Industria 4.0: tutta la Documentazione
Update: 11.10.2018
Piano nazionale Industria 4.0
Il Piano nazionale Industria 4.0 è l'occasione per tutte le aziende che vogliono cogliere le opportunità legate alla quarta rivoluzione industriale.
Il Piano prevede misure concrete in base a tre principali linee guida:
- operare in una logica di neutralità tecnologica
- intervenire con azioni orizzontali e non verticali o settoriali
- agire su fattori abilitanti
Sono state potenziate e indirizzate in una logica 4.0 tutte le misure che si sono rilevate efficaci e, per rispondere pienamente alle esigenze emergenti, ne sono state previste di nuove.
Il MISE informa che l'impresa, al fine della presentazione della domanda di contributo, dovrà scaricare e compilare in formato elettronico il nuovo modulo di domanda (Release 5.1) e sottoscriverlo con firma digitale, avendo cura di procedere alle operazioni di verifica e chiusura dello stesso, secondo le modalità riportate nella “Guida alla compilazione del modulo di domanda”. Una volta apposta la firma digitale, dovrà quindi inviarlo, esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo PEC della banca/intermediario finanziario a cui si chiede il finanziamento, scelta tra quelle aderenti all'iniziativa.
Le principali azioni:
1. Iper e Super Ammortamento
Investire per crescere
2. Nuova Sabatini
Credito all'innovazione
3. Fondo di Garanzia
Ampliare le possibilità di credito
4. Credito d'imposta R&S
Premiare chi investe nel futuro
5. Startup e PMI innovative
Accelerare l'innovazione
6. Patent box
Dare valore ai beni immateriali
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1. Iper e Super Ammortamento
Investire per crescere
A cosa serve
- Supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, in beni materiali e immateriali (software e sistemi IT) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.
Quali vantaggi
- Iper-ammortamento: supervalutazione del 250% degli investimenti in beni materiali nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione in chiave 4.0 acquistati o in leasing
- Superammortamento: supervalutazione del 140% degli investimenti in beni strumentali nuovi acquistati o in leasing. Per chi beneficia dell’iperammortamento possibilità di fruire dell’agevolazione anche per gli investimenti in beni strumentali immateriali (software e sistemi IT).
- Il beneficio è cumulabile con:
- Nuova Sabatini
- Credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo
- Patent Box
- Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE)
- Incentivi agli investimenti in Start up e PMI innovative
- Fondo Centrale di Garanzia
A chi si rivolge
- Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, comprese le imprese individuali assoggettate all’IRI, con sede fiscale in Italia, incluse le stabili organizzazioni di imprese residenti all’estero, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.
Come si accede
- Si accede in maniera automatica in fase di redazione di bilancio e tramite autocertificazione
- Il diritto al beneficio fiscale matura quando l’ordine e il pagamento di almeno il 20% di anticipo sono effettuati entro il 31 dicembre 2017 e la consegna del bene avviene entro il 30 giugno 2018.
- Per gli investimenti in iper-ammortamento superiori a 500.000 € per singolo bene è necessaria una perizia tecnica giurata da parte di un perito o ingegnere iscritti nei rispettivi albi professionali attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B della legge di Bilancio 2017.
Domande di approfondimento
Vai alla sezione MISE dedicata alle domande & risposte su iper e super ammortamento e:
FAQ integrazioni 19 Maggio 2017
FAQ integrazioni 12 Luglio 2017
Chiarimenti
Chiarimenti sui bonus con maggiorazioni del 40% e del 150%
Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017
Circolare MISE 23 maggio 2018 | Industria 4.0 iper-ammortamento
Interpelli e pareri
I soggetti interessati possono presentare, ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, un’istanza di interpello all’Agenzia delle entrate per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente all’applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse.
Nei casi in cui i dubbi in merito all’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione riguardino esclusivamente la riconducibilità dei beni per i quali si intende fruire del beneficio tra quelli elencati negli allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016, il contribuente può acquisire autonomamente il parere tecnico del Ministero dello Sviluppo economico. La richiesta di parere va inviata all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. della Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le PMI.
La facoltà di presentazione delle istanze di parere tecnico presuppone l’esistenza di un’obiettiva incertezza sulla qualificazione delle fattispecie, con la conseguenza che quelle ricorrenti, se non caratterizzate da elementi di peculiarità o, comunque, di complessità, non possono costituire oggetto dell’istanza.
La mancanza di un’obiettiva incertezza, in assenza di un dubbio che legittimi la presentazione di un’istanza di parere tecnico, si traduce in un vizio dell’istanza tale da determinarne l’inammissibilità. Si ricorda, infatti, che l’istanza di parere tecnico non può essere considerata uno strumento di accertamento preventivo, né è uno strumento sostitutivo della dichiarazione resa dal legale rappresentante ovvero della perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato prevista al comma 11 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
In merito alla presentazione delle istanze, si fa presente che queste devono contenere i seguenti elementi:
- dati identificativi dell’istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, comprensivi del codice fiscale
- circostanziata e specifica descrizione della fattispecie, da valutarsi alla luce della possibilità di rendere una risposta al quesito prospettato
- specifiche disposizioni di cui si richiede l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione
- esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta
- indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell’istante o dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell’amministrazione e deve essere comunicata la risposta.
L’amministrazione fornisce il parere entro 60 giorni dalla ricezione dell’istanza da parte dell’ufficio competente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell’amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente.
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Circolare n.4/E del 30/03/2017
Industria 4.0 - Articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Proroga, con modificazioni, della disciplina del c.d. “super ammortamento” e introduzione del c.d. “iper ammortamento
Beni inferiori ad € 500.000: dichiarazione resa dal legale rappresentante
L’articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017 - così come modificato dall’articolo 7-novies del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 - stabilisce che “Per la fruizione dei benefìci di cui ai commi 9 e 10, l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero,
Beni superiori a € 500.000: perizia tecnica giurata da ingegnere/perito industriale Albo o Attestato di conformità rilasciato ente di certificazione accreditato
per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”. Pertanto, per poter fruire dei benefìci dell’iper ammortamento e della maggiorazione relativa ai beni immateriali, è necessario attestare il soddisfacimento dei requisiti di legge; inoltre, è opportuno che la perizia/attestazione di conformità, sia corredata di un’analisi tecnica. A tutela della proprietà intellettuale e della riservatezza dell’utilizzatore del bene, nonché di terze parti coinvolte (es. produttori di beni strumentali, integratori di sistema, clienti dei prodotti realizzati dalla macchina iper ammortizzata), l’analisi tecnica è realizzata in maniera confidenziale dal professionista o dall’ente di certificazione e deve essere custodita presso la sede del beneficiario dell’agevolazione. Le informazioni contenute potranno essere rese disponibili solamente su richiesta degli organi di controllo o su mandato dell’autorità giudiziaria.
Perizia
I contenuti dell’analisi tecnica devono essere i seguenti:
- descrizione tecnica del bene per il quale si intende beneficare dell’agevolazione che ne dimostri, in particolare, l’inclusione in una delle categorie definite nell’allegato A o B, con indicazione del costo del bene e dei suoi componenti e accessori (così come risultante dalle fatture o dai documenti di leasing);
- descrizione delle caratteristiche di cui sono dotati i beni strumentali per soddisfare i requisiti obbligatori e quelli facoltativi applicati e menzionati al paragrafo 11.1;
- verifica dei requisiti di interconnessione. Affinché un bene, coerentemente con quanto stabilito dall’articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017, possa essere definito “interconnesso” ai fini dell’ottenimento del beneficio, è necessario e sufficiente che:
1. scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCPIP, HTTP, MQTT, ecc.);
2. sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).
- descrizione delle modalità in grado di dimostrare l’interconnessione della macchina/impianto al sistema di gestione della produzione e/o alla rete di fornitura;
- rappresentazione dei flussi di materiali e/o materie prime e semilavorati e informazioni che vanno a definire l’integrazione della macchina/impianto nel sistema produttivo dell’utilizzatore (allo scopo, si potranno utilizzare opportune metodologie di rappresentazione quali, ad esempio, schemi a blocchi, diagrammi di flusso, risultati di simulazioni, ecc.). Si precisa che il possesso di tali requisiti deve essere attestato:
- per i beni dal costo unitario di acquisizione superiore a 500.000 euro, da una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale - che devono dichiarare la propria “terzietà” rispetto ai produttori e/o fornitori dei beni strumentali, servizi e beni immateriali oggetto della perizia - iscritti nei rispettivi albi professionali, ovvero da un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato; la perizia (o l’attestato) può anche riguardare una pluralità di beni agevolati;
- per i beni dal costo unitario di acquisizione inferiore o uguale a 500.000 euro, da una dichiarazione resa dal legale rappresentante resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (tale dichiarazione può anche essere sostituita dalla perizia tecnica giurata o dall’attestato di conformità di cui al punto precedente)
Secondo la relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2017, la dichiarazione del legale rappresentante e l’eventuale perizia devono essere acquisite dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La relazione evidenzia che, in quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione.
Per poter beneficiare dalle maggiorazioni in esame i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B dovranno, quindi, rispettare il requisito della “interconnessione” al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, requisito che risulta indispensabile per la spettanza dell’agevolazione (tanto che, secondo quanto affermato dalla predetta relazione illustrativa, la maggiorazione può essere fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza l’interconnessione).
È ammessa la possibilità di produrre l’eventuale perizia/attestazione di conformità in due fasi separate e successive: la prima basata sulla verifica dei requisiti tecnici del bene e una seconda a buon esito della verifica dell’avvenuta interconnessione.
Circolare n.4/E del 30/03/2017
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2. Beni strumentali ("Nuova Sabatini")
Cos’è
- La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese.
- La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.
A chi si rivolge
- Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda:
- sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà;
- hanno sede in uno Stato Membro purché provvedano all’apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l’ultimazione dell’investimento.
Settori ammessi
- Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione dei seguenti:
- attività finanziarie e assicurative;
- attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.
Cosa finanzia
- I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni” ovvero spese classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, come declamati nel principio contabile n.16 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità), nonché a software e tecnologie digitali. Sono quindi escluse le voci “terreni e fabbricati” e “immobilizzazioni in corso e acconti”.
- Gli investimenti devono far riferimento ad una sola unità produttiva, e soddisfare i seguenti requisiti:
- autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito;
- correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività svolta dall’impresa.
Le agevolazioni
- Consistono nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all’Addendum alla convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti.
- L’investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing).
- Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve essere:
- di durata non superiore a 5 anni;
- di importo compreso tra 20.000 euro e 2 milioni di euro;
- interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.
- Il contributo del Ministero dello sviluppo economico è un contributo il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:
- 2,75% per gli investimenti ordinari;
- 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (contributo maggiorato del 30% introdotto dalla legge di bilancio 2017 per i beni indicati nell’allegato 6/A e nell’allegato 6/B alla circolare 15 febbraio 2017, n. 14036, e ss.mm.ii.).
Come funziona
- La PMI presenta alla banca o all’intermediario finanziario, unitamente alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo ministeriale, attestando il possesso dei requisiti e l'aderenza degli investimenti alle previsioni di legge. Le modalità di presentazione della domanda di accesso al contributo sono descritte nella sezione Beni strumentali ("Nuova Sabatini") - Presentazione domande
- La banca/intermediario finanziario verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dalla PMI, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa e, sulla base delle domande pervenute, trasmette al Ministero richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo.
- La banca/intermediario finanziario, previa conferma da parte del Ministero della disponibilità, totale o parziale, delle risorse erariali da destinare al contributo, ha facoltà di concedere il finanziamento alla PMI mediante l’utilizzo della provvista costituita presso Cassa depositi e prestiti S.p.A., ovvero mediante diversa provvista.
- La banca/intermediario finanziario che decida di concedere il finanziamento alla PMI, adotta la relativa delibera e la trasmette al Ministero, unitamente alla documentazione inviata dalla stessa PMI in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
- Il Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo, con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria e lo trasmette alla stessa e alla relativa banca/intermediario finanziario.
- La banca/intermediario finanziario si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con la PMI e ad erogare alla stessa il finanziamento in un’unica soluzione ovvero, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene ovvero alla data di collaudo se successiva. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo.
- La PMI, ad investimento ultimato, compila, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l’accesso alla piattaforma, la dichiarazione attestante l’avvenuta ultimazione, nonché, previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, la richiesta di erogazione della prima quota di contributo e le trasmette al Ministero, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta. Le modalità per richiedere l’erogazione del contributo sono descritte nella sezione Beni strumentali ("Nuova Sabatini") - Erogazione contributo
- La PMI trasmette al Ministero, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l’accesso alla piattaforma, le richieste di quote di contributo successive alla prima, allegando alle stesse l’ulteriore documentazione richiesta. Le modalità per richiedere l’erogazione del contributo sono descritte nella sezione Beni strumentali ("Nuova Sabatini") - Erogazione contributo
Domande frequenti (FAQ)
Le domande frequenti sulla disciplina della Nuova Sabatini sono consultabili nella sezione Domande Frequenti (FAQ).
Circolari 2017
- Circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 (pdf) 11.08.2017
- Circolare 31 luglio 2017, n. 95925 (pdf) 11.08.2017
- Comunicato relativo alla circolare 31 luglio 2017, n. 95925 (pdf) 11.08.2017
- Circolare 3 agosto 2018 n. 269210 - Nuova Sabatini 14.08.2018
Documenti utili
- Addendum alla Convenzione 2017 tra Ministero, Cdp e Abi (pdf)
- Elenco delle banche e degli intermediari finanziari aderenti all’Addendum alla Convenzione (pdf)
- Modalità operative di accreditamento alla Piattaforma MISE (solo per Banche e Intermediari finanziari)
- Manuale utente B/I Nuova Sabatini (pdf, solo per Banche e Intermediari finanziari)
- Allegato n. 7 alla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017- Ripartizione importi Finanziamento/Investimento (pdf, in formato editabile)
- Guida compilazione domanda Nuova Sabatini - v.3 - 06.08.2018 11.10.2018
- Allegato 1 - Modulo di domanda compilabile - Release 5.1 – da utilizzare a decorrere dal 14 settembre 2018 11.10.2018
Ufficio competente
Divisione VI - lncentivi fiscali e accesso al credito
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3. Fondo di garanzia per le PMI
Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000.
La sua finalità è quella di favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese.
Grazie al Fondo l’impresa ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo, che non offre comunque contributi in denaro.
Secondo le ultime rilevazioni, oltre il 99% delle imprese ha avuto accesso al finanziamento con la copertura del Fondo in assenza della presentazione di garanzie reali.
Per maggiori informazioni
- Disposizioni operative del Fondo di Garanzia (testo vigente approvato ai sensi dei decreti ministeriali 17 ottobre 2016 e 7 dicembre 2016)
- Portale rating per le imprese
- Modalità operative relative ai portafogli di mini bond
- Modalità operative per la concessione della garanzia su portafogli di finanziamenti
- Aggiornamento dei quadri riassuntivi dell’efficacia contributiva connessa alla concessione della garanzia del Fondo (in funzione delle variazioni del tasso di riferimento comunitario)
- Circolari operative pubblicate dal Gestore del Fondo
Approfondimenti
- Sito del Fondo di Garanzia
- Sezione per il microcredito
- Sezione per l’editoria
- Sezione per le imprese femminili
- Controgaranzia COSME-EFSI
- Sezione Speciale BEI
- Misure in favore delle zone colpite dal sisma del 2016
- Riserva PON IC
- Normativa
Rapporti
- Report al 31 dicembre 2016 (pdf)
- Report Regionali al 31 dicembre 2016 (pdf)
- Report 1°gennaio - 31 dicembre 2015 (pdf)
- Report Regionali 1° gennaio- 31 dicembre 2015 (pdf)
- Report 1° gennaio - 31 dicembre 2014 (pdf)
- Report Regionali 1° gennaio - 31 dicembre 2014 (pdf)
Ufficio competente
Divisione VI - lncentivi fiscali e accesso al credito
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4. Credito d’imposta R&S
A cosa serve
Stimolare la spesa privata in Ricerca e Sviluppo per innovare processi e prodotti e garantire la competitività futura delle imprese
Quali vantaggi
Credito d’imposta del 50% su spese incrementali in Ricerca e Sviluppo, riconosciuto fino a un massimo annuale di 20 milioni di €/anno per beneficiario e computato su una base fissa data dalla media delle spese in Ricerca e Sviluppo negli anni 2012-2014. Il credito d’imposta può essere utilizzato, anche in caso di perdite, a copertura di un ampio insieme di imposte e contributi.
Sono agevolabili tutte le spese relative a ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale: costi per personale altamente qualificato e tecnico, contratti di ricerca con università, enti di ricerca, imprese, start up e PMI innovative, quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali
La misura è applicabile per le spese in Ricerca e Sviluppo che saranno sostenute nel periodo 2017-2020.
Il beneficio è cumulabile con:
- Superammortamento e Iperammortamento
- Nuova Sabatini
- Patent Box
- Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE)
- Incentivi agli investimenti in Start up e PMI innovative
- Fondo Centrale di Garanzia
A chi si rivolge
- Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa (imprese, enti non commerciali, consorzi e reti d’impresa), indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano
- Imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo in proprio o commissionano attività di Ricerca e Sviluppo
- Imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo su commissione da parte di imprese residenti all’estero.
Come si accede
- Automaticamente in fase di redazione di bilancio, indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi, nel quadro RU del modello Unico
- Sussiste l’obbligo di documentazione contabile certificata.
Normativa
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E del 27 aprile 2017
- Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 - "Interventi urgenti"
- Decreto attuativo 27 maggio 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Attuazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.5E del 16 marzo 2016 sull’art.3 del DL 145/2013
Per maggiori informazioni
Credito d'imposta per gli investimenti in R&S - Scheda di sintesi (pdf)
Interpelli e pareri
I soggetti interessati possono presentare, ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, un’istanza di interpello all'Agenzia delle entrate per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente all'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse.
Nei casi in cui i dubbi in merito all'ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione riguardino esclusivamente la riconducibilità delle attività per le quali si intende fruire del beneficio tra quelle eleggibili al credito di imposta, ai sensi dell’articolo 3, commi 4 e 5, e dell’articolo 2 del decreto attuativo, il contribuente può acquisire autonomamente il parere tecnico del Ministero dello Sviluppo economico. La richiesta di parere va inviata all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. della Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le PMI.
La facoltà di presentazione delle istanze di parere tecnico presuppone l’esistenza di un’obiettiva incertezza sulla qualificazione delle fattispecie, con la conseguenza che quelle ricorrenti, se non caratterizzate da elementi di peculiarità o, comunque, di complessità, non possono costituire oggetto dell’istanza.
La mancanza di un’obiettiva incertezza, in assenza di un dubbio che legittimi la presentazione di un’istanza di parere tecnico, si traduce in un vizio dell’istanza tale da determinarne l’inammissibilità. Si ricorda, infatti, che l’istanza di parere tecnico non può essere considerata uno strumento di accertamento preventivo.
In merito alla presentazione delle istanze, si fa presente che queste devono contenere i seguenti elementi:
- dati identificativi dell’istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, comprensivi del codice fiscale
- circostanziata e specifica descrizione della fattispecie, da valutarsi alla luce della possibilità di rendere una risposta al quesito prospettato
- specifiche disposizioni di cui si richiede l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione
- esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta
- indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell’istante o dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell’amministrazione e deve essere comunicata la risposta.
Ufficio competente
Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese
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5. Startup e PMI innovative
Le nuove imprese (startup) innovative godono di un quadro di riferimento dedicato in materie come la semplificazione amministrativa, il mercato del lavoro, le agevolazioni fiscali, il diritto fallimentare. Larga parte di queste misure sono estese anche alle PMI innovative, cioè a tutte le piccole e medie imprese che operano nel campo dell’innovazione tecnologica, a prescindere dalla data di costituzione o dall’oggetto sociale.
Strumenti e approfondimenti
- Registro delle imprese - Sezione startup e PMI innovative
- Autoimprenditorialità
- Smart&start
- Piccole e medie imprese
per saperne di più vai al tema Impresa
6. Patent box: tassazione agevolata sui redditi derivanti dalle opere di ingegno
Il decreto "Patent Box" introduce un regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Possono esercitare l’opzione i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l’utilizzo dei beni.
L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d’imposta per il quale si intende optare per la stessa, è valida per cinque periodi di imposta, è irrevocabile e rinnovabile.
Rientrano nell’ambito dell’agevolazione i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali per invenzione e per modello di utilità e certificati complementari di protezione, di marchi, di disegni e modelli e di informazioni aziendali e di esperienze tecnico-industriali che siano proteggibili come informazioni segrete in base alla legge, con ciò dovendosi intendere i beni immateriali brevettati o registrati, in corso di brevettazione o registrazione.
Il regime ha l’obiettivo di rendere il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti nazionali ed esteri di lungo termine, tutelando al contempo la base imponibile italiana, in quanto:
- incentiva la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all’estero da imprese italiane o estere;
- incentiva il mantenimento dei beni immateriali in Italia, evitandone la ricollocazione all’estero;
- favorisce l’investimento in attività di ricerca e sviluppo.
Il regime si pone in continuità con i modelli progressivamente introdotti in altri Stati membri della Comunità Europea (Belgio, Francia, Gran Bretagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna) ed è conforme ai principi elaborati in ambito OCSE con riferimento alla disciplina fiscale per la tassazione dei proventi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali.
Il decreto "Patent Box", emesso di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, è stato adottato in attuazione dell’art. 1, commi 37 – 43 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità) come modificato dal Decreto Legge del 24 gennaio 2015, n. 3 (Investment Compact) convertito in legge con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33.
Decreto 30 luglio 2015 - Patent Box
Ufficio competente
Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese
Fonte: MISE
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