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Europe, Rome

Dichiarazione unica di conformità degli impianti: stato a Febbraio 2021

ID 4777 | Update 24.02.2021 / In allegato documento di sintesi in pdf

La Dichiarazione Unica di Conformità degli Impianti è prevista dall'Art. 9 della Legge 4 aprile 2012, n. 35 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", ma non è stato emanato, data notizia, il Decreto previsto per l'approvazione del Modello.

Attualmente Le Dichiarazioni di Conformità degli Impianti, devono essere rilasciate in conformità a:

1. Decreto 19/05/2010 che ha modificato gli allegati I e II del D.M. n. 37/2008 previsti a tal fine.
2. D.Lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale” - Artt. 284, 285, 286 - Impianti termici - Dichiarazioni supplementari alla Dichiarazione di Conformità del D.M. n. 37/2008: caratteristiche tecniche combustibili ed emissioni (vedi Modello)

La Dichiarazione unica di conformità degli impianti deve uniformare gli aspetti delle due norme.

Non emanato dal 2012 alla data notizia il Decreto previsto per l'approvazione del Modello

Dichiarazione unica di conformità degli impianti

Legge 4 aprile 2012, n. 35
 
G.U. n. 82 del 06.04.2012 - Suppl. Ordinario n. 69
...

Art. 9. Dichiarazione unica di conformità degli impianti

1. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è approvato il modello di dichiarazione unica di conformità che sostituisce i modelli di cui agli allegati I e II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 1 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 2008, la dichiarazione di cui all’articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. La dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata sono conservate presso la sede dell’interessato ed esibite, a richiesta dell’amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l’obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilità da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.

Riferimenti normativi:

1. Si riporta l’epigrafe del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37:

Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11 -quaterdecies , comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante il Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”.

2. Si riportano il testo degli articoli 284, 285, 286, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”:

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”

Update 24.02.2021: Aggiornati articoli 284, 285 e 286 TUA
...

284. Installazione o modifica
(articolo così sostituito dall'art. 3, comma 17, d.lgs. n. 128 del 2010)
(articolo così modificato dal Dlgs n. 183 del 15 novembre 2017)
(articolo così modificato dal Dlgs n. 102 del 30 Luglio 2020)

1. Nel corso delle verifiche finalizzate alla dichiarazione di conformita' prevista dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia (35 kW / ndr), l'installatore verifica e dichiara anche che l'impianto e' dotato della attestazione prevista all'articolo 282, comma 2-bis.

In caso di modifica di impianti fuori produzione l'installatore dichiara che il libretto di centrale e' stato integrato nei modi previsti dal comma 2.

Tali dichiarazioni devono essere espressamente riportate in un atto allegato alla dichiarazione di conformita', messo a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto da parte dell'installatore entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. 

L'autorita' che riceve la dichiarazione di conformita' ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, provvede ad inviare tale atto all'autorita' competente. In occasione della dichiarazione di conformita', l'installatore indica al responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286, affinche' tale elenco sia inserito nel libretto di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

Se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto non e' ancora individuato al momento dell'installazione, l'installatore, entro 30 giorni dall'installazione, invia l'atto e l'elenco di cui sopra al soggetto committente, il quale li mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto entro 30 giorni dalla relativa individuazione.

2. Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, il libretto di centrale previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 deve essere integrato, a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro il 31 dicembre 2012 (prorogato al 31.12.2015 / ndr) da un atto in cui si dichiara che l'impianto e' conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed e' idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286.

Entro il 31 dicembre 2012 (prorogato al 31.12.2015 / ndr), il libretto di centrale deve essere inoltre integrato con l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto provvede ad inviare tali atti integrativi all'autorita' competente entro 30 giorni dalla redazione.

2-bis. I medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018 devono essere preventivamente iscritti nel registro autorizzativo previsto al comma 2-quater. A tal fine il responsabile dell'esercizio e della manutenzione trasmette all'autorita' titolare del registro, entro un termine non inferiore a)) sessanta giorni prima dell'installazione o della modifica dell'impianto, un apposito atto in cui dichiara i dati previsti all'allegato I, Parte IV-bis alla Parte Quinta.

Il termine di sessanta giorni puo' essere ridotto qualora sussista una imprevedibile urgenza da dichiarare in un atto allegato dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione. 

2-ter. I medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 devono essere iscritti nel registro autorizzativo previsto al comma 2-quater entro il 1° gennaio 2029.

A tal fine il responsabile dell'esercizio e della manutenzione trasmette all'autorita' titolare del registro, entro il 31 ottobre 2028, un apposito atto in cui dichiara i dati previsti all'allegato I, parte IV-bis, alla Parte Quinta.

2-quater. E' tenuto, presso ciascuna autorita' competente, un registro per l'iscrizione dei medi impianti termici civili. Entro trenta giorni dalla ricezione degli atti previsti ai commi 2-bis e 2-ter l'autorita' competente effettua o nega l'iscrizione nel registro autorizzativo e comunica tempestivamente tale esito al richiedente.

285. Caratteristiche tecniche
(articolo sostituito dall'art. 34, comma 52, legge n. 221 del 2012, poi dall'art. 11, comma 9, legge n. 116 del 2014)
(articolo modificato dal Dlgs n. 183 del 15 novembre 2017)

1. Gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'allegato IX alla presente parte pertinenti al tipo di combustibile utilizzato. I piani e i programmi di qualità dell'aria previsti dal decreto legislativo n. 155 del 2010. possono imporre ulteriori caratteristiche tecniche, ove necessarie al conseguimento e al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria.

286. Valori limite di emissione
(articolo così sostituito dall'art. 3, comma 19, d.lgs. n. 128 del 2010)
(articolo così modificato dal Dlgs n. 183 del 15 novembre 2017)

1. Le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare i pertinenti valori limite previsti dalla parte III dell’Allegato IX alla parte quinta del presente decreto e i più restrittivi valori limite previsti dai piani e dai programmi di qualità dell’aria previsti dal decreto legislativo n. 155 del 2010, ove necessario al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell’aria.

1-bis. I medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 sono soggetti ai pertinenti valori previsti a fini di adeguamento dall’allegato IX alla Parte Quinta ed alle disposizioni dei commi 2 bis e 2-ter a partire dal 1° gennaio 2029.

2. I valori di emissione degli impianti di cui al comma 1 devono essere controllati almeno annualmente dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto nel corso delle normali operazioni di controllo e manutenzione. I valori misurati, con l’indicazione delle relative date, dei metodi di misura utilizzati e del soggetto che ha effettuato la misura, devono essere allegati al libretto di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. La parte III, sezione 1, dell’allegato IX alla parte quinta del presente decreto individua i casi in cui tale controllo dei valori di emissione non è richiesto o deve essere effettuato con una diversa frequenza. Al libretto
di centrale devono essere allegati altresì i documenti o le dichiarazioni che attestano l’espletamento delle manutenzioni necessarie a garantire il rispetto dei valori limite di emissione previste dal libretto di centrale.

2-bis. In caso di medi impianti termici civili, le non conformità dei valori limite misurati rispetto ai valori limite prescritti, accertate nei controlli previsti al comma 2, sono comunicate dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto all’autorità competente entro 24 ore dall’accertamento, utilizzando il formato stabilito dalla normativa regionale. In tali casi, il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. L’autorità competente può impartire prescrizioni dirette al ripristino della conformità, fissando un termine per l’adempimento, e stabilire le condizioni per l’esercizio dell’impianto fino al ripristino. La continuazione dell’esercizio non é in tutti i casi concessa se la non conformità può determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualità dell’aria a livello locale.

2-ter. In caso di medi impianti termici civili, al libretto di centrale sono allegati, oltre agli atti previsti al comma 2, i seguenti atti:
a) la comunicazione di avvenuta registrazione di cui all’articolo 284, comma 2-quater;
b) la documentazione relativa al tipo ed al quantitativo di combustibili utilizzati;
c) le prove del funzionamento effettivo e costante dell’impianto di abbattimento delle emissioni, ove presente;
d) la documentazione relativa alle comunicazioni effettuate ed agli interventi effettuati ai sensi del comma 2-bis.

3. Ai fini del campionamento, dell’analisi e della valutazione delle emissioni degli impianti termici di cui al comma 1 si applicano i metodi previsti nella parte III dell’Allegato IX alla parte quinta del presente decreto.

4. (abrogato)

Certifico Srl - IT Rev. 1.0 2021
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 24.02.2021 Aggiornati articoli 284, 285 e 286 TUA Certifico Srl
0.0 15.10.2017 --- Certifico Srl

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Tags: Impianti Impianti termici Impianti elettrici

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