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Europe, Rome

Circolare MISE 15 dicembre 2017 n. 547750

ID 5267 | | Visite: 13672 | NewsPermalink: https://www.certifico.com/id/5267

Modello perizia giurata

Industria 4.0: Istruzioni - modelli perizia iperammortamento 

Circolare direttoriale 15 dicembre 2017, n. 547750 – Istruzioni per l’adempimento documentale relativo alla perizia per la fruizione dell'iper ammortamento

In considerazione dell’approssimarsi della data del 31 dicembre 2017, che per la generalità dei soggetti costituisce il termine entro il quale occorre procedere all’adempimento documentale previsto dalla disciplina per gli investimenti agevolabili effettuati nel corso del 2017, la presente circolare fornisce:

- indicazioni in ordine al contenuto e alle modalità di redazione della perizia giurata o dell’attestato di conformità o della dichiarazione avente valore di autocertificazione.

- uno schema tipo di perizia/attestazione (o autocertificazione) e uno schema tipo di analisi tecnica.

L’adozione degli schemi proposti non è obbligatoria, essendo possibile adottare schemi o formati differenti o integrare gli schemi allegati con ulteriori elementi o indicazioni.

Art. 1, comma 11 della legge 11 dicembre 2016, n. 232

La disciplina agevolativa introdotta dai commi 9 e 10 dell’art. 1 della legge 232 del 2016 (legge di Stabilità 2017), concernente gli investimenti in determinati beni strumentali (materiali e immateriali) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello c.d. “Industria 4.0”, subordina il diritto alla maggiorazione delle quote di ammortamento deducibili ai fini delle imposte sul reddito anche al rispetto di uno specifico adempimento documentale.

In particolare, si ricorda, il comma 11 del citato art. 1 della legge n. 232/2016, prevede che per l’applicazione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l’impresa è tenuta a produrre:

“…una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”.

Lo stesso comma 11 dispone, peraltro, che nel caso di beni aventi ciascuno un costo di acquisizione non superiore a 500.000 euro, è possibile adempiere all’onere documentale anche attraverso “una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.

Si precisa che, in caso di investimento avente a oggetto impianti o porzioni di impianti, il limite dei 500.000 euro va applicato non già ai singoli beni o parti o componenti autonomamente considerati, ma all’investimento complessivo e ciò anche nelle ipotesi in cui le singole macchine (o le singole componenti) siano acquistate presso lo stesso fornitore con atti di acquisto separati o presso fornitori diversi. Al riguardo, appare opportuno ricordare che, secondo quanto già chiarito nella circolare n. 4 dell’Agenzia delle entrate-Ministero dello sviluppo economico, ai fini della disciplina agevolativa dell’iper ammortamento, per impianto o porzione di impianto si deve intendere “un insieme di macchine connesse fisicamente tra di loro anche se ogni macchina o attrezzatura funziona in maniera indipendente”.

Nell’ipotesi in cui l’investimento abbia a oggetto più beni di costo unitario non superiore al suddetto limite dei 500.000 euro, non costituenti impianti o porzione di impianti nell’accezione soprarichiamata, è comunque in facoltà dell’impresa richiedere, ancorché non obbligatorio, per motivi prudenziali o per altri motivi, l’intervento del professionista (o dell’ente accreditato) per ottenere, in alternativa alla semplice autocertificazione delle verifiche tecniche richieste dalla disciplina, il rilascio di una perizia giurata (o di un attestato di conformità).

Si ricorda, infine, per completezza, che come già chiarito nella stessa circolare n. 4 dell’Agenzia delle entrate-Ministero dello sviluppo economico, la perizia giurata (o l’attestato di conformità) può essere anche plurima, nel senso che può riguardare anche una pluralità di beni agevolabili.

L’avvenuta verifica delle caratteristiche tecniche dei beni e dell’interconnessione degli stessi al sistema aziendale, sia che risultino da perizia giurata o da attestato di conformità oppure, quando possibile, da autocertificazione resa dal legale rappresentante, assume rilievo non solo sul piano sostanziale per la costituzione del diritto al beneficio, ma anche agli effetti del suo meccanismo applicativo; si ricorda, infatti, che la concreta fruizione del beneficio, sotto forma di maggiorazione (virtuale) delle quote di ammortamento prevista dai richiamati commi 9 e 10 (rispettivamente: del 150 per cento per i beni materiali dell’allegato A e del 40 per cento per i beni immateriali dell’allegato B), può iniziare a decorrere solo dal periodo d’imposta in cui viene soddisfatto (anche) tale adempimento formale.

In questo senso, nella circolare dell’Agenzia delle entrate-Ministero dello sviluppo economico n. 4 del 30 marzo 2017, è stato precisato che l’acquisizione della perizia tecnica giurata (o dell’attestato di conformità) o, nel caso in cui sia ammessa, della dichiarazione del legale rappresentante della società (o del titolare dell’impresa) deve avvenire entro il termine di chiusura del periodo d’imposta a partire dal quale si intende avvalersi del regime dell’iperammortamento.

Tuttavia, come chiarito dalla stessa circolare dell’Agenzia delle entrate-Ministero dello sviluppo economico, nel caso in cui l’acquisizione della perizia giurata o dell’attestato di conformità o dell’autocertificazione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione dei beni (vale a dire, a processo di ammortamento fiscale già iniziato), l’impresa  beneficiaria ha comunque diritto al recupero (frazionato) della differenza tra super e iper ammortamento in precedenza non dedotta.

Va inoltre ricordato che la citata circolare ha anche riconosciuto la possibilità “…di produrre l’eventuale perizia/attestazione di conformità in due fasi separate e successive: la prima basata sulla verifica dei requisiti tecnici del bene e una seconda a buon esito della verifica dell’avvenuta interconnessione”. Fermo restando, però, che la sola verifica delle caratteristiche tecniche dei beni, pur effettuata entro il termine di chiusura del periodo d’imposta della loro entrata in funzione, non sarebbe di per sé sufficiente a far scattare il diritto al regime dell’iper ammortamento dallo stesso periodo, anche se l’effettuazione della verifica dell’interconnessione avvenisse nei primi giorni del successivo periodo d’imposta.

Fonte: MISE

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