Decreto 12 Marzo 2019

Decreto 12 Marzo 2019
Modifiche ed integrazioni al decreto 24 maggio 2002, recante: «Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale...
ID 5231 | 09.12.2017 / Update news 15.10.2022
Nuovo regolamento di prevenzione incendi D.P.R. 1 agosto 2011, n.151 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla Iegge 30 luglio 2010, n. 122." Primi indirizzi applicativi.
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Come previsto dal comma 1 dell'articolo 4 del D.P.R. 151/2011, prima dell'inizio dell'attività, il titolare presenta una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che, in relazione a quanto indicate al comma 2, dell'articolo 16 del decreto legislative 8 marzo 2006, n. 139, produce gli stessi effetti giuridici dell'istanza per il rilascio del certificato di prevenzione antincendi (CPI).
La stessa SCIA è corredata dalla asseverazione, dalla documentazione tecnica costituita sostanzialmente dalle certificazioni/dichiarazioni probanti ai fini antincendio e, per le attività in categoria A, dalla relazione tecnica e dagli elaborati grafici.
Naturalmente per le attività in categoria B e C non occorrerà allegare alla SCIA il progetto dell'opera, in quanto quest'ultimo è già in possesso del Comando.
Pertanto la documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 del D.P.R. 151/2011, e rappresentata da atti "tecnico-amministrativi", comprensivi di:
- una dichiarazione sostituiva dell'atto notorio con la quale il titolare deli'attività segnala l'inizio dell'attivita;
- un'asseverazione con la quale un tecnico abilitato attesta la conformita dell'opera alla regola tecnica e, ove previsto, al progetto approvato dal Comando provinciale;
- le certificazioni e/o le dichiarazioni, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti e i componenti d'impianto
rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.
Nei procedimenti di cui agli articoli 3 e 4 potrà accadere che il progetto comprenda più attività dell'allegato I ricadenti in categorie diverse. Quando si riscontra la presenza contemporanea di attività di categoria A, B e C, il progetto, da sottoporre a valutazione, dovrà riferirsi alle sole attività B e C. La presenza di attività di tipo A dovrà essere indicata negli elaborati e nella relazione tecnica unicamente per la valutazione di eventuali interferenze.
Successivamente, all'atto della presentazione della SCIA, art. 4 del D.P.R 151/2011, la documentazione da allegare deve riguardare tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e, se non ancora in atti, anche la documentazione tecnica relativa alle eventuali attività di categoria A.
Per le attività di cui alle categorie A e B i controlli avvengono, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, mediante metodo a campione o in base a programmi settoriali. Questa Direzione centrale, in accordo con le Direzioni regionali, fomirà all'inizio di ogni anno le tipologie di attività ed il numero di controlli che andranno effettuati da parte dei Comandi provinciali; fino al 31 dicembre p.v., i controlli relativi a nuove attività devono riguardare almeno il 2% delle stesse, individuate a sorteggio.
Perle attività in categoria A e B, sottoposte a visite a campione, il Comando provinciale rilascerà copia del verbale della visita tecnica, che comunque dovrà essere sempre redatto, a richiesta dell' interessato.
Per tutte le attività di categoria C, il Comando effettua il controllo entro sessanta gioni. Solamente in caso di esito positivo del controllo, il Comando provinciale rilascerà entro quindici giorni il CPl.
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Segue in allegato
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