Criteri Ambientali Minimi (CAM) FAQ e Chiarimenti
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Criteri Ambientali Minimi (CAM) FAQ e Chiarimenti
Update 20 Novembre 2018
FAQ e Chiarimenti Edilizia - Update 15.11.2018 Chiarimenti sui Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, adottati con DM 11 ottobre 2017 e pubblicati sulla G.U n. 259 del 6 novembre 2017
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I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.
I CAM sono definiti nell’ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione e sono adottati con Decreto del Ministro dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del mare.
La loro applicazione sistematica ed omogenea consente di diffondere le tecnologie ambientali e i prodotti ambientalmente preferibili e produce un effetto leva sul mercato, inducendo gli operatori economici meno virtuosi ad adeguarsi alle nuove richieste della pubblica amministrazione.
In Italia, l’efficacia dei CAM è stata assicurata grazie all’art. 18 della L. 221/2015 e, successivamente, all’art. 34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D.lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” (modificato dal D.lgs 56/2017), che ne hanno reso obbligatoria l’applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti.
Pubblicati chiarimenti e FAQ relativi ai seguenti CAM:
- 11.01.2018 - FAQ e Chiarimenti - ARREDI PER INTERNI Fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni (approvato con DM 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017) (in allegato)
Criterio 3.2.1 Sostanze pericolose |
D: Si chiede se non sia necessario presentare rapporti di prova rilasciati da un laboratorio accreditato, secondo il regolamento CE n.765/2008, ma basta una dichiarazione del legale rappresentante, quando i componenti del mobile non contengano in partenza le sostanze citate ai punti 1, 2 e 5 e cioè: punto 1) additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 0.010% in peso; punto 2) ftalati addizionati volontariamente, che rispondano ai criteri dell’articolo 57 lettera f) del regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH); punto 5) nickel nelle parti metalliche. R: la risposta è affermativa. Se il prodotto o componente non contengono in partenza le sostanze citate perché non usate per la fabbricazione, il produttore può dichiararlo in forma avente valore legale e non dover così presentare le prove di laboratorio. |
Criterio 3.2.2 Emissioni di formaldeide da pannelli |
D: si chiede cosa si intenda per “pannello”, se cioè i rapporti di prova sulle emissioni di formaldeide debbano essere relativi al pannello grezzo (per es. truciolare) oppure al pannello rivestito (laminato, nobilitato, con rivestimento melaminico, impiallacciato, ecc.). R: il criterio si riferisce al pannello grezzo. |
D: viene chiesto di utilizzare pannelli con emissioni di formaldeide inferiori al 65% del valore previsto per essere classificati come E1. Si chiede conferma se possa essere presentato alternativamente o un certificato CARB (o altri certificati di standard produttivi simili o migliorativi) oppure un rapporto di prova, effettuato su un campione di pannelli utilizzati, secondo la recente norma EN ISO 12460-3-2015 (che sostituisce la EN 717-2/94) riportante valori di emissione formaldeide inferiori al 65% del valore previsto per essere classificati come E1 (valore-soglia E1 secondo questa norma è di 3,5 mg/h m2 quindi il valore richiesto in questo caso dovrebbe essere <2,275 mg/h m2). R: il rapporto di prova da avere per dimostrare la conformità al criterio dei nuovi CAM arredi sulla formaldeide può fare riferimento ad uno qualsiasi dei tre metodi di prova indicati nell’appendice B della norma EN 13986 in quanto i risultati ottenuti sono correlabili (campagne di prove effettuate prima di pubblicare la norma hanno stabilito che esiste una correlazione precisa). I risultati di prova da considerare conformi all’attuale requisito dei CAM sono tali quindi quando inferiori o uguali a: - 0,080 mg/m3 , quando determinato con il metodo della UNI EN 717-1; - 2,275 mg/m2 h, quando determinato con il metodo della UNI EN ISO 12460-3; - 4,23 mg/100 g per i pannelli truciolari e OSB quando determinato con il metodo della UNI EN ISO 12460-5. - 4,55 mg/100 g per i pannelli in MDF, quando determinato con il metodo della UNI EN ISO 12460-5. Si fa notare che la stessa “verifica” del criterio riporta che “L'offerente deve fornire un rapporto di prova relativo ad uno dei metodi indicati nell’allegato B della norma EN 13986 …” Può parimenti essere presentato un certificato CARB fase II (i pannelli in MDF certificati CARB fase II devono comunque rispondere ai limiti previsti dal presente criterio), secondo la norma ATCM 93120 o anche Classe F**** secondo la norma JIS A 1460 , nonché altre eventuali certificazioni che assicurino emissioni inferiori a quelle previste dal requisito. Può essere parimenti presentato un rapporto di prova che venga effettuato da parte di un organismo di valutazione della conformità avente nello scopo di accreditamento le norme tecniche di prova che verificano il contenuto o l’emissione di formaldeide secondo la norma EN ISO 12460- 3-2015 (che sostituisce la EN 717-2/94) riportante valori di emissione di formaldeide inferiori al 65% del valore previsto per essere classificati come E1. |
Criterio punto 3.2.3 "contaminati nei pannelli di legno riciclato" |
D: nella tabella di tale criterio è indicato un limite di 0,5 mg/kg per il "creosoto” ma, non essendo questo indentificabile con una sostanza in particolare si chiede a quale ci si riferisca. R: il criterio intende riferirsi al Benzo(a)pyrene, riconosciuto cancerogeno per l'uomo. |
Criterio punto 3.2.3 "contaminati nei pannelli di legno riciclato" |
D: nella tabella di tale criterio è indicato un limite di 0,5 mg/kg per il "creosoto” ma, non essendo questo indentificabile con una sostanza in particolare si chiede a quale ci si riferisca. R: il criterio intende riferirsi al Benzo(a)pyrene, riconosciuto cancerogeno per l'uomo. |
Criterio 3.2.5 Residui di sostanze chimiche per tessili e pelle |
D: Nel CAM al punto 3.2.5 vengono citati chiaramente tessili e pelli, mentre non vengono indicati gli spalmati, se non nell’appendice I tabella 3. Pertanto al punto 3.2.5 del CAM alla voce “i materiali utilizzati per i rivestimenti” si intendono solo i prodotti tessi e la pelle e pertanto gli spalmabili sono esclusi dal requisito? R: ll criterio 3.2.5, ripreso dal toolkit europeo si deve intendere inclusivo, tra i tessili, anche dei tessuti spalmati. D: si chiede come mai il valore richiesto per il contenuto di Cromo della pelle è pari a ≤ 2.0 mg/kg invece che ≤ 200.0 mg/kg come previsto nel Toolkit europeo e dall’Ecolabel. R: Si tratta di un refuso che verrà risolto con una errata/corrige. Il valore corretto per il Cromo nelle pelli è “≤ 200.0 mg/kg” . In caso di bandi di gara che riportano tale requisito mantenendo l’errore, bisogna portare a conoscenza della stazione appaltante questa informazione ed eventualmente far prendere contatti con uno dei referenti GPP del Ministero, indicati al link: http://www.minambiente.it/pagina/contatti-gpp. D: Il possesso del certificato OEXO-TEX Standard può essere ritenuto mezzo di presunzione di conformità al requisito 3.2.5? R: Sì, i limiti stabiliti dallo STANDARD 100 by OEKO-TEX sono tutti inferiori a quelli prescritti dal CAM arredi quindi i prodotti tessili con tale certificato sono conformi al criterio. Attenzione però: Per la formaldeide, bisogna appurare la classe di appartenenza del prodotto certificato, infatti, il limite CAM è 75 mg/Kg ma se il prodotto, ai fini della certificazione OEKO-TEX, è stato classificato come “materiale da decoro o prodotto non a contatto con la pelle” può avere per lo standard un limite di 300 mg/Kg, quindi in questo caso non sarebbe conforme. |
Criterio 3.2.9 Materiali da imbottitura |
D: si chiede se il possesso del certificato OEKO-TEX Standard garantisca la conformità dei materiali di imbottitura ai requisiti di cui al criterio 3.2.9 (appendice II) del DM 11 gennaio 2017 (CAM Arredi interni). R: Il criterio 3.2.9 è sui materiali di imbottitura e in appendice II praticamente riporta i criteri del CERTIPUR. Se si vanno a confrontare i singoli valori richiesti per i diversi parametri si vede come p. es per i COV il CERTIPUR prevede p.es per la formaldeide 10 microgrammi che corrispondono a 0,01 milligrammi di limite quindi ben inferiore ai 0,1 milligrammi di Oeko-tex. D’altro canto per gli idrocarburi aromatici OEKO-TEX prevede 0,3 mg e CERTIPUR 0,5 mg. Guardando ai metalli pesanti, per l’antimonio CERTIPUR prevede un limite di 0,5 mg/kg mentre OEKO-TEX ben 30mg; per il Cobalto, 0,5 in CERTIPUR, 1mg in OEKO-TEX; per il Rame 2 mg in CERTIPUR e 25/50mg in OEKO-TEX; Per i Composti organo stannici CERTIPUR prevede TBT minore di 50 ppb ossia minore di 0.05 mg/kg contro minimo 0.5mg/kg per i prodotti per bambini per OEKO-TEX; In definitiva si ritiene che i due marchi non siano equivalenti. Se le imbottiture non sono in poliuretano il criterio 3.2.9 non è applicabile allora può richiedersi anche OEKO-TEX. |
- 28.07.2017 FAQ e Chiarimenti AUSILI PER L’INCONTINENZA Forniture di ausili per l’incontinenza (approvato con DM 24 dicembre 2015, in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016) (in allegato)
- 02.02.2018 Chiarimenti sui Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, adottati con DM 11 ottobre 2017 e pubblicati sulla G.U n. 259 del 6 novembre 2017 (in allegato).
- 08.03.2018 Chiarimenti sui Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, adottati con DM 11 ottobre 2017 e pubblicati sulla G.U n. 259 del 6 novembre 2017 (in allegato).
- 17.04.2018 Chiarimenti sui Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, adottati con DM 11 ottobre 2017 e pubblicati sulla G.U n. 259 del 6 novembre 2017 (in allegato).
- 15.11.2018 Chiarimenti sui Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, adottati con DM 11 ottobre 2017 e pubblicati sulla G.U n. 259 del 6 novembre 2017 (in allegato).
Domande specifiche su singoli criteri |
2.7.5 Oli lubrificanti D: nella verifica del criterio è richiesto all’appaltatore, in fase di esecuzione del contratto di accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente il Marchio Ecolabel UE o equivalenti, o una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalente; si chiede come ci si debba comportare nel caso di oli per motore 4 tempi non contemplati dalla decisione Decisione 2011/381/EU. R: per gli oli biodegradabili per i quali non esistono etichette ambientali, come richiamato nel criterio 2.7.5.1 è possibile presentare le prove del livello di biodegradabilità ultima secondo uno dei metodi normalmente impiegati per tale determinazione: OCSE 310, OCSE 306 , OCSE 301 B, OCSE 301 C, OCSE 301 D, OCSE 301 F |
[…] segue |
- 15.12.2017 FAQ e Chiarimenti EDILIZIA Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017) (in allegato)
Domande generali |
D: Nei CAM non si trovano tutte le tipologie di progetto, p.es non sono contemplati i restauri. Come ci si Deve comportare in questi casi? R: I CAM edifici, quando fanno riferimento a nuovi edifici o ristrutturazioni di primo e secondo livello o manutenzioni ordinarie e straordinarie, si rifanno alle definizioni del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dei decreti interministeriali del 26 giugno 2015, di attuazione della legge 90/2013. Per le altre tipologie di intervento (quale il restauro) non nominate nel testo i CAM non sono obbligatori. Ovviamente si invitano le stazioni appaltanti a tenerli in considerazione per quanto possibile in base al tipo di progetto. D: Alcuni materiali parrebbero non rientrare all’interno di quelli inseriti nei CAM. Se ad esempio ho progettato una parete ventilata in elementi in cotto, ricado all’interno del punto 2.4.2.2. Laterizi, che invece fa riferimento a “laterizi per murature e solai”? o non tengo conto di alcuna prescrizione? E se la parete ventilata la progetto in elementi in gres porcellanato, ricado nel punto 2.4.2.9? R: Non è stato specificato nel cam (si potrà farlo nelle prossime modifiche al cam), però come stazione appaltante può prescriverlo al di là dei cam ai sensi dell’art. 68 del codice dei contratti pubblici. |
Domande specifiche su singoli criteri |
Criterio 2.3.1 Diagnosi energetica |
D: Qual è il professionista accreditato a cui ci si riferisce nella verifica? R: Per quanto attiene la Diagnosi, le uniche figure specializzate (vedi allegato 2 al Decreto Legislativo n.102/2014 e s.m.i.) sono: - EGE, riferimento norma UNI CEI 11339 e già oggetto di certificazione attraverso organismi accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024; - Auditor energetico - AE, certificati ai sensi della norma UNI CEI 16247, parte 5; - ESCo (Energy Service Company), certificate ai sensi della norma UNI CEI 11352:2014. |
Criterio 2.3.2 Prestazione energetica |
D: La data di riferimento del 2019 riportata al terzo capoverso non trova corrispondenza con quanto indicato nelle Tabelle 1-4 dell’Appendice B del DM 26.06.2015 (in allegato) dove sono previsti solo due scaglioni temporali: 2015 e 2021. È un refuso? R: Si, è un refuso. Le parole “…di cui all’appendice B del decreto ministeriale 26 giugno 2015 e s.m.i, relativamente all’anno 2019 per gli edifici pubblici” vanno intese come ““…di cui all’appendice B del decreto ministeriale 26 giugno 2015 e s.m.i, relativamente all’anno 2021”. Ciò sarà oggetto di una errata/corrige da pubblicare successivamente. |
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- PULIZIA PER EDIFICI FAQ e Chiarimenti Affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene (approvato con DM 24 maggio 2012, in G.U. n. 142 del 20 giugno 2012) (in allegato)
- 28.02.2017 FAQ e Chiarimenti SANIFICAZIONE STRUTTURE SANITARIE Affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti (approvato con DM 18 ottobre 2016, in G.U. n. 262 del 9 novembre 2016) (in allegato)
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Fonte: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
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Tags: Ambiente Codice Appalti