Approvazione dei modelli unici per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di impianti di microcogenerazione ad alto rendimento e di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili. ...
Art. 1 Finalità
1. Il presente decreto disciplina la semplificazione delle procedure per realizzare impianti di microcogenerazione ad alto rendimento come definiti dal decreto legislativo n. 20 del 2007 e gli impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili, razionalizzando altresì lo scambio di informazioni fra Comuni, gestori di rete e GSE. 2.
Al fine di minimizzare gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, per la realizzazione, la connessione e l’esercizio degli impianti di cui al comma 1, sono approvati i modelli unici di cui all’allegato 1, relativo agli impianti microcogenerazione ad alto rendimento, e all’allegato 2, relativo agli impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili, entrambi parti integranti del presente decreto.
Gli allegati 1 e 2 sono costituiti da una parte I recante i dati da fornire prima dell’inizio dei lavori e da una parte II con i dati da fornire alla fine dei lavori.
Art. 2. Campo di applicazione
1. Decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i modelli unici sono utilizzati per la realizzazione, la connessione e l’esercizio degli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento ovvero degli impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili, eventualmente dotati di sistemi di accumulo, aventi tutte le seguenti caratteristiche:
a) realizzati presso clienti fi nali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa o media tensione; b) aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo; c) alimentati a biomassa, biogas, bioliquidi ovvero a gas metano o GPL; d) per i quali sia contestualmente richiesto l’accesso al regime dello scambio sul posto; e) ove ricadenti nell’ambito di applicazione del Codice dei beni e delle attività culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, non determinino alterazione dello stato dei luoghi e dell’aspetto esteriore degli edifici; f) aventi capacità di generazione inferiore a 50 kWe
Art. 3. Modalità di trasmissione e lavorazione delle richieste inviate con modello unico elettronico
1. Il soggetto richiedente compila il modello unico previsto per la tipologia di fonte utilizzata e lo trasmette al gestore di rete competente solo per via informatica.
2. Nella compilazione del modello unico prescelto, il soggetto richiedente, prima di iniziare i lavori, fornisce i dati e i documenti indicati nella parte I, e, alla fine dei lavori, quelli indicati nella parte II dell’allegato di riferimento.
3. In fase di presentazione della parte I e per le finalità di cui al comma 5, il soggetto richiedente, prende visione e accetta le modalità e le condizioni contrattuali defi nite dal gestore di rete per la connessione e i relativi costi nel caso di lavori semplici.
4. Il gestore di rete, entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della parte I del modello unico, verifica che: i) la domanda sia compatibile con le condizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b) , dandone comunicazione al soggetto richiedente; ii) per l’impianto siano previsti lavori semplici per la connessione limitati all’installazione del gruppo di misura.
5. In caso di esito positivo delle verifi che di cui al comma 4, la presentazione della parte I del modello unico comporta l’avvio automatico dell’ iter di connessione e non è prevista l’emissione del preventivo per la connessione. In tal caso, il gestore informa il soggetto richiedente e provvede a: a) inviare copia del modello unico e degli allegati al Comune, tramite PEC; b) caricare i dati dell’impianto sul portale Gaudì di Terna, ivi compresi quelli relativi agli eventuali sistemi di accumulo; c) inviare copia del modello al GSE; d) addebitare al soggetto richiedente gli oneri per la connessione, come stabilito all’art. 4, comma 4; e) inviare copia delle ricevute delle suddette trasmissioni al soggetto richiedente; f) inviare i dati dell’impianto alla Regione, tramite PEC, qualora da questa richiesto ai sensi dell’art. 4, comma 2.
6. Ferma restando la verifica positiva delle condizioni di cui al comma 4, punto i) , nel caso sia accertata la necessità di lavori complessi per la connessione ovvero la necessità di lavori semplici non limitati all’installazione del gruppo di misura, il gestore di rete ne dà informazione al soggetto richiedente, specificandone i motivi e allegando il preventivo per la connessione.
7. Nei casi di cui al comma 6, ai fini della connessione alla rete, trovano applicazione tutte le tempistiche e le modalità definite dall’Autorità in materia di connessioni. In seguito all’accettazione del preventivo, il gestore di rete provvede comunque alle attività di cui al comma 5, lettere a) , b) , e d) .
8. Per gli impianti di potenza complessiva superiore a 25 kWe, assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, il Comune procede ad attivare il procedimento automatizzato di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
9. Terminati i lavori di realizzazione dell’impianto, il soggetto richiedente trasmette al gestore di rete la parte II pertinente al modello unico prescelto.
10. In fase di presentazione della parte II, il soggetto richiedente, prende visione e accetta: a. il regolamento di esercizio; b. il contratto per l’erogazione del servizio di scambio sul posto, fornito dal GSE tramite il gestore di rete.
11. A seguito del ricevimento della parte II, il gestore di rete provvede a: a. inviarne copia al Comune, tramite PEC; b. inviarne copia al GSE per la richiesta del servizio di scambio sul posto e, in caso di impianti di microcogenerazione a gas e a gpl, per la qualifica di cogenerazione ad alto rendimento con eventuale richiesta di accesso al meccanismo dei certificati bianchi; c. caricare sul portale Gaudì l’avvenuta entrata in esercizio, validando i dati definitivi dell’impianto; d. addebitare l’eventuale saldo del corrispettivo di connessione di cui all’art. 4, comma 4, lettera c); e. inviare copia delle ricevute delle suddette trasmissioni al soggetto richiedente.
12. Il soggetto richiedente resta in ogni caso obbligato a mettere a disposizione le informazioni e la documentazione eventualmente richieste dai soggetti deputati al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese con il modello unico. ....
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