Schema DM Linee guida direttore lavori
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Schema DM Linee guida direttore dei lavori e direttore dell'esecuzione dei contratti di servizi o forniture
Atto Governo: 493 del 09.01.2018
Schema di decreto ministeriale recante regolamento di approvazione delle linee guida concernenti le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture
Il presente decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in attuazione dell'articolo 111 (Controllo tecnico, contabile e amministrativo) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante "Codice dei contratti pubblici", disciplina le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture.
La citata disposizione, anche a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"; prevede, al comma 1, che con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Conferenza unificata, sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità. Il suddetto decreto disciplina, inoltre, le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità. Il comma 1, prevede, infine, che qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata, nell'ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato; ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione.
Lo schema di DM risulta così strutturato:
TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Definizioni
TITOLO II - IL DIRETTORE DEI LAVORI
Capo I - PROFILI GENERALI
Art. 2. Incompatibilità
Art. 3. Rapporti con altre figure
Art. 4. Gli strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo
Art. 5. Il coordinamento e la supervisione dell'ufficio di direzione lavori
Capo II - FUZIONI E COMPITI NELLA FASE PRELIMINARE
Art. 6. Attestazione dello stato dei luoghi
Art. 7. La consegna dei lavori
Capo III- FUNZIONI E COMPITI IN FASE DI ESECUZIONE
Art. 8. Accettazione dei materiali
Art. 9. Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore
Art. 10. Modifiche, variazioni e varianti contrattuali
Art. 11. Contestazioni e riserve
Art. 12. Sospensione dei lavori
Art. 13. Gestione dei sinistri
Art. 14. Funzioni e compiti al termine dei lavori
Capo IV- CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE
Art. 15. Attività di controllo amministrativo contabile
Art. 16. I documenti contabili
Art. 17. Strumenti elettronici di contabilità e contabilità semplificata
TITOLO III- IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI O FORNITURE
Capo I - PROFILI GENERALI
Art. 18. Rapporti tra direttore dell'esecuzione e RUP
Art. 19. Incompatibilità
Art. 20. Gli strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo
Capo II - FUNZIONI E COMPITI IN FASE DI ESECUZIONE
Art. 21. L'attività di controllo
Art. 22. Avvio dell'esecuzione del contratto
Art. 23. Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore
Art. 24. Contestazioni e riserve
Art. 25. Modifiche, variazioni e varianti contrattuali
Art. 26. Sospensione de li' esecuzione
Art. 27. Gestione dei sinistri
Art. 28. Funzioni e compiti al termine dell'esecuzione del contratto
Art. 29. Il controllo amministrativo-contabile
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 30. Abrogazioni
Art. 31. Clausola di invarianza finanziaria
Art. 32. Entrata in vigore
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TITOLO II - IL DIRETTORE DEI LAVORI
Capo I - PROFILI GENERALI
Art. 2 (Incompatibilità)
1. Al fine di evitare situazioni di incompatibilità, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165:
a) al direttore dei lavori e precluso, dal momento dell'aggiudicazione e fino all'approvazione del certificato collaudo o del certificato di regolare esecuzione, accettare nuovi incarichi professionali dall'esecutore;
b) il direttore dei lavori, una volta conosciuta l'identità dell'aggiudicatario, deve segnalare l'esistenza alla stazione appaltante dei rapporti intercorrenti con lo stesso, per la valutazione discrezionale, ai sensi dell'articolo 42, comma 4, del codice, dell'incidenza dei detti rapporti sull'incarico da svolgere.
Art. 3 (Rapporti con altre figure)
1. Il direttore dei lavori riceve dal RUP le disposizioni del servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da segnarsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività del cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. Nell'ambito delle disposizioni del servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione degli ordini del servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.
2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni del servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controlla tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento.
3. Il RUP, nell'ambito delle proprie competenze, assicura l'unitarietà degli atti e del comportamento dell'amministrazione e del direttore dei lavori nei confronti dell'esecutore.
4. Laddove l'incarico del coordinatore per l'esecuzione del lavori sia stato affidato a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia, ancorchè rapportandosi con il direttore dei lavori. In tal caso il RUP assicura il coordinamento tra direttore dei lavori e coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Art 4 (Gli strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo)
1. Il direttore dei lavori impartisce all'esecutore le prescrizioni e le istruzioni necessarie tramite ordini di servizio, che devono essere comunicati al RUP, nonchè annotati, con sintetiche motivazioni, nel giornale dei lavori con le modalità di cui all'articolo 17. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve secondo quanto previsto all'articolo 11, comma 5.
2. II direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f).
3. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, nel tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione ai sensi dell'articolo 17, gli ordini di servizio devono comunque avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza.
4. Il direttore dei lavori redige il processo verbale di accertamento di fatti o di esperimento di prove e le relazioni per il RUP.
Art. 5 (II coordinamento e la supervisione dell'ufficio di direzione lavori)
1. I direttori operativi e gli ispettori di cantiere, ove nominati, collaborano con il direttore dei lavori nell'attività di vigilanza sulla corretta esecuzione del lavori. Il direttore dei lavori individua anche di volta in volta le attività da delegare ai direttori operativi e agli ispettori di cantiere, coordinandone l'attività.
Capo III FUNZIONI E COMPITI IN FASE DI ESECUZIONE
Art. 8 (Accettazione dei materiali)
1. II direttore dei lavori provvede all'accettazione dei materiali, verificando che i materiali, i prodotti e i sistemi da porre in opera corrispondano alle prescrizioni prestazionali contenute nel progetto allegato al contratto e, in particolare, a quelle del capitolato Speciale d'appalto, nonchè ai contenuti dell'offerta, accertandone altresì la conformità, ove applicabile, a quanto disposto dalle pertinenti norme nazionali ed europee.
2. II direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previste dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto.
3. II direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto deve essere trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. I materiali e i componenti possono essere messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. Non rileva l'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa dei materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.
4. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza !a necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto deve essere trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.
5. Il direttore dei lavori o l'organo del collaudo possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, sulla base di adeguata motivazione, con spese a carico dell'esecutore.
6. Il direttore dei lavori può delegare le attività del controllo dei materiali ad altre figure che compongono l'ufficio di direzione lavori.
7. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.
8. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso dei materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine del cantiere.
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Stato iter: In corso di esame
Trasmissione: Trasmesso ai sensi dell' Articolo 111, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Annuncio all'Assemblea: 9 gennaio 2018
Assegnazione ed esito:
VIII Ambiente (Assegnato il 9 gennaio 2018 - Termine il 29 gennaio 2018)
Fonte: Camera dei Deputati
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Tags: Codice Appalti