Nuove voci protezione lavoratori agenti cancerogeni
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Approvata modifica direttiva 2004/37/CE protezione lavoratori esposizione agenti cancerogeni o mutageni
Update 27.12.2017
In GUUE L 345/87 del 27.12.2017 pubblicata la:
Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro
Entrata in vigore: 16.01.2018
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Update 27.10.2017
Nuove voci dell'elenco di sostanze, miscele e processi e Valori limite di esposizione professionale del D.Lgs. 81/2008 Allegato XLII e Allegato XLIII, a breve in GUUE.
Il Parlamento ha approvato in via definitiva, in data 25 ottobre 2017, regole UE più severe per proteggere meglio i lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro.
Le nuove regole aggiungono 11 sostanze cancerogene all'elenco delle sostanze pericolose e rivedono i valori limite per due dei prodotti già inclusi nell'elenco. Il cancro rappresenta la causa principale dei decessi sul lavoro nell'UE; l'obiettivo è quello di contribuire a salvare fino a 100.000 vite nei prossimi 50 anni.
Limiti di esposizione ridotti
Sono stati fissati limiti di esposizione professionale, vale a dire la quantità massima di sostanze nocive (generalmente espressa in milligrammi per metro cubo d'aria) alla quale i lavoratori possono essere esposti, per:
- dieci agenti chimici: ossido di propilene, butadiene, 2-nitroproprano, acrilammide, bromoetilene, bromuro di vinile, composti del cromo esavalente, ossido di etilene, idrazina e o-toluidina
- le fibre ceramiche refrattarie e la polvere di silice cristallina, prodotta dall'estrazione, dal taglio o dalla frantumazione di materiali come calcestruzzo, mattoni o rocce.
La nuova legislazione rivede inoltre i limiti di esposizione per due sostanze già incluse nell'elenco:
- le polveri di legno duro (prodotte dal taglio del legno)
- il cloruro di vinile monomero (principalmente utilizzato per produrre PVC)
I datori di lavoro avranno l’obbligo di individuare e valutare i rischi per i lavoratori esposti a queste sostanze e adottare misure preventive.
La Commissione dovrà valutare entro il primo trimestre del 2019 la possibilità di includere nell'elenco delle sostanze pericolose anche quelle tossiche per la riproduzione, vale a dire le sostanze che hanno effetti sulla funzione sessuale e la fertilità.
Sorveglianza sanitaria
Le nuove norme prevedono inoltre che l'autorità nazionale responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori possa decidere di proseguire la sorveglianza dopo la fine dell'esposizione, per tutto il tempo necessario a salvaguardare la salute dei lavoratori.
Citazione
La relatrice Marita Ulvskog (S&D, SV) ha dichiarato: "Sono incredibilmente felice che l'UE abbia finalmente rivisto la direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni. Ci sono voluti oltre dieci anni di pressioni per ottenere un'agenda più ambiziosa. I lavoratori devono sapere che sono tutelati e che le aziende non si fanno concorrenza sulla loro salute. L'Unione europea ha bisogno di un'agenda sociale più forte e questo è un buon inizio. Il cancro è il più grande killer sul posto di lavoro e noi continueremo a combatterlo".
La direttiva è stata approvata con 540 voti in favore, 6 voti contrari e 119 astensioni. Una volta formalmente confermate dal Consiglio, le nuove regole entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione.
Contesto
Ogni anno, il 53% dei decessi professionali nell'UE è attribuito al cancro, contro il 28% per le malattie circolatorie e il 6% per quelle respiratorie. I tipi più comuni di cancro professionale sono il cancro ai polmoni, il mesotelioma (causato dall' esposizione a particelle di amianto) e il cancro della vescica.
Le nuove regole garantiranno in una migliore tutela soprattutto per chi lavora nel settore edile, nell'industria chimica, automobilistica, alimentare e tessile, nella lavorazione del legno e dei mobili, nel settore sanitario e negli ospedali.
Update 31 Agosto 2017
Il 31 Agosto il Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) ha accolto con favore l'avvio del processo di revisione della direttiva 2004/37/CE sugli agenti cancerogeni e mutageni (direttiva ACM) ed ha invitato all'eventuale estensione del campo alle sostanze tossiche per la riproduzione.
Parere del Comitato economico e sociale europeo
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro» [COM(2017) 11 final - 2017/0004 (COD)]
(2017/C 288/07)
Update 19 luglio 2017
L'11 luglio 2017 il Comitato dei rappresentanti permanenti del Consiglio ha approvato l'accordo provvisorio raggiunto con il Parlamento europeo il 28 giugno relativo alla direttiva sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Stabilendo limiti per le sostanze cancerogene e mutagene, l'accordo contribuisce a combattere la principale causa di mortalità connessa al lavoro nell'UE.
La direttiva propone di fissare valori limite di esposizione per altri 11 agenti cancerogeni, oltre a quelli contemplati dalla direttiva del 2004 in vigore, ossia:
- la polvere di silice cristallina respirabile,
- l'1,2-epossipropano,
- l'1,3-butadiene,
- il 2-nitropropano,
- l'acrilammide,
- alcuni composti del cromo VI,
- l'ossido di etilene,
- l'o-toluidina,
- le fibre ceramiche refrattarie,
- il bromoetilene
- l'idrazina.
La direttiva rivede inoltre i valori limite relativi al cloruro di vinile monomero e alle polveri di legno duro per tenere conto dei dati scientifici più recenti.
Vi saranno requisiti minimi per l'eliminazione e la riduzione di tutti gli agenti cancerogeni e mutageni. I datori di lavoro dovranno inoltre individuare e valutare i rischi derivanti, per i lavoratori, dall'esposizione a specifici agenti cancerogeni (e mutageni) ed evitare l'esposizione ove siano presenti tali rischi.
Le principali modifiche alla proposta della Commissione sono le seguenti:
- sostanze tossiche per la riproduzione: la Commissione dovrà valutare la possibilità di includere le sostanze reprotossiche nel campo di applicazione della direttiva al più tardi entro il primo trimestre del 2019 e potrà presentare una proposta legislativa in materia
- cromo VI: sarà fissato un valore limite di esposizione pari a 0,010 mg/m³ per un periodo di cinque anni dalla data di recepimento della direttiva; tale valore scenderà successivamente a 0,005 mg/m³. È stata introdotta una deroga per i procedimenti di saldatura e taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi: il valore limite di esposizione sarà di 0,025 mg/m³ per un periodo di cinque anni dalla data di recepimento e di 0,005 mg/m³ successivamente
- polveri di legno duro: sarà introdotto un valore limite di esposizione di 3 mg/m³ per cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva e di 2 mg/m³ successivamente
- polvere di silice cristallina respirabile: la Commissione si è impegnata a valutare la necessità di modificare il valore limite per la polvere di silice cristallina respirabile nell'ambito della prossima valutazione dell'attuazione della direttiva
- sorveglianza sanitaria: il medico o l'autorità preposta alla sorveglianza medica dei lavoratori negli Stati membri può segnalare la necessità di proseguire la sorveglianza sanitaria dopo la fine dell'esposizione per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato
La nuova direttiva sarà formalmente adottata dal Consiglio in una fase successiva.
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15 giugno 2017
Il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato una proposta di direttiva di modifica della Direttiva 2004/37/CE (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
La modifica alla Direttiva 2004/37/CE, dovrà essere recepita nel D.Lgs. 81/2008 ed andrà a modificare gli Allegati XLII e XLIII (vedi in calce)
La modifica riguarda gli Allegati I (Elenco di sostanze, preparati e procedimenti) e III (Valori limite ed altre disposizioni direttamente connesse), di cui la Commissione ha presentato, nel mese di gennaio 2017, la revisione proposta.
La proposta intende introdurre limiti più severi sui valori di esposizione e notazioni cutanee per cinque sostanze cancerogene e notazioni cutanee indipendentemente valori limite per altre due sostanze cancerogene, riguardando sette cancerogeni in totale.
In base alla proposta di direttiva di modifica della Direttiva 2004/37/CE:
1) All'allegato I è aggiunto il seguente punto:
"Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore".
2) Nell'allegato III, della direttiva 2004/37/CE sono aggiunte voci riguardanti le seguenti sostanze cancerogene e mutagene:
- Composti di cromo VI definiti cancerogeni
- Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene
- Polvere di silice cristallina respirabile
- Ossido di etilene
- 1,2-Epossipropano
- Acrilammide
- 2-Nitropropano
- o-Toluidina
- 1,3-Butadiene
- Idrazina
- Bromoetilene
I valori limite sono basati su un'analisi degli impatti economici, sociali e ambientali delle diverse opzioni strategiche per ogni agente chimico, sui criteri della consulenza scientifica del comitato scientifico sui limiti di esposizione professionale (SCOEL), l'efficacia, l'efficienza e la coerenza. I valori limite sono stati concordati anche dal Comitato consultivo in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Questa revisione segue una precedente proposta della Commissione, che già comprendeva 13 agenti cancerogeni.
Un ulteriore pacchetto di valori limite proposti dovrebbe essere adottata dalla Commissione all'inizio del prossimo anno.
Fonte: Commissione Europea
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D.Lgs. 81/2008
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Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSE
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Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
Art. 233. Campo di applicazione
1. Fatto salvo quanto previsto per le attività disciplinate dal capo III e per i lavoratori esposti esclusivamente alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa.
Art. 234. Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto si intende per:
a) agente cancerogeno:
1) una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato XLII del presente decreto, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;
b) agente mutageno:
1) una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.
c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'allegato XLIII.
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Art. 236. Valutazione del rischio
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'articolo 17.
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo.
3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente capo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
4. Il documento di cui all'articolo 28, comma 2, o l'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati:
a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene o mutagene o di processi industriali di cui all'allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni;
b) i quantitativi di sostanze ovvero miscele cancerogene o mutagene1 prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;
d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e le miscele1 eventualmente utilizzati come sostituti.
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
6. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere i dati di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 50, comma 6.
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ALLEGATO XLII
Elenco di sostanze, miscele e processi
ELENCO DI SOSTANZE, MISCELE1 E PROCESSI
1. Produzione di auramina con il metodo Michler.
2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro.
ALLEGATO XLIII
Valori limite di esposizione professionale:
Nome agente | EINECS (1) | CAS (2) | Valore limite esposizione professionale | osservazioni | Misure transitorie | |
Mg/m3 (3) | Ppm (4) | |||||
Benzene | 200-753-7 | 71-43-2 | 3,25 (5) | 1 (5) | Pelle (6) | Sino al 31 dicembre 2001 il valore limite è di 3 ppm (=9,75 mg/m3) |
Cloruro di vinile monomero | 200-831 | 75-01-4 | 7,77 (5) | 3 (5) | - | - |
Polveri di legno | - | - | 5,00 (5) (7) | - | - | - |
(1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (European Inventory of Existing Chemical Susbstances).
(2) CAS: Numero Chemical Abstract Service.
(3) mg/m3 = milligrammi per metro cubo d'aria a 20° e 101,3 Kpa (corrispondenti a 760 mm di mercurio).
(4) ppm = parti per milione nell'aria (in volume: ml/m3).
(5) Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore.
(6) Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la possibile esposizione cutanea.
(7) Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questio