Decreto Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205
Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.
(GU n. 288 del 10.12.2010 - SO n. 269)
Entrata in vigore del provvedimento: 25.12.2010
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Update 14.12.2018 - Aggiornamenti al Dlgs 205/2010
Art. 6 Decreto Legge 14 dicembre 2018 n. 135 Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti 1. Dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui all’articolo 14 -bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e all’articolo 7 del decreto del Ministro dell’ambientee della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78. 2. Dal 1° gennaio 2019, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: 3. Dal 1° gennaio 2019, e fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, i soggetti di cui agli articoli 188 -bis e 188 -ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all’articolo 194 -bis , del decreto stesso; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010
a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2 -bis , 2 -ter e 2 -quater , 9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
b) l’articolo 11, commi 1, 2, 3, 3 -bis , 4, 5, 7, 8, 9, 9 -bis , secondo periodo, 10, 11, 12 -bis , 12 -ter , 12 -quater e 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125;
c) l’articolo 14 -bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. I contributi relativi all’anno 2018, compresi quelli eventualmente versati oltre la data del 31 dicembre 2018, sono riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, all’apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
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In allegato il testo consolidato 2019 che tiene conto degli aggiornamenti dall'entrata in vigore 25.12.2010 a Marzo 2019.
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Aggiornamenti dell'atto:
01/08/2011
DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 121 (in G.U. 01/08/2011, n.177)
29/12/2011
DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2011, n. 216 (in G.U. 29/12/2011, n.302), convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 (in SO n.36, relativo alla G.U. 27/02/2012, n.48)
24/01/2012
DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 (in SO n.18, relativo alla G.U. 24/01/2012, n.19), convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71)
14/12/2018
DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135 (in G.U. 14/12/2018, n.290), convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 (in G.U. 12/02/2019, n. 36)
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D.Lgs. 3 dicembre 2010 n. 205 Consolidato 2019.pdf Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2019 |
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