Direttiva 2009/45/CE
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Direttiva 2009/45/CE / Consolidato 09.2021
del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri
(GU L 163/1 del 25.6.2009)
Decreto 23 novembre 2010 n. 236
Attuazione dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 98/18/CE, come rifusa dalla direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali.
(GU n. 6 del 10 gennaio 2011)
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Sintesi:
Direttiva 2009/45/CE: disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri
Che cosa fa la Direttiva?
Introduce norme comuni di sicurezza per la vita delle persone e i beni sulle navi da passeggeri nonché sulle unità veloci come gli aliscafi, utilizzati in viaggi nazionali in acque comunitarie, vale a dire tra i porti di uno stesso paese dell’Unione europea (UE).
Punti chiave
- La normativa si applica alle navi da passeggeri in acciaio o materiale equivalente e alle unità veloci da passeggeri.
- Le navi da passeggeri sono suddivise in quattro classi (A, B, C, D) in base ai tratti di mare in cui possono operare.
- I paesi dell’UE pubblicano l’elenco dei tratti di mare e delle classi di nave in questione, compresi eventuali limiti stagionali, in un database accessibile al pubblico.
- La legislazione stabilisce prescrizioni tecniche dettagliate sulle misure di sicurezza che le navi devono rispettare in materia di:
- processi di costruzione;
- stabilità;
- macchine;
- impianti elettrici;
- protezione contro gli incendi e salvataggio.
- Le autorità nazionali possono richiedere ulteriori requisiti di sicurezza se ritengono che specifiche circostanze locali li richiedano.
- Ogni nave da passeggeri immatricolata in un paese dell’UE è ispezionata prima di entrare in servizio e successivamente almeno una volta all’anno.
- Tutte le navi da passeggeri che soddisfano le norme di sicurezza ricevono ogni anno un certificato di sicurezza per le navi da passeggeri.
- Le autorità nazionali devono applicare sanzioni «efficaci, proporzionate e dissuasive» n caso di violazione delle norme di sicurezza.
La normativa non si applica ad alcuni tipi di navi, come:
- navi da guerra;
- navi in legno di costruzione primitiva;
- originali o riproduzioni di navi da passeggeri storiche;
- navi da diporto con meno di 12 passeggeri;
- navi che operano esclusivamente nelle aree portuali.
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Modifiche:
Direttiva 2010/36/UE della Commissione del 1° giugno 2010 (Testo consolidato 19.09.2021)
Direttiva (UE) 2016/844 della Commissione del 27 maggio 2016 (Testo consolidato 19.09.2021)
Direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017 (Testo consolidato 19.09.2021)
Regolamento delegato (UE) 2020/411
Regolamento delegato (UE) 2022/1180 (Testo consolidato 31.07.2022)
Rettificata da:
Rettifica, GU L 193, 19.7.2016, pag. 117 (2016/844) (Testo consolidato 19.09.2021)
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Direttiva 2009 45 CE Testo consolidato 19.09.2021.pdf |
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