Decreto 25 maggio 2016 n. 183: SINP
Update 12 Febbraio 2018
Con il Decreto ministeriale n. 14 del 6 febbraio 2018 è stato costituito il tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP).
La costituzione è avvenuta ai sensi dell'art. 5 del Decreto 25 maggio 2016 n. 183, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.
I componenti del tavolo tecnico resteranno in carica per tre anni. (Fonte: MATT)
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Decreto 25 maggio 2016 n. 183: SINP
Pubblicato il Regolamento per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro nonché le regole per il trattamento dei dati di cui al D.Lgs. 81/2008.
Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «SINP», il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
b) «Enti», le amministrazioni che costituiscono il SINP: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, il Ministero dell’interno, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
Il SINP si basa sulla cooperazione applicativa tra gli enti indicati all’articolo 1, comma 1, lettera b) .
Il presente decreto definisce:
a) il funzionamento del SINP;
b) i fornitori e i fruitori di dati e di informazioni;
c) i dati del SINP e i relativi standard;
d) le regole tecniche finalizzate alla trasmissione informatica dei dati tra gli enti al fi ne di realizzare il SINP;
e) le regole per il trattamento dei dati nell’ambito del SINP;
f) le misure di sicurezza e le responsabilità nell’ambito del SINP.
Per quanto concerne il monitoraggio della produzione e della qualità dei dati contenuti nel SINP si applicano le regole adottate dall’INAIL che sono rese disponibili agli enti indicati all’articolo 1, comma 1, lettera b) .
Gli enti rendono disponibili i servizi informatici necessari per consentire la trasmissione all’INAIL dei dati che costituiscono il fl usso informativo del SINP, assicurando gli standard tecnici minimi stabiliti nel presente decreto.
Il SINP viene reso disponibile per ciascun ente attraverso un portale basato su un’infrastruttura dell’INAIL, con le modalità tecniche defi nite negli articoli 4, 6 e 7.
in allegato il Regolamento
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D.Lgs 81/2008 Art. 8.
Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
1. È istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.
2. Il Sistema informativo di cui al comma 1 è costituito dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dal [Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,] dal Ministero dell'interno, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'INAIL, dall'IPSEMA e dall'ISPESL, con il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).
Allo sviluppo del medesimo concorrono gli organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne.
3. L'INAIL garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP e, a tale fine, è titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati. Tali regole sono definite nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, e dei contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate le speciali modalità con le quali le forze armate, le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative. Per tale finalità è acquisita l'intesa dei Ministri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze.1
5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi informativi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6.
6. I contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare:
a) il quadro produttivo ed occupazionale;
b) il quadro dei rischi anche in un'ottica di genere;
c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici;
d) il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte;
e) il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte.
e-bis) i dati degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall'INAIL.
7. La diffusione delle informazioni specifiche è finalizzata al raggiungimento di obiettivi di conoscenza utili per le attività dei soggetti destinatari e degli enti utilizzatori. I dati sono resi disponibili ai diversi destinatari e resi pubblici nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
8. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate dalle amministrazioni di cui al comma 2 utilizzando le ordinarie risorse personali, economiche e strumentali in dotazione.
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