Iscrizione Albo gestori ambientali - requisito necessario per partecipare alla gara
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Iscrizione Albo gestori ambientali - requisito necessario per partecipare alla gara
Update 09 settembre 2017
Comunicato ANAC del 27/07/2017
Chiarimenti inerenti il requisito di iscrizione all’albo gestori ambientali. L’Autorità, nell’adunanza del 27 luglio 2017, ha deliberato di modificare la propria posizione interpretativa e ritenere che il requisito di iscrizione all’albo dei gestori ambientali richiesto nelle gare di affidamento dei contratti pubblici sia un requisito di partecipazione e non di esecuzione.
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Comunicato del Presidente
Oggetto: chiarimenti inerenti il requisito di iscrizione all’albo gestori ambientali
In considerazione dei recenti approdi giurisprudenziali e, in particolare, della sentenza n. 1825 del 19 aprile 2017 del Consiglio di Stato, sezione V, nella quale è stato precisato che è l’ordinamento delle pubbliche commesse a specificare quali debbano essere i requisiti soggettivi pertinenti per la partecipazione a gara e che, conseguentemente, il requisito in questione è «un requisito speciale di idoneità professionale, in ipotesi da vagliare ai sensi dell’articolo 39 d.lgs. n. 163 del 2006; e che, comunque, va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, non già al mero momento di assumere il servizio, allora ottenuto – e sempre che poi possa essere ottenuto – dopo aver partecipato con sperato successo alla competizione pur senza aver ancora questa certificata professionalità», l’Autorità, nell’adunanza del 27 luglio 2017, ha deliberato di modificare la propria posizione interpretativa e ritenere, pertanto, che il requisito di iscrizione all’albo dei gestori ambientali richiesto nelle gare di affidamento dei contratti pubblici sia un requisito di partecipazione e non di esecuzione.
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Sentenze Consiglio di Stato n. 3679/2017 del 27.07.2017 e n. 1825/2017 del 19.04.2017
Il Consiglio di Stato con Sent. n. 3679/2017 del 27 luglio scorso, ed ancor prima con Sentenza n. 185/2017 dell'apriile 2017, ha stabilito il principio per cui, l'iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali costituisce un requisito necessario ai fini della partecipazione alla gara, e non semplicemente una condizione per l’esecuzione del contratto.
Nella sentenza 3679/2017, tale principio, è così motivato:
"Occorre intanto precisare che, diversamente da quanto le appellanti affermano, e come del resto già più sopra rilevato, il bando di gara configurava, al punto III.2.1, l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali come requisito necessario ai fini della partecipazione alla gara, e non semplicemente come condizione per l’esecuzione del contratto.
Del resto, con recentissima sentenza che la Sezione condivide, è stato affermato che la suddetta iscrizione configura <<un requisito speciale di idoneità professionale, in ipotesi da vagliare ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 163 del 2006; e che, comunque, va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, non già al mero momento di assumere il servizio […]>> (Cons. Stato, Sez. V, 19/4/2017, n. 1825).
Difatti: <<Vero è che l'art. 212, comma 5, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. codice dell'ambiente) afferma che "L'iscrizione all'Albo [nazionale gestori ambientali] è requisito per lo svolgimento delle attività, ecc. ". Ma si tratta di previsione di un settore che disciplina la materia sostanziale della protezione ambientale e che, se integrata alle previsioni dello specifico settore dei contratti pubblici, risulta minus dicere quam volere: è infatti solo l'ordinamento delle pubbliche commesse a specificare di suo quali debbano essere i requisiti soggettivi pertinenti per la partecipazione a gara>> (citata sent. n. 1825/2017).
Il fatto che poi il requisito di che trattasi fosse soddisfatto per intero dalla capogruppo [...] è del tutto irrilevante ai fini di causa.
Infatti, il bando richiedeva, comunque, che ciascuna delle imprese raggruppate fosse qualificata per la quota di servizio di propria pertinenza (punto III.2.1 più sopra trascritto).
Tale prescrizione non riguardava, evidentemente, l’esecuzione del contratto, ma la stessa partecipazione alla gara, essendo contenuta nella parte destinata a disciplinare le regole di ammissione alla stessa.
Né, contrariamente a quanto ritenuto dalle appellate, può ritenersi che l’indicazione della quota di servizio assunta fosse facoltativa e, comunque, non vincolante, potendo le imprese variare, in sede di esecuzione del contratto, la parte di servizio da svolgere".
Fonti:
Consiglio di Stato
ANAC
Normativa di riferimento:
ebook Codice Contratti Pubblici
Tags: Ambiente Rifiuti Codice Appalti