Deliberazione 3 novembre 2016
Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5.
Art. 1 (Dotazioni minime)
1. La dotazione minima di veicoli e di personale per l’iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani è individuata nell’allegato “A”
2. La dotazione minima di veicoli e di personale per l’iscrizione nella categoria 1, con procedura semplificata, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto 3 giugno 2014, n.120, è determinata secondo la formula di cui all’allegato “B”.
3. La dotazione minima di veicoli e di personale per l’iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di spazzamento meccanizzato è individuata nell’allegato “C”.
4. Le imprese che intendono iscriversi nella categoria 1 per svolgere esclusivamente singoli e specifici servizi devono disporre solo delle dotazioni minime di veicoli e di personale individuate nelle sottocategorie di cui all’allegato “D” riguardanti i servizi medesimi.
5. Ai fini dell’iscrizione in più sottocategorie l’impresa deve disporre della somma delle dotazioni minime di veicoli e di personale previste per ciascuna di esse. Ai fini dell’iscrizione nelle sottocategorie di cui all’allegato “D”, Tab. D3 e Tab. D4, l’impresa deve disporre delle dotazioni minime di veicoli e di personale previste per una di esse nella classe maggiore richiesta.
6. L’iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani di cui al comma 1, in una determinata classe, ricomprende anche le attività di cui alla stessa classe o classe inferiore delle sottocategorie individuate all’allegato ”D”, fermo restando l’obbligo, per le imprese che intendono svolgere l’attività di cui al medesimo allegato, Tab. D6 e D7, di disporre delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale previsti.
7. L’impresa iscritta o che intende iscriversi in una determinata classe della categoria 1 per l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani di cui al comma 1, può iscriversi, se in possesso dei previsti requisiti, nelle classi superiori di una o più sottocategorie.
8. La dotazione minima di veicoli e personale per l’iscrizione nelle categorie 4 e 5 è determinata secondo i criteri stabiliti nell’allegato “E”.
Articolo 2 (Capacità finanziaria)
1. Il requisito di capacità finanziaria per l’iscrizione nelle categorie dalla 1 alla 5 si intende soddisfatto con un importo di euro novemila per il primo autoveicolo e di euro cinquemila per ogni veicolo aggiuntivo. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese autorizzate all’esercizio del credito secondo lo schema allegato sotto la lettera “F”.
2. Le imprese che hanno dimostrato il requisito di capacità finanziaria ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modifiche e integrazioni, comprovano il requisito di capacità finanziaria mediante attestazione dell’iscrizione a tale Albo.
Articolo 3 (Disposizioni transitorie e abrogazioni)
1. Le deliberazioni n. 1 del 30 gennaio 2003, n. 3 del 14 marzo 2012 e n. 6 del 12 dicembre 2012 sono abrogate.
2. Le iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5 effettuate alla data di entrata in vigore della presente deliberazione rimangono valide ed efficaci fino alla loro scadenza. Restano altresì valide le domande 3 d’iscrizione presentate fino alla data di entrata in vigore della presente deliberazione le quali sono istruite e deliberate ai sensi delle previgenti disposizioni. La presente deliberazione entra in vigore il 1° febbraio 2017.
Deliberazione ANGA 3 Novembre 2016