Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1375
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Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1375
della Commissione del 25 luglio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 è così modificato:
1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
1. Le comunicazioni obbligatorie a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 sono trasmesse per via elettronica mediante lo strumento di comunicazione basato sul formato stabilito nell'allegato del presente regolamento, messo appositamente a disposizione sul sito web della Commissione.
2. Prima di svolgere le attività oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014, le imprese si registrano sul sito web della Commissione per utilizzare lo strumento di comunicazione elettronico.»;
2) L'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ALLEGATO
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 è così modificato:
1) nella sezione 1 la tabella è sostituita dalla seguente:
INFORMAZIONI DA COMUNICARE | OSSERVAZIONI | ||
1A | Quantitativo totale prodotto da impianti nell'Unione |
||
1B | quantitativo prodotto da impianti nell'Unione che consiste in sottoproduzioni recuperate o prodotti indesiderati distrutti presso gli impianti prima dell'immissione in commercio | Le relazioni sui quantitativi totali distrutti a cura dei produttori che effettuano la distruzione sono inserite nella sezione 8 | |
1C | quantitativo prodotto da impianti nell'Unione che consiste in sottoproduzioni recuperate o prodotti indesiderati ceduti ad altre imprese per essere distrutti senza essere stati precedentemente immessi in commercio | Identificare l'impresa che effettua la distruzione | |
1C_a | Quantitativo di idrofluorocarburi prodotto per essere impiegato come materia prima nell'Unione | ||
1C_b | Quantitativo di idrofluorocarburi prodotto per usi all'interno dell'Unione esonerati a norma del protocollo di Montreal | Specificare il tipo di uso esonerato |
QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE | |||
1D | Quantitativo di produzione propria distrutta senza essere stata precedentemente immessa in commercio | 1D = 1B + 1C | |
1E | Produzione disponibile per vendita | 1E = 1 A – 1D |
2) la sezione 2 è così modificata:
a) al secondo paragrafo è aggiunta la seguente frase:
«Per la prima volta ai fini della comunicazione inerente alle attività realizzate nel 2019, salvo diversamente indicato nella tabella seguente, i quantitativi di idrofluorocarburi sono comunicati separatamente per ciascun paese di origine.»;
b) la tabella è sostituita dalla seguente:
INFORMAZIONI DA COMUNICARE | OSSERVAZIONI | ||
2A | Quantitativo importato nell'Unione |
||
2B | Quantitativo importato nell'Unione dall'impresa che effettua la comunicazione, non immesso in libera pratica e riesportato dopo essere stato caricato in prodotti o apparecchiature dall'impresa che effettua la comunicazione | La comunicazione sugli idrofluorocarburi per paese di origine non è necessaria. Gas sfusi importati per il perfezionamento attivo, caricati in prodotti o apparecchiature e successivamente riesportati. Se la riesportazione in prodotti o apparecchiature (sezione 2B) non avviene nello stesso anno civile dell'importazione, i quantitativi indicati nella sezione 2B possono comprendere le riesportazioni in prodotti o apparecchiature di stock al 1o gennaio non immessi in commercio nell'Unione come indicato nella sezione 4C Le esportazioni di gas sfusi sono comunicate solo nella sezione 3 |
|
2C | Quantitativo di idrofluorocarburi usati, riciclati o rigenerati | ||
2D | Quantitativo di idrofluorocarburi vergini importati per essere impiegati come materia prima | ||
2E | Quantitativo di idrofluorocarburi vergini importati per gli usi esonerati in virtù del protocollo di Montreal | Specificare il tipo di uso esonerato |
3) la sezione 3 è così modificata:
a) al secondo paragrafo è aggiunta la seguente frase:
«Per la prima volta ai fini della comunicazione inerente alle attività realizzate nel 2019, salvo diversamente indicato nella tabella seguente, i quantitativi di idrofluorocarburi sono comunicati separatamente per ciascun paese di destinazione.»;
b) la tabella è sostituita dalla seguente:
INFORMAZIONI DA COMUNICARE | OSSERVAZIONI | ||
3A | Quantitativo totale esportato nell'Unione |
||
3B | Quantitativi esportati da produzione o da importazione proprie | La comunicazione per paese di destinazione non è necessaria | |
QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE | |||
3C | Quantitativo esportato acquistato presso altre imprese nell'Unione | 3C = 3 A – 3B | |
INFORMAZIONI DA COMUNICARE | OSSERVAZIONI | ||
3D | Quantitativo esportato per riciclo | La comunicazione per paese di destinazione non è necessaria | |
3E | Quantitativo esportato per rigenerazione | La comunicazione per paese di destinazione non è necessaria | |
3F | Quantitativo esportato per distruzione | La comunicazione per paese di destinazione non è necessaria | |
3G | Quantitativo di idrofluorocarburi usati, riciclati o rigenerati esportati | ||
3H | Quantitativo di idrofluorocarburi vergini esportati per essere impiegati come materia prima | ||
3I | Quantitativo di idrofluorocarburi vergini esportati per gli usi esonerati in virtù del protocollo di Montreal | Specificare il tipo di uso esonerato |
4) Nella sezione 4 la riga della tabella che si riferisce a 4M è sostituita dalla seguente:
4M | Quantitativo totale immesso fisicamente in commercio | 4M = 1E + 2 A – 2B – 3B + 4C – 4H |
5) Nella sezione 12 la tabella è sostituita dalla seguente:
INFORMAZIONI DA COMUNICARE | OSSERVAZIONI | |
12A | Quantitativo di idrofluorocarburi caricati nelle apparecchiature importate, immessi dalla dogana in libera pratica nell'Unione, per i quali gli idrofluorocarburi erano stati precedentemente esportati dall'Unione ed erano soggetti alla limitazione delle quote per l'immissione in commercio nell'Unione | Specificare l'impresa o le imprese esportatrici di idrofluorocarburi e l'anno o gli anni di esportazione. Specificare l'impresa o le imprese che hanno immesso gli idrofluorocarburi in commercio nell'Unione per la prima volta e l'anno o gli anni di immissione in commercio. |
6) la sezione 13 è soppressa.
GUUE L194/4 del 26.07.2017
Entrata in vigore: 15.08.2017
_____________
Comunicazioni sulla produzione, l’importazione, l’esportazione, l’uso come materia prima e la distruzione delle sostanze elencate negli allegati I o II
1. Entro il 31 marzo 2015, e ogni anno successivo, ciascun produttore, importatore ed esportatore che ha prodotto, importato o esportato una tonnellata metrica o 100 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all’elenco dell’allegato II nel corso dell’anno civile precedente comunica alla Commissione i dati di cui all’allegato VII per ciascuna delle sostanze per l’anno civile in questione. Il presente paragrafo si applica anche alle imprese che ricevono delle quote ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1.
2. Entro il 31 marzo 2015, e ogni anno successivo, ciascuna impresa che ha distrutto una tonnellata metrica o 1 000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all’elenco dell’allegato II nel corso dell’anno civile precedente comunica alla Commissione i dati di cui all’allegato VII per ciascuna delle sostanze per l’anno civile in questione.
3. Entro il 31 marzo 2015, e ogni anno successivo, ciascuna impresa che ha utilizzato 1 000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra come materia prima nel corso dell’anno civile precedente comunica alla Commissione i dati di cui all’allegato VII per ciascuna delle sostanze per l’anno civile in questione.
4. Entro il 31 marzo 2015, e ogni anno successivo, ciascuna impresa che immette sul mercato prodotti e apparecchiature contenenti 500 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all’elenco dell’allegato II nel corso dell’anno civile precedente comunica alla Commissione i dati di cui all’allegato VII per ciascuna delle sostanze per l’anno civile in questione.
5. Gli importatori di apparecchiature che immettono in commercio apparecchiature precaricate che contengono idrofluorocarburi non immessi in commercio prima di caricare le apparecchiature, trasmettono alla Commissione un documento di verifica rilasciato conformemente all’articolo 14, paragrafo 2.
6. Entro il 30 giugno 2015, e ogni anno successivo, ogni impresa che comunica, a norma del paragrafo 1, l’immissione in commercio di 10 000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di idrofluorocarburi nel corso dell’anno civile precedente, provvede inoltre a far verificare l’accuratezza dei dati da un organismo di controllo indipendente. L’organismo di controllo è:
a) accreditato a norma della direttiva 2003/87/CE; o
b) accreditato per la verifica dei documenti finanziari conformemente alla legislazione dello Stato membro interessato.
L’impresa conserva la relazione di verifica per almeno cinque anni. Su richiesta, la relazione di verifica è messa a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato e della Commissione.
7. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire il formato e le modalità di trasmissione delle relazioni di cui al presente articolo.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 24.
8. La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza delle informazioni che le sono comunicate conformemente al presente articolo.
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