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Europe, Rome

Legge 27 dicembre 2017 n. 205

ID 5295 | | Visite: 37916 | NewsPermalink: https://www.certifico.com/id/5295

Legge 205 2017

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 / Testo consolidato 02 Aprile 2023

ID 5295 | 02.04.2024 / Testi consolidati allegati

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

(GU n.302 del 29-12-2017 - SO n. 62)

Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2018

...

Di seguito alcune delle disposizioni di proroga d'interesse contenute:

Rifiuti prodotti dai sistemi d'arma in infrastrutture difesa (Modifica TUA) co. 304 

304. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 184, dopo il comma 5 -bis sono inseriti i seguenti:
«5 -bis .1. Presso ciascun poligono mili tare delle Forze armate è tenuto, sotto la responsabilità del comandante, il registro delle attività a fuoco. Nel registro sono annotati, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna attività:
a) l’arma o il sistema d’arma utilizzati;
b) il munizionamento utilizzato;
c) la data dello sparo e i luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili.
5 -bis .2. Il registro di cui al comma 5 -bis .1 è conservato per almeno dieci anni dalla data dell’ultima annotazione.
Lo stesso è esibito agli organi di vigilanza e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di rispettiva competenza.
5 -bis .3. Entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, il direttore del poligono avvia le attività finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento impiegato. Tali attività devono concludersi entro centottanta giorni al fine di assicu rare i successivi adempimenti previsti dagli articoli 1 e seguenti del decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2010 »;
b) all’articolo 241 -bis , dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4 -bis. Il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate adotta un piano di monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attività svolte nel poligono, assumendo altresì le iniziative necessarie per l’estensione del monitoraggio, a cura degli organi competenti, anche alle aree limitrofe al poligono. Relativamente ai poligoni temporanei o semi-permanenti il predetto piano è limitato al periodo di utilizzo da parte delle Forze armate.
4 -ter. Il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate predispone semestralmente, per ciascuna tipologia di esercitazione o sperimentazione da eseguire nell’area del poligono, un documento indicante le attività previste, le modalità operative di tempo e di luogo e gli altri elementi rilevanti ai fini della tutela dell’ambiente e della salute.
4 -quater. Il comandante del poligono militare delle Forze armate trasmette il documento di cui al comma 4 -ter alla regione in cui ha sede il poligono. Lo stesso documento è messo a disposizione dell’ARPA e dei comuni competenti per territorio.
4 -quinquies. Le regioni in cui hanno sede poligoni militari delle Forze armate istituiscono un Osservatorio ambientale regionale sui poligoni militari, nell’ambito dei sistemi informativi ambientali regionali afferenti alla rete informativa nazionale ambientale (SINANET) di cui all’articolo 11 della legge 28 giugno 2016, n. 132. Il comandante del poligono militare, entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, trasmette all’Osservatorio le risultanze del piano di monitoraggio ambientale di cui al comma 4 -bis. Le forme di collaborazione tra gli Osservatori ambientali regionali e il Ministero della difesa sono disciplinate da appositi protocolli.
4 -sexies. Con le modalità previste dall’articolo 184, comma 5 -bis , sono disciplinate, nel rispetto dei principi di cui alla parte sesta, titolo II, del presente decreto, le procedure applicabili al verificarsi, nei poligoni militari delle Forze armate, di un evento in relazione al quale esiste il pericolo imminente di un danno ambientale.
4 -septies. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, è stabilito il periodo massimo di utilizzo annuale dei poligoni militari delle Forze ar mate per le esercitazioni e le sperimentazioni.
4 -octies. Ferme restando le competenze di cui all’articolo 9 del decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2010, l’ISPRA provvede alle attività di vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti avvalendosi delle ARPA, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4 -novies. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono determinati annualmente gli oneri a carico del Ministero della difesa, relativi alle attività di cui all’articolo 184, comma 5 -bis .3, e ai commi 4 -bis e 4 -octies del presente articolo »;
c) all’articolo 258, dopo il comma 5 -ter è aggiunto il seguente:
«5 -quater. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall’articolo 184, commi 5 -bis .1 e 5 -bis .2, e dall’articolo 241- bis, commi 4 -bis , 4 -ter e 4 -quater , del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata dei predetti obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro ».

Commercializzazione bastoncini per pulizia delle orecchie e prodotti cosmetici da risciacquo  co 543/544/545/546/547/548

543. Il fondo istituito dall’articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è destinato anche alla promozione della produzione e della commercializzazione dei bastoncini C in materiale biodegradabile e com postabile ai sensi della norma UNI EN 13432:2002, nonché dei prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente che non contengono microplastiche.

544. Per le finalità di cui al comma 543, la dotazione del fondo di cui all’articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 250.000 euro per l’anno 2018.

545. Dal 1° gennaio 2019, e comunque previa notifica alla Commissione europea, è vietato commercializzare e produrre sul territorio nazionale i bastoncini per la pu lizia delle orecchie che abbiano il supporto in plastica o comunque in materiale non biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432:2002 ed è obbligatorio indicare, sulle confezioni dei medesimi bastoncini, informazioni chiare sul corretto smaltimento dei bastoncini stessi, citando in maniera esplicita il divieto di gettarli nei servizi igienici e negli scarichi.

546. Dal 1° gennaio 2020 è vietato met tere in commercio prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o deter gente contenenti microplastiche.

547. Ai fini di cui al comma 546, si intende per: a) microplastiche: le particelle solide in plastica, insolubili in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 millimetri, intenzio nalmente aggiunte nei prodotti cosmetici di cui al comma 546; b) plastica: i polimeri modellati, estrusi o fisicamente manipolati in diverse forme solide, che, durante l’uso e nel successivo smaltimento, mantengono le forme definite nelle applicazioni previste.

548. La violazione del divieto di cui al comma 546 è punita con la sanzione am ministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione riguarda quantità ingenti di prodotti cosmetici di cui al comma 546 oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. In caso di recidiva, si applica la sospen sione dell’attività produttiva per un periodo non inferiore a dodici mesi. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 no vembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di ac certamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della ci tata legge n. 689 del 1981, all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall’articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

Attività ricettive turistiche-alberghiere con oltre 25 posti letto co. 1122 lettera i)

co. 1122 lettera i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1º dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:

- resistenza al fuoco delle strutture;
- reazione al fuoco dei materiali;
- compartimentazioni;
- corridoi;
- scale;
- ascensori e montacarichi;
- impianti idrici antincendio;
- vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- locali adibiti a deposito.

Vedi: Nota prot. n. 16419 del 28 novembre 2018 
Chiarimenti su art. 1, comma 1122, lettera i della Legge 27/12/2017 n. 205 - Proroga alberghi - Termine per la presentazione della SCIA parziale entro il 01.12.2018

Sistri - rinvio al 31 dicembre 2018 e semplificazioni (Modifica TUA) co. 1134 e co. 1135 

1134. All’articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 3 -bis e 9 -bis , le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2018 »;
b) al comma 9 -bis , quarto periodo, dopo le parole: « nonché nel limite massimo di 10 milioni di euro » è inserita la seguente: « annui » e le parole: « nel corso dell’anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « nel corso degli anni 2017 e 2018 ».

1135. Al capo I del titolo I della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l’articolo 194 è aggiunto il seguente:

«Art. 194 -bis (Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI) .
- 1. In attuazione delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e per consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del presente decreto possono essere effettuati in formato digitale.
2. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei tra sporti, il Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia per l’Italia digitale e l’Unioncamere, con proprio decreto, predisporre il formato digitale degli adempimenti di cui al comma 1.
3. È consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti prevista dal comma 2 dell’articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata.
4. Al contributo previsto dall’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78, si applicano i termini di prescrizione ordinaria previsti dall’articolo 2946 del codice civile.
5. Per il recupero dei contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o di conguaglio da parte di utenti del SISTRI, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, una o più procedure, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) comunicazione di avvio del procedimento con l’invio del sollecito di pagamento, prima di procedere alla riscossione coattiva del credito vantato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti o corrisposti parzialmente;
b) determinazione unitaria del debito o del credito, procedendo alla compensazione dei crediti maturati a titolo di rimborso con quanto dovuto a titolo di con tributo;
c) previsione di modalità semplificate per la regolarizzazione della posizione contributiva degli utenti obbligati al paga mento dei contributi per il SISTRI, fino all’annualità in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che non vi abbiano provveduto o vi abbiano provveduto parzialmente, mediante ravvedimento operoso, acquiescenza o accertamento concordato in contraddittorio;
d) definizione di strumenti di conciliazione giudiziale, al fine di favorire il raggiungimento di accordi, in sede proces suale, tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e gli utenti del SISTRI per i profili inerenti al pagamento o al rimborso dei contributi per il SISTRI.
6. L’esperimento delle procedure di cui al comma 2 del presente articolo determina, all’esito della regolarizzazione della posizione contributiva, l’estinzione della sanzione di cui all’articolo 260 -bis, comma 2, e non comporta il pagamento di interessi ».

Progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni co. 1132

1132. Nelle materie di interesse del Ministero dello sviluppo economico, sono disposte le seguenti proroghe di termini:
a) all’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, in materia di anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 101, le parole: « centottanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trecentosessanta giorni »;
2) al comma 102, le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi »;
3) al comma 103, le parole: « nove mesi » sono sostituite dalle seguenti: « quindici mesi »;
4) al comma 109, le parole: « nove mesi » sono sostituite dalle seguenti: « quindici mesi »;
b) all’articolo 43, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di sistema integrato delle comunicazioni, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
c) all’articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: « sino al 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « sino al 31 dicembre 2018» e le parole: « entro il 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2018 »;
d) alla legge 11 dicembre 2012, n. 224, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all’articolo 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
« 1 -bis . Entro il 1° luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all’articolo 7, comma 2, lettera b) , della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui all’articolo 1, comma 3, della mede sima legge, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di cate goria maggiormente rappresentative, in conformità ai princìpi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.
1 -ter . Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma 1 -bis del presente articolo consente l’immediata abilitazione del responsabile
tecnico relativamente all’abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l’articolo 7, comma 2, lettera b) , della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nella parte in cui si prevede l’esercizio per almeno un anno dell’attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni »;
2) all’articolo 3:
2.1) al comma 2, le parole: « peri cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « per i dieci anni »;
2.2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2 -bis. I termini di cui al comma 2 si applicano altresì ai fini della regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) , b) e c) , della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come sostituito ai sensi dell’articolo 1 della presente legge, che intendano con seguire l’abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui al medesimo articolo 1, comma 3».

Incentivi per l'energia da biomassa, biogas e bioliquidi sostenibili  co. 588

588. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 149, le parole: « entro il 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2018 »;
b) al comma 149, dopo le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono aggiunte le seguenti: « o per cinque anni dal rientro in esercizio degli impianti »;
c) al comma 151, come modificato dall’articolo 57 - ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: « Entro il 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 dicembre 2018 ».

________

Aggiornamenti all'atto

17/01/2018
Avviso di rettifica (in G.U. 17/01/2018, n.13)

26/01/2018
Avviso di rettifica (in G.U. 26/01/2018, n.21)

09/05/2018
DECRETO-LEGGE 9 maggio 2018, n. 44 (in G.U. 09/05/2018, n.106) convertito con modificazioni dalla L. 6 luglio 2018, n. 83 (in G.U. 07/07/2018, n. 156)

12/07/2018
DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 86 (in G.U. 12/07/2018, n.160) convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 97 (in G.U. 14/08/2018, n. 188)

13/07/2018
DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 87 (in G.U. 13/07/2018, n.161) convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 (in G.U. 11/08/2018, n. 186)

25/07/2018
DECRETO-LEGGE 25 luglio 2018, n. 91 (in G.U. 25/07/2018, n.171) convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108 (in G.U. 21/09/2018, n. 220)

04/09/2018
DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 (in G.U. 04/09/2018, n.205)

28/09/2018
DECRETO-LEGGE 28 settembre 2018, n. 109 (in G.U. 28/09/2018, n.226) convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130 (in S.O. n. 55, relativo alla G.U. 19/11/2018, n. 269)

29/09/2018
LEGGE 28 settembre 2018, n. 111 (in SO n.45, relativo alla G.U. 29/09/2018, n.227)

04/10/2018
DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113 (in G.U. 04/10/2018, n.231) convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 (in G.U. 03/12/2018, n. 281

23/10/2018
DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2018, n. 119 (in G.U. 23/10/2018, n.247) convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 (in G.U. 18/12/2018, n. 293)

14/12/2018
DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135 (in G.U. 14/12/2018, n.290) convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 (in G.U. 12/02/2019, n. 36)

28/12/2018
DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2018, n. 142 (in G.U. 28/12/2018, n.300)

31/12/2018
LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 (in SO n.62, relativo alla G.U. 31/12/2018, n.302)

16/01/2019
La Corte costituzionale, con sentenza 21 novembre 2018, n. 6 (in G.U. 16/01/2019 n. 3) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 851.

28/01/2019
DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4 (in G.U. 28/01/2019, n.23) convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 (in G.U. 29/03/2019, n. 75)

27/03/2019
La Corte costituzionale, con sentenza 20 febbraio 2019, n. 56 (in G.U. 27/03/2019 n. 13) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1080.

10/04/2019
La Corte costituzionale, con sentenza 20 febbraio 2019, n. 72 (in G.U. 10/04/2019 n. 15) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 499.

17/04/2019
Corte costituzionale, con sentenza 20 febbraio 2019, n. 74 (in G.U. 17/04/2019 n. 16) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 71.

18/04/2019
DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 (in G.U. 18/04/2019, n.92) convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. 17/06/2019, n. 140)

30/04/2019
DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34 (in G.U. 30/04/2019, n.100) convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 29/06/2019, n. 151)

11/05/2019
LEGGE 3 maggio 2019, n. 37 (in G.U. 11/05/2019, n.109)

14/06/2019
Il DECRETO-LEGGE 14 giugno 2019, n. 53 (in G.U. 14/06/2019, n.138)

29/06/2019
LEGGE 28 giugno 2019, n. 58 (in SO n.26, relativo alla G.U. 29/06/2019, n.151)

29/06/2019
DECRETO-LEGGE 28 giugno 2019, n. 59 (in G.U. 29/06/2019, n.151) convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2019, n. 81 (in G.U. 12/08/2019, n. 188)

12/08/2019
LEGGE 8 agosto 2019, n. 81 (in G.U. 12/08/2019, n.188)

21/09/2019
DECRETO-LEGGE 21 settembre 2019, n. 104 (in G.U. 21/09/2019, n.222)

26/10/2019
DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124 (in G.U. 26/10/2019, n.252) convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n. 301)

24/12/2019
LEGGE 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n.301)

30/12/2019
LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 (in SO n.45, relativo alla G.U. 30/12/2019, n.304)

31/12/2019
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 (in G.U. 31/12/2019, n.305) convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 (in S.O. n. 10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n. 51)

09/01/2020
DECRETO-LEGGE 9 gennaio 2020, n. 1 (in G.U. 09/01/2020, n.6) convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12 (in G.U. 09/03/2020, n. 61)

29/01/2020
La Corte costituzionale, con sentenza 19 novembre 2019, n. 4 (in G.U. 29/01/2020 n. 5) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 814.

29/02/2020
LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8 (in SO n.10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n.51)

09/03/2020
LEGGE 5 marzo 2020, n. 12 (in G.U. 09/03/2020, n.61)

10/03/2020
LEGGE 13 febbraio 2020, n. 15 (in G.U. 10/03/2020, n.63)

19/05/2020
DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 (in SO n.21, relativo alla G.U. 19/05/2020, n.128) convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180)

16/07/2020
DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 (in SO n.24, relativo alla G.U. 16/07/2020, n.178) convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n. 228)

18/07/2020
LEGGE 17 luglio 2020, n. 77 (in SO n.25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n.180)

14/08/2020
DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 (in SO n.30, relativo alla G.U. 14/08/2020, n.203) convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 (in S.O. n. 37, relativo alla G.U. 13/10/2020, n. 253)

14/09/2020
LEGGE 11 settembre 2020, n. 120 (in SO n.33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n.228)

13/10/2020
LEGGE 13 ottobre 2020, n. 126 (in SO n.37, relativo alla G.U. 13/10/2020, n.253)

28/10/2020
DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137 (in G.U. 28/10/2020, n.269) convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 (in S.O. n. 43, relativo alla G.U. 24/12/2020, n. 319)

24/12/2020
LEGGE 18 dicembre 2020, n. 176 (in SO n.43, relativo alla G.U. 24/12/2020, n.319)

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31/12/2020
DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2020, n. 183 (in G.U. 31/12/2020, n.323) convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 (in G.U. 01/03/2021, n. 51)

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LEGGE 21 maggio 2021, n. 69 (in SO n.21, relativo alla G.U. 21/05/2021, n.120)

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DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 (in G.U. 25/05/2021, n.123) convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 24/07/2021, n. 176)

31/05/2021
DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 (in G.U. 31/05/2021, n.129) convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n. 181)

24/07/2021
LEGGE 23 luglio 2021, n. 106 (in SO n.25, relativo alla G.U. 24/07/2021, n.176)

30/07/2021
LEGGE 29 luglio 2021, n. 108 (in SO n.26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n.181)

24/08/2021
DECRETO-LEGGE 24 agosto 2021, n. 118 (in G.U. 24/08/2021, n.202) convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147 (in G.U. 23/10/2021, n. 254)

10/09/2021
DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 121 (in G.U. 10/09/2021, n.217) convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, (in G.U. 09/11/2021, n. 267)

27/09/2021
DECRETO-LEGGE 27 settembre 2021, n. 130 (in G.U. 27/09/2021, n.231) convertito con modificazioni dalla L. 25 novembre 2021, n. 171 (in G.U. 26/11/2021, n. 282)

23/10/2021
LEGGE 21 ottobre 2021, n. 147 (in G.U. 23/10/2021, n.254)

06/11/2021
DECRETO-LEGGE 6 novembre 2021, n. 152 (in G.U. 06/11/2021, n.265)

09/11/2021
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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228 (in G.U. 30/12/2021, n.309) convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 28/02/2022, n. 49)

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LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234 (in SO n.49, relativo alla G.U. 31/12/2021, n.310)

27/01/2022
DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4 (in G.U. 27/01/2022, n.21)

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DECRETO-LEGGE 1 marzo 2022, n. 17 (in G.U. 01/03/2022, n.50)

09/03/2022
La Corte costituzionale, con sentenza 11 gennaio 2022, n. 54 (in G.U. 09/03/2022 n. 10) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 248.

21/03/2022
DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21 (in G.U. 21/03/2022, n.67) convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, (in G.U. 20/05/2022, n. 117)

30/04/2022
DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36 (in G.U. 30/04/2022, n.100) convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150)

20/05/2022
LEGGE 20 maggio 2022, n. 51 (in G.U. 20/05/2022, n.117)

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LEGGE 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n.150)

06/07/2022
La Corte costituzionale, con sentenza 9 giugno 2022, n. 167 (in G.U. 06/07/2022 n. 27) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 474.

23/09/2022
DECRETO-LEGGE 23 settembre 2022, n. 144 (in G.U. 23/09/2022, n.223)  - Testo consolidato 06.12.2022

23/09/2022
DECRETO-LEGGE 23 settembre 2022, n. 144 (in G.U. 23/09/2022, n.223)

29/12/2022
LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 (in SO n.43, relativo alla G.U. 29/12/2022, n.303)

29/12/2022
DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198 (in G.U. 29/12/2022, n.303) convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 (in G.U. 27/02/2023, n. 49)

24/02/2023
DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13 (in G.U. 24/02/2023, n.47) convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 (in G.U. 21/04/2023, n.94)

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30/03/2023
DECRETO-LEGGE 30 marzo 2023, n. 34 (in G.U. 30/03/2023, n.76) convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56 (in G.U. 29/05/2023, n. 124)

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