Legge 26 ottobre 1995, n. 447
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Legge 26 ottobre 1995 n. 447 / Legge quadro inquinamento acustico
Legge quadro sull'inquinamento acustico
(GU n. 254 del 30 ottobre 1995 - SO)
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Testo allegato consolidato (Ris. Abbonati) 2019 aggiornato da:
14/12/1998
LEGGE 9 dicembre 1998, n. 426 (G.U. 14/12/1998, n.291)
29/12/1998
LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448 (G.U. 29/12/1998, n.302 SO n.210)
28/06/1999
LEGGE 25 giugno 1999, n. 205 (G.U. 28/06/1999, n.149)
13/08/2002
LEGGE 31 luglio 2002, n. 179 (G.U. 13/08/2002, n.189)
25/06/2010
LEGGE 4 giugno 2010, n. 96 (G.U. 25/06/2010, n.146 SO n.138)
13/05/2011
DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13/05/2011, n.110), convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12/07/2011, n. 160)
21/06/2013
DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (in SO n.50, relativo alla G.U. 21/06/2013, n.144), convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (G.U. 20/08/2013, n. 194 S.O. n. 63)
04/04/2017
DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42 (in G.U. 04/04/2017, n.79)
La Legge 26 ottobre 1995, n. 447 è stata modificata dal Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 emanato in virtù della Legge 30 ottobre 2014, n. 161 Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013 -bis, che all'Art. 19 c. 2 lett. a), b), c), d) e), f), h) delega il Governo ad armonizzare la normativa nazionale sull'inquinamento acustico in particolare la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194 "Determinazione e alla gestione del rumore ambientale".
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Art. 1 (Finalità della legge)
1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.
2. I principi generali desumibili dalla presente legge costituiscono per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
Art. 2 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attivita' umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunita' ed utilizzato per le diverse attivita' umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attivita' produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attivita' produttive;
c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; gli impianti eolici; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attivita' sportive e ricreative;
d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);
d-bis) sorgente sonora specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale, come definito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);
e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che puoessere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimita' della sorgente stessa;
f) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che puo' essere immesso da una o piu' sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimita' dei ricettori;
g) valore di attenzione: il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'articolo 9.
h) valori di qualita': i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.
h-bis) valore limite di immissione specifico: valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.
2. I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g) , h) e h-bis), sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere.
Nelle zone gia' urbanizzate, il valore limite di immissione specifico non si applica alle sorgenti preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la classificazione del territorio preveda il contatto diretto di aree classificate con valori che si discostano in misura superiore a 5dBA di livello sonoro equivalente. In tali casi si applica quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera a), con modalita' tali che le misure contenute nei piani di risanamento adottati ai sensi dell'articolo 7 assicurino comunque la prosecuzione delle attivita' esistenti, laddove compatibili con la destinazione d'uso della zona stessa.
3. I valori limite di immissione sono distinti in: a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale; b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.
4. Restano ferme le altre definizioni di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.
5. I provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale. Rientrano in tale ambito:
a) le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, ai metodi di misurazione del rumore, alle regole applicabili alla fabbricazione;
b) le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione che attestino la conformita' dei prodotti alle prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibile; la marcatura dei prodotti e dei dispositivi attestante l'avvenuta omologazione;
c) gli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e in interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione dalla sorgente al ricettore o sul ricettore stesso;
d) i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del traffico; i piani dei trasporti provinciali o regionali ed i piani del traffico per la mobilita' extraurbana; la pianificazione e gestione del traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo;
e) la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione di attivita' rumorose o di ricettori particolarmente sensibili.
6. Ai fini della presente legge e' definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attivita' di controllo.
7. La professione di tecnico competente in acustica puo' essere svolta previa iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica.
8. Comma abrogato dal D.Lgs. 17 febbraio 2017 n. 42.
9. I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attivita' sulle quali deve essere effettuato il controllo.
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