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Il software per Direttiva macchine

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Europe, Rome

Dichiarazione F-GAS

ID 3725 | | Visite: 104333 | Legislazione EmissioniPermalink: https://www.certifico.com/id/3725

Dichiarazione F-GAS 

News in aggiornamento

Attenzione - Update 13 Maggio 2019

E' abrogata la consueta Dichiarazione FGAS con scadenza 31 maggio (2019) prevista prima dell'emanazione del D.P.R. 146 del 16 novembre 2018 sui gas fluorurati, con il nuovo decreto le Imprese devono trasmettere le informazioni F-GAS in banca dati (ISPRA - in allestimento) entro 30 gg dall'intervento a partirte dal 24 Settembre 2019.

Il 09/01/2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il D.P.R. 146 del 16 novembre 2018 sui gas fluorurati ad effetto serra (F-GAS), che da attuazione al regolamento (UE) n. 517/2014, ed ha abrogato il D.P.R. 43/2012 e il regolamento UE 842/2006

Il nuovo D.P.R. è entrato in vigore il 24 gennaio 2019.

Vedi Vademecum F-GAS 2019

___________

In allegato Documento riepilogativo degli Obblighi della Dichiarazione F-GAS per Manutentori/Installatori e Comunicazione F-GAS Imprese.

- impianti di condizionamento;
- apparecchiature e impianti frigoriferi (esempio: celle frigorifere, banchi frigo , vetrine refrigerate , abbattitori , ecc.)

I dati da inserire on line collegandosi alla pagina http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas sono i seguenti:

- dati identificativi: operatore, persona di riferimento, sede di installazione,
- numero e tipologia di apparecchiature presenti,
- informazioni di dettaglio: tipo di sostanza, carica circolante, quantità aggiunta nell’anno di riferimento, quantità recuperata/eliminata nell’anno di riferimento; motivo dell’intervento.

La Dichiarazione F-GAS va presentata anche nel caso in cui l’impianto nel corso del 2017 non abbia subito alcun rabbocco e quindi non vi siano state emissioni di gas in atmosfera.

L’R22 non è presente nell’elenco perché le apparecchiature che contengono tale gas non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 16 del DPR 43/2012.

Se invece l’impianto con R22 (purché con carica maggiore di o uguale a 3 kg) e nel corso dell’anno di riferimento ha subito un intervento con sostituzione della carica di R22 con un gas fluorurato presente nella lista, allora l’Utente deve compilare la Dichiarazione, indicando nel campo “Carica di refrigerante” l’equivalente di quanto riporterà nel campo “Quantità aggiunta”. L’Utente può utilizzare il campo Note per spiegare che trattasi di un’apparecchiatura con R22 con carica che si sta (progressivamente) sostituendo con altra sostanza.

L’obbligo di compilazione della Dichiarazione F-GAS, che deve essere fatta ogni anno, secondo la normativa di riferimento, spetta al proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto.

Se il proprietario ha però delegato l’effettivo controllo dell’apparecchiatura o del sistema ad una società esterna (tramite contratto scritto), la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione deve essere effettuata da quest’ultima.

Il proprietario può anche affidare a Terzi (“persona di riferimento”) la compilazione della dichiarazione; anche in questo caso è necessaria una delega scritta.


Vedi il Modello "Registro dell'apparecchiatura"

Frequenza delle ispezioni periodiche

Con quale frequenza l’operatore, responsabile dell’impianto, deve far eseguire le ispezioni periodiche sulle apparecchiature di condizionamento e pompe di calore contenenti gas refrigerante HFC?

Dal 1° gennaio 2015 tutti i responsabili di apparecchiature e impianti contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra devono far eseguire le verifiche periodiche per il controllo delle eventuali perdite degli stessi. Se le apparecchiature sono ermeticamente sigillate ed etichettate come tali l’obbligo parte da 6 kg.

Dal 1° gennaio 2017 si parla di kg ma di tonnellate equivalenti di CO₂: l’obbligo di verifiche scatterà per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate equivalenti di CO₂, 10 tonnellate se ermeticamente sigillate ed etichettate come tali.

Le tempistiche sono le seguenti:

Apparecchiature contenenti: Frequenza controlli Se presente sistema di rilevamento delle perdite:
Quantità equivalente di CO₂ < 50 t 1 volta ogni 12 mesi 1 volta ogni 24 mesi
50 t ≤ Quantità equivalente di CO₂
< 500 t
1 volta ogni 6 mesi 1 volta ogni 12 mesi
≥ 500 t di quantità equivalente di CO₂ 1 volta ogni 3 mesi 1 volta ogni 6 mesi


Il sistema di rilevamento perdite, obbligatorio per le apparecchiature contenti refrigerante fluorurato a effetto serra in quantità pari o superiore a 500 tonnellate equivalenti di CO₂, va fatto controllare almeno una volta ogni dodici mesi per accertarne il corretto funzionamento.

Per facilitare la comprensione delle quantità di refrigeranti fluorurati a effetto serra in termini di tonnellate equivalente di CO₂ sono riportate nella seguente tabella le quantità di refrigerante espresse in kg:
 

Fino al 31 dicembre 2016 le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra o le apparecchiature ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra, non sono soggette a controlli delle perdite.

Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro nei confronti dell’operatore che:

- non provvede ad inviare, entro il 31 maggio di ogni anno, al Ministero dell’Ambiente, per il tramite dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca dell’ambiente (ISPRA) una dichiarazione contenente le informazioni riguardanti la quantità di gas fluorurati a effetto serra emessi in atmosfera nell’anno precedente;
- trasmetta al Ministero, per il tramite dell’ISPRA, una dichiarazione incompleta o inesatta;
- utilizzi una dichiarazione non conforme al formato previsto dal Ministero dell’Ambiente e pubblicato nel proprio sito internet pervia ufficializzazione con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

In allegato l'elenco aggiornato dei gas fluorurati ad effetto serra considerati ai fini della dichiarazione F-GAS (DPR 43/2012, art.16, paragrafo 1)

_____________

L’articolo 19, del Regolamento (UE) 517/2014 (F-GAS) prevede che entro il 31 marzo di ogni anno siano comunicate le quantità di sostanze elencate negli Allegati I e II, del Regolamento, per l’anno civile in questione, prodotte, importate, inclusi i gas contenuti nella apparecchiature, esportate, utilizzate come materia prima e distrutte.

La Comunicazione ai sensi dell'Art. 19 è rivolta alle IMPRESE

- Produttori, importatori o esportatori che hanno prodotto, importato o esportato più di una tonnellata metrica o più di 100 tonn di CO2 equiv di F-gas e di gas elencati nell’Allegato II, incluse anche le imprese (produttori o importatori) alle quali è stata trasferita una quota;
- Imprese che hanno distrutto più di una tonnellata metrica o più di 100 tonn di CO2 equiv di F-gas e di gas elencati nell’Allegato II;
- Imprese che hanno utilizzato come materia prima più di 1000 tonn di CO2 equiv di F-gas;
- Imprese che hanno immesso in commercio più di 500 tonn di CO2 equiv di F-gas e di gas elencati nell’Allegato II contenuti in prodotti ed apparecchiature;
- Imprese che hanno immesso in commercio apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore precaricate con HFC non precedentemente immessi in commercio nell’Unione.

DPR 43/2012 e Regolamento (UE) 517/2014 (sulla Comunicazione operatori e tenuta registri)

DPR 43/2012
..
Art. 15 Registro dell'impianto
1. Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, contenenti 3 kg o piu' di gas fluorurati ad effetto serra tengono il 'Registro dell'Apparecchiatura' di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1516/2007.

2. Gli operatori dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o piu' di gas fluorurati ad effetto serra tengono il 'Registro del Sistema' di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1497/2007.

3. Nei registri di cui ai commi 1 e 2, gli operatori riportano le informazioni previste dall'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006.
Il formato del registro e le modalita' della loro messa a disposizione ai sensi del comma 4, vengono pubblicati sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. Su richiesta, i registri di cui ai commi 1 e 2 sono messi a disposizione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)

Art. 16 Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra
1. Ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006, entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonche' dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o piu' di gas fluorurati ad effetto serra devono presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantita' di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.

2. I dati e il formato relativi alla dichiarazione di cui al comma 1 vengono pubblicati sul sito web del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, i soggetti che producono, importano o esportano piu' di una tonnellata all'anno di gas fluorurati ad effetto serra comunicano le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 842/2006 in riferimento all'anno civile precedente.

4. Le informazioni di cui al comma 3 sono comunicate per via telematica, tramite il formato elettronico pubblicato sul sito web della Commissione europea, alla Commissione europea stessa e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

5. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), anche sulla base delle informazioni di cui ai commi 1 e 3, elabora annualmente una relazione sulle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra e la mette a disposizione del pubblico sul proprio sito web, nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195.

Regolamento (UE) 517/2014
...
Articolo 6 Tenuta dei registri
1. Gli operatori di apparecchiature per cui sono necessari controlli per verificare la presenza di eventuali perdite a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, istituiscono e tengono, per ciascuna di tali apparecchiature, registri in cui sono specificate le seguenti informazioni:

a) la quantità e il tipo di gas fluorurati a effetto serra;
b) le quantità di gas fluorurati a effetto serra aggiunti durante l’installazione, la manutenzione o l’assistenza o a causa di perdite;
c) se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati siano state riciclate o rigenerate, incluso il nome e l’indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato; d) le quantità di gas fluorurati a effetto serra recuperati;
e) l’identità dell’impresa che ha provveduto all’installazione, all’assistenza, alla manutenzione e, ove del caso, alla riparazione o allo smantellamento delle apparecchiature compreso, ove del caso, il relativo numero di certificato;
f) le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 4, paragrafi da 1 a 3;
g) qualora l’apparecchiatura sia stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra.

2. A meno che i dati di cui al paragrafo 1 non siano conservati in una banca dati creata dalle autorità competenti degli Stati membri, si applicano le seguenti norme:

a) gli operatori di cui al paragrafo 1 conservano i registri di cui a detto paragrafo per almeno cinque anni.
b) le imprese che svolgono le attività di cui al paragrafo 1, lettera e), per conto degli operatori conservano i registri di cui al paragrafo 1 per almeno cinque anni. Su richiesta, i registri di cui al paragrafo 1 sono messi a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione.
Nella misura in cui tali registri contengano informazioni ambientali, si applica, a seconda dei casi, la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o il regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. Ai fini dell’articolo 11, paragrafo 4, le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra istituiscono registri contenenti informazioni pertinenti relative agli acquirenti di gas fluorurati a effetto serra, compresi i seguenti dettagli:

a) i numeri dei certificati degli acquirenti;
e
b) le rispettive quantità di gas fluorurati a effetto serra acquistati. Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra conservano tali registri per almeno cinque anni. Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra, su richiesta, mettono tali registri a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione.
Nella misura in cui i registri contengano informazioni ambientali, si applica, a seconda dei casi, la direttiva 2003/4/CE o il regolamento (CE) n. 1367/2006.

4. La Commissione può, mediante un atto di esecuzione, stabilire il formato dei registri di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo e specificare in che modo devono essere istituiti e tenuti. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 24.
...
Articolo 20 Raccolta di dati sulle emissioni

Gli Stati membri istituiscono sistemi di comunicazione delle informazioni per i settori pertinenti contemplati dal presente regolamento, al fine di acquisire, nella misura del possibile, dati sulle emissioni. (equivalente articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006 da cui nasce la Dichiarazione F-GAS)

________________

Il nuovo Regolamento (UE) 517/14 decorre dal 1 gennaio 2015 e modifica, tra l'altro, la gestione del controllo perdite.

Dal 1 gennaio 2015 la soglia dei 3 kg per il Registro dell’Apparecchiatura e visite periodiche viene convertita nella più accurata misura delle tonnellate equivalenti di Anidride Carbonica.

Il nuovo regolamento sostituisce le soglie espresse in peso di gas fluorurati ad effetto serra (3kg) con soglie espresse in tonnellate di quantità di CO2 equivalente. L’articolo 2, § 7 definisce “tonnellate di CO2-eq”  come “la quantità di gas a effetto serra espressa come il prodotto del peso dei gas a effetto serra in tonnellate metriche e del loro potenziale di riscaldamento globale GWP”.

Le nuove soglie avranno effetti molto importanti sulle apparecchiature che funzionano con refrigeranti ad alto GWP. Infatti, renderanno le apparecchiature soggette a periodici controlli di perdite sebbene siano al di sotto dei 3 kg di refrigerante, e d’altro canto, le apparecchiature attualmente soggette ai periodici controlli di perdite potrebbero evitare l’obbligo per la stessa ragione.

Tuttavia, sino al 31/12/2016 i dispositivi al di sotto dei 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra (se ermeticamente sigillati che contengono meno di 6 kg di gas) non saranno soggetti ai requisiti di controllo perdite.

Concretamente tutto questo significa che:

- le attrezzature con più di 3 kg ma meno di 5 tonnellate di CO2 eq. di refrigerante non hanno più bisogno di essere controllate per le perdite dal 1 gennaio 2015
- le attrezzature con meno di 3 kg ma più di 5 tonnellate di CO2 eq. di refrigerante non hanno bisogno di essere controllate per le perdite fino al 1 gennaio 2017
- per qualsiasi altro tipo di dispositivo con almeno 3 kg di refrigerante le nuove soglie si applicheranno a partire dal 1 gennaio 2015

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