D.P.R 27 gennaio 2012 n. 43
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D.P.R 27 gennaio 2012 n. 43
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Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
Regolamento (UE) n. 517/2014 del parlamento europeo e del consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU n. GU L 150 del 20.5.2014)
Il D.P.R. n. 43/2012, entrato in vigore il 5 maggio 2012, disciplina, tra le altre cose, le procedure per la designazione degli organismi di certificazione/attestazione e per il conseguimento della certificazione/attestazione prevista dal Regolamento stesso e dai successivi Regolamenti della Commissione n 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008, n. 306/2008, n. 307/2008, n. 517/2014.
Sistema di certificazione delle persone e delle imprese
Il D.P.R. prevede un sistema di certificazione delle persone e delle imprese basato su Organismi di certificazione accreditati dall’Organismo nazionale italiano di accreditamento “ACCREDIA” sulla base di schemi di accreditamento (Regolamenti Tecnici) approvati dal Ministero dell’Ambiente (articolo 6, comma 2).
Il 29 maggio 2012, il Ministero dell’Ambiente ha approvato i seguenti schemi di accreditamento:
1) Regolamento Tecnico RT-28 "Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni delle persone addette alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008, n. 306/2008";
2) Regolamento Tecnico RT-29 "Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni dei servizi di: - installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 303/2008; - installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 304/2008".
Ai fini della designazione degli Organismi di certificazione da parte del Ministero dell’Ambiente, è necessario il possesso del pertinente certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA e l’approvazione da parte del Ministero dell’Ambiente del tariffario che si intende applicare per il rilascio dei certificati.
Per quanto riguarda il Regolamento (CE) n. 307/2008, il rilascio delle attestazioni alle persone che effettuano il recupero di F-gas dagli impianti di condizionamento d’aria degli autoveicoli viene effettuato dagli organismi di attestazione delle persone, al completamento di un corso di formazione. Tali organismi sono certificati da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del Regolamento Tecnico RT-30 "Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni del servizio di erogazione di corsi di formazione per personale addetto al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore in conformità al Regolamento (CE) n. 307/2008".
In questo caso non è prevista la designazione da parte del Ministero dell’Ambiente dell’organismo accreditato.
Ulteriori informazioni in merito alle procedure di accreditamento sono disponibili sul sito di ACCREDIA al seguente link:
http://www.accredia.it/news_detail.jsp?ID_NEWS=1037&areaNews=94>emplate=default.jsp.
Una volta completato l’iter di accreditamento e, ove previsto, l’iter di designazione sopra illustrati, le persone e le imprese potranno rivolgersi agli Organismi di certificazione/attestazione per ottenere i pertinenti certificati/attestati.
Obbligo di certificazione/attestazione per le persone e le imprese
Le seguenti persone hanno l’obbligo di certificazione:
1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;
2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
3) installazione;
4) manutenzione o riparazione;
persone che svolgono una o più delle seguenti attività su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra:
1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;
2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori;
3) installazione;
4) manutenzione o riparazione;
persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE.
Tali soggetti dovranno rivolgersi a Organismi di Certificazione che rilasciano un certificato al personale previo superamento di un esame teorico e pratico incentrato sulle competenze e sulle conoscenze minime indicate negli allegati dei rispettivi Regolamenti di esecuzione della Commissione Europea (Regolamenti (CE) n 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008, n. 306/2008).
Le seguenti imprese hanno l’obbligo di certificazione:
imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
Tali soggetti dovranno rivolgersi a Organismi di Certificazione che rilasciano un certificato alle imprese previa verifica dei seguenti requisiti: impiego di personale certificato in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto e disponibilità di strumenti e procedure necessarie a svolgere le attività per cui è richiesta la certificazione (Regolamenti CE n 303/2008 e n. 304/2008).
NOTA BENE:
Nel caso di imprese individuali, se il titolare dell’impresa è anche la persona che svolge le attività per le quali è richiesta la certificazione, sia l’impresa che la persona dovranno certificarsi. Infatti i due certificati vengono rilasciati a fronte del possesso di requisiti distinti: per le persone il certificato viene rilasciato a fronte del superamento di un esame teorico e pratico volto alla verifica del possesso di capacità e conoscenze, mentre per le imprese il certificato viene rilasciato se quest’ultima impiega personale certificato in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto e se dispone di strumenti e procedure adeguate.
Le seguenti persone hanno l’obbligo di attestazione:*Un’apparecchiatura fissa è definita come un’apparecchiatura che di norma non è in movimento durante il suo funzionamento. Di conseguenza, non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 842/2006, le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria usate in tutte le modalità di trasporto.
Tali soggetti dovranno rivolgersi a Organismi di Attestazione che rilasciano attestati al personale a seguito di frequenza di un corso di formazione riguardante il recupero dei gas fluorurati dagli impianti di condizionamento di aria dei veicoli a motore (Regolamento (CE) n. 307/2008).
Ai sensi dell’articolo 2, del Regolamento (CE) n. 842/2006, il recupero è definito come "raccolta e stoccaggio di gas fluorurati ad effetto serra provenienti, per esempio, da macchine, apparecchiature e contenitori". Pertanto le persone che, nell’ambito dell’attività di autoriparazione, effettuano la mera operazione di ricarica di gas fluorurati ad effetto serra (F-gas) negli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore non sono disciplinate dal D.P.R. n. 43/2012. Tuttavia, se tale operazione di ricarica è preceduta o seguita dall’attività di recupero degli F-gas contenuti nei citati impianti, indipendentemente dai macchinari utilizzati a tale scopo, è previsto l’obbligo di attestazione per le persone ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del D.P.R. n. 43/2012 e di iscrizione al Registro delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. n. 43/2012.
E’ possibile consultare l’elenco degli Organismi di Certificazione e degli Organismi di Attestazione all’interno della sezione relativa agli Organismi di Certificazione nel Registro delle persone e delle imprese certificate (http://www.fgas.it/RicercaSezA).
Registro Nazionale delle persone e delle imprese certificate
A seguito dell’annuncio in Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11 febbraio 2013, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avvia, in data odierna, il Registro Nazionale delle persone e delle imprese certificate, gestito dalle Camere di commercio capoluogo di regione o di provincia autonoma e accessibile dal sito web www.fgas.it.
Il Registro è costituito dalle seguenti sezioni:
- Sezione degli Organismi di Certificazione, degli Organismi di Valutazione della Conformità e Organismi di Attestazione;
- Sezione delle persone e delle imprese in possesso di un certificato provvisorio;
- Sezione delle persone e delle imprese certificate;
- Sezione delle persone che hanno ottenuto l'attestato;
- Sezione delle persone che non sono soggette ad obbligo di certificazione in base alle deroghe o esenzioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12 del D.P.R. n. 43/2012;
- Sezione delle persone e delle imprese che hanno ottenuto la certificazione in un altro Stato membro e che hanno trasmesso copia del proprio certificato.
Attraverso il Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate, sarà pertanto possibile:
- consultare l’elenco degli Organismi di Certificazione e di Attestazione ai quali le persone e le imprese possono rivolgersi per ottenere i pertinenti certificati/attestati;
- consultare l’elenco delle persone e delle imprese alle quali gli operatori/proprietari di apparecchiature contenenti F-gas possono rivolgersi.
Le seguenti persone e imprese dovranno iscriversi al Registro entro 60 giorni a partire dal 12 febbraio 2013:
- persone che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra:
1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;
2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
3) installazione;
4) manutenzione o riparazione;
- persone che svolgono una o più delle seguenti attività su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra:
1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;
2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori;
3) installazione;
4) manutenzione o riparazione;
- persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
- persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
- persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE.
- imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
- imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
- imprese che svolgono attività di recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
- imprese che svolgono attività di recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
- imprese che svolgono attività di recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore.
L’iscrizione al Registro, tramite la compilazione e l’invio alle Camere di commercio delle pratiche contenenti le informazioni previste dai modelli e dalle comunicazioni sotto elencati, avviene esclusivamente per via telematica.
Modelli di iscrizione al Registro:
Iscrizione delle Persone di cui all’articolo 8, comma 1, del D.P.R. n. 43/2012;
Iscrizione delle Imprese di cui all’articolo 8, comma 2, del D.P.R. n. 43/2012;
Iscrizione degli Organismi di cui all’articolo 5, comma 2, e all’articolo 7, comma 2, del D.P.R. n. 43/2012.
Modelli di dichiarazione sostitutiva da presentare unitamente alla domanda di iscrizione per la richiesta di certificati provvisori:
Dichiarazione sostitutiva per le Persone di cui all’articolo 10, comma 3, del D.P.R. n. 43/2012;
Dichiarazione sostitutiva per le Imprese di cui all’articolo 10, comma 4, del D.P.R. n. 43/2012.
Modelli di Comunicazione di deroga e i relativi modelli di dichiarazione sostitutiva:
Comunicazione di deroga di cui all’articolo 11, comma 4, del D.P.R. n. 43/2012;
Dichiarazione sostitutiva di deroga di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 43/2012;
Dichiarazione sostitutiva di deroga di cui all’articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 43/2012.
Modelli di comunicazione di esenzioni e di dichiarazione sostitutiva:
Comunicazione di esenzione di cui all’articolo 12, comma 2, del D.P.R. n. 43/2012;
Dichiarazione sostitutiva di esenzione di cui all’articolo 12, comma 1, del D.P.R. n. 43/2012;
Dichiarazione di esenzione di cui all’articolo 12, comma 2, del D.P.R. n. 43/2012.
Modelli di comunicazione al Registro per le Persone certificate/attestate in un altro Stato Membro e per le Imprese certificate in un altro Stato Membro:
Comunicazione da parte delle persone di cui all’articolo 14, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 43/2012;
Comunicazione da parte delle imprese di cui all’articolo 14, comma 1, del D.P.R. n. 43/2012.
La Camera di Commercio competente rilascia per via telematica gli attestati di iscrizione al Registro nonché le visure dei certificati e degli attestati contenenti il numero di iscrizione al Registro.
Ulteriori informazioni in merito alle procedure di iscrizione sono disponibili sul sito www.fgas.it.
Registro dell'impianto
A seguito dell’annuncio in Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11 febbraio 2013, sono disponibili i formati dei seguenti registri che devono tenere gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e sistemi fissi di protezione antincendio, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra:
- Registro del Sistema di cui all’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1497/2007
- Registro dell’Apparecchiatura di cui all’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1516/2007
È possibile impaginare in modo differente i formati dei suddetti registri purché in essi siano contenute tutte le informazioni ivi previste.
Si segnala che le date e gli esiti relativi al “controllo di verifica periodico” di cui all’articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 842/2006 dovranno essere riportati:
- nella parte del Registro del Sistema denominata “Interventi sul Sistema”, sezione “Aggiunta dell’agente estinguente”;
- nella parte del Registro dell’Apparecchiatura “Interventi sull’apparecchiatura”, sezione “Aggiunta di refrigerante”.
In particolare, sotto la voce “Causa della perdita”, dovrà essere riportata la dicitura “controllo periodico” con il relativo esito positivo o negativo. In quest’ultimo caso, dovrà essere indicata la causa dell’esito negativo e l’intervento effettuato.
Inoltre, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l’Energia, secondo quanto previsto all’articolo 15, comma 4, del D.P.R. n. 43/2012, può richiedere copia dei suddetti registri.
GU n.93 del 20.04.2012
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Dichiarazione F-GAS
Patentino Frigorista: Sintesi DPR 43/2012
Regolamento (CE) n. 303/2008
Regolamento (CE) n. 304/2008
Regolamento (CE) n. 305/2008
Regolamento (CE) n. 306/2008
Regolamento (CE) n. 307/2008