, integrato sulla propria banda nel caso digitale) superiore al minimo di pianificazione del servizio, come def nito nelle Raccomandazioni ITU-R;
e) segnali terrestri secondari, i segnali di radiodiffusione terrestre che non rientrano nei casi di cui alla precedente lettera d) ;
f) segnali satellitari, i segnali autorizzati alla diffusione al pubblico via satellite;
g) altri segnali, i segnali per i servizi interattivi necessari per l’utilizzo di sistemi interattivi evoluti;
h) impianto d’antenna, un sistema costituito da una o più antenne riceventi dei segnali radiofonici e televisivi progettato per fornire ai ricevitori i segnali desiderati (primari e/o secondari) terrestri e satellitari;
i) mezzi trasmissivi, il cavo coassiale e/o il cavo a coppie simmetriche e/o le fibre ottiche, complementari tra loro e utilizzati per la distribuzione dei segnali RF all’utente.
Art. 3. Caratteristiche generali
1. Gli impianti centralizzati d’antenna sono realizzati in modo da ottimizzare la ricezione delle stazioni emittenti radiotelevisive ricevibili e annullare o minimizzare l’esigenza del ricorso ad antenne riceventi individuali, in modo tale da garantire i diritti inderogabili di libertà delle persone nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica.
2. A condizioni di non interferenza è prevista la realizzazione di un impianto che consenta i servizi interattivi.
3. Le disposizioni contenute nei successivi articoli del presente decreto consentono la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di impianti che rispettino quanto previsto dai commi 1 e 2.
Art. 4. Divieti di discriminazione
1. Gli impianti centralizzati d’antenna non determinano condizioni discriminatorie tra le stazioni emittenti i cui programmi siano contenuti esclusivamente in segnali terrestri primari e satellitari.
2. L’impianto centralizzato d’antenna non determina condizioni discriminatorie nella distribuzione dei segnali alle diverse utenze.
3. L’utilizzo di un mezzo trasmissivo non deve comportare l’esclusione di altri mezzi trasmissivi che siano da considerare equivalenti o complementari tra loro.
Art. 5. Qualità di ricezione
La qualità di ricezione di ciascun programma contenuto in un segnale terrestre primario non deve subire significativi degradi, secondo quanto previsto nel successivo art. 6.
Art. 6. Criteri realizzativi
1. L’impianto d’antenna è costituito di apparati, componenti tecnici e adeguati spazi installativi idonei a conseguire gli obiettivi prescritti nel presente decreto, anche in considerazione del riutilizzo di parte della banda di frequenze UHF televisiva per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell’Unione europea.
2. I riferimenti per la conformità di progettazione, installazione e manutenzione degli impianti centralizzati d’antenna sono:
a) la direttiva 2004/108/CE relativa agli aspetti di compatibilità elettromagnetica;
b) le pertinenti norme e guide tecniche di impianto del CEI ed i relativi riferimenti normativi europei CENELEC ed in particolare la guida CEI 100-7 e le norme della serie EN 50083 ed EN 60728 per gli aspetti funzionali e di sicurezza. Per la conformità relativa alla sicurezza dell’impianto restano valide le disposizioni del decreto ministeriale n. 37/08.
3. I nuovi impianti d’antenna riceventi del servizio di radiodiffusione devono operare esclusivamente nelle bande di frequenze attribuite al servizio di radiodiffusione terrestre e satellitare secondo quanto previsto dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e successive modificazioni.
Art. 7. Individuazione dei segnali
L’installazione di ogni impianto centralizzato d’antennaè preceduta dalla individuazione di almeno tutti i segnali primari terrestri ricevibili nel luogo considerato e da quelli satellitari prescelti.
Art. 8. Distribuzione dei segnali
1. L’impianto centralizzato d’antenna permette la distribuzione all’utenza di tutti i segnali accertati in base a quanto previsto all’art. 7.
2. L’impianto centralizzato d’antenna, a seguito delle decisioni dei competenti organi condominiali adottate secondo le norme vigenti, permette la distribuzione, oltre che dei segnali individuati sulla base delle risultanze di cui all’art. 7, dei voluti:
a) segnali terrestri secondari;
b) altri segnali.
Art. 9. Documentazione tecnica
1. L’impianto è corredato dalla documentazione tecnica attestante la conformità a quanto previsto nel presente decreto.
2. Restano valide le prescrizioni del decreto ministeriale n. 37/08 ai fi ni della dichiarazione di conformità della sicurezza degli impianti.
Art. 10. Efficacia
1. Il presente decreto si applica a tutti gli impianti centralizzati d’antenna di nuova installazione.
2. Le disposizioni di cui all’art. 6 del presente decreto sono estese anche agli impianti d’antenna riceventi del servizio di radiodiffusione non centralizzati.
Art. 11. Abrogazioni
È abrogato il decreto ministeriale 11 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 21 novembre 2005.
Art. 12. Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
MISE
Roma, 22 gennaio 2013
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