Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 41.965
/ Totale documenti scaricati: 28.008.416

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.965 *

/ Totale documenti scaricati: 28.008.416 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 41.965 *

/ Totale documenti scaricati: 28.008.416 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.965 *

/ Totale documenti scaricati: 28.008.416 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.965 *

/ Totale documenti scaricati: 28.008.416 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.965 *

/ Totale documenti scaricati: 28.008.416 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.965 *

/ Totale documenti scaricati: 28.008.416 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.965 *

/ Totale documenti scaricati: 28.008.416 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.965 *

/ Totale documenti scaricati: 28.008.416 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

Legge 12 agosto 2016 n. 170

ID 2961 | | Visite: 7072 | News generaliPermalink: https://www.certifico.com/id/2961

Legge 12 agosto 2016, n. 170: Legge di delegazione europea 2015

Prevista Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2015.

Con la Legge di delegazione europea 2015, Parlamento delega il Governo ad adottare decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B ed entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, anche disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in queste direttive europee, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Delega sul Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) n. 305/2011 CPR 

All'art. 9 il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di Delegazione, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio. 

In particolare: 

1. Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione
Istituzione di un Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, con compiti di coordinamento e di raccordo delle attività delle amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzione e di determinazione degli indirizzi volti ad assicurare l’uniformità e il controllo dell’attività di certifi cazione e di prova degli organismi notifi cati, e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di istituirlo;

2. Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB)
Costituzione di un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB) quale organismo di valutazione tecnica (TAB) ai sensi dell’articolo 29 del regolamento (UE) n. 305/2011, fissazione dei relativi princìpi di funzionamento e di organizzazione e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di costituirlo; d) individuazione presso il Ministero dello sviluppo economico del Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione, di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011, nonché determinazione delle modalità di collaborazione delle altre amministrazioni competenti, anche ai fi ni del rispetto dei termini di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo 10;

3. Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante
Individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi del capo VII del regolamento (UE) n. 305/2011;

4. Organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza
fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione, di cui all’articolo 40 del regolamento (UE) n. 305/2011, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi possano essere affidati mediante apposite convenzioni all’organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

5. Regime sanzionatorio
previsione di sanzioni penali o amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) n. 305/2011, conformemente alle previsioni dell’articolo 32, comma 1, lettera d) , e dell’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, tenendo in adeguata considerazione le attività rispettivamente svolte dagli operatori economici nelle diverse fasi della filiera e, in particolare, la loro effettiva capacità di incidere sugli aspetti relativi alle caratteristiche, alla qualità e alla sicurezza del prodotto, e individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato dei prodotti da costruzione ai sensi del capo VIII del regolamento (UE) n. 305/2011;

Entra in vigore: 16 settembre


Art. 9 Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell’economia e delle finanze e dell’interno, con le procedure di cui all’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fi ssa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) fissazione dei criteri per la nomina dei rappresentanti dell’Italia in seno al comitato di cui all’articolo 64 del regolamento (UE) n. 305/2011 e al gruppo di cui all’articolo 55 del regolamento (UE) n. 305/2011;

b) istituzione di un Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, con compiti di coordinamento e di raccordo delle attività delle amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzione e di determinazione degli indirizzi volti ad assicurare l’uniformità e il controllo dell’attività di certifi cazione e di prova degli organismi notifi cati, e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di istituirlo;

c) costituzione di un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB) quale organismo di valutazione tecnica (TAB) ai sensi dell’articolo 29 del regolamento (UE) n. 305/2011, fissazione dei relativi princìpi di funzionamento e di organizzazione e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di costituirlo; 

d) individuazione presso il Ministero dello sviluppo economico del Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione, di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011, nonché determinazione delle modalità di collaborazione delle altre amministrazioni competenti, anche ai fini del rispetto dei termini di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo 10;

e) individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi del capo VII del regolamento (UE) n. 305/2011;

f) fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifi ca della costanza della prestazione, di cui all’articolo 40 del regolamento (UE) n. 305/2011, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi possano essere affidati mediante apposite convenzioni all’organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

g) previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all’attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011, conformemente al comma 4 dell’articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

h) previsione di sanzioni penali o amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) n. 305/2011, conformemente alle previsioni dell’articolo 32, comma 1, lettera d) , e dell’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, tenendo in adeguata considerazione le attività rispettivamente svolte dagli operatori economici nelle diverse fasi della filiera e, in particolare, la loro effettiva capacità di incidere sugli aspetti relativi alle caratteristiche, alla qualità e alla sicurezza del prodotto, e individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato dei prodotti da costruzione ai sensi del capo VIII del regolamento (UE) n. 305/2011;

i) abrogazione espressa delle disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con i decreti legislativi di cui al comma 1;

l) salvaguardia della possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 con successivo regolamento governativo, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non riservate alla legge e già disciplinate mediante regolamenti.

3. Ai componenti degli organismi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati, fatta eccezione per i costi di missione, che restano a carico dell’amministrazione di appartenenza.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.

5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e fi nanziarie disponibili a legislazione vigente.

Attuata con il Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106
....

Art. 17. Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera


1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, il Governo provvede anche al riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, nel quale è compresa la disciplina degli impianti di combustione medi. Nell’esercizio della delega, il Governo osserva i princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, nonché i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) aggiornare la disciplina generale relativa agli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, mediante la modifica e l’integrazione delle disposizioni della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riferite a tali stabilimenti per quanto riguarda l’installazione e l’esercizio, le procedure autorizzative, la determinazione dei valori limite di emissione, i controlli e le azioni conseguenti ai controlli;
b) razionalizzare le procedure autorizzative per gli stabilimenti di cui alla lettera a), anche al fine di garantire il coordinamento con la normativa vigente in materia di autorizzazione unica ambientale;
c) aggiornare l’allegato I alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riducendo i vigenti valori limite di emissione alla luce delle migliori tecnologie disponibili, con priorità per gli impianti di combustione e per la classificazione delle sostanze inquinanti;
d) riconoscere agli impianti di combustione medi esistenti un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi sul piano tecnico alle nuove prescrizioni;
e) aggiornare il sistema delle sanzioni penali e amministrative previsto dalla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformità alle disposizioni dell’articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in modo da assicurare l’effettività, la proporzionalità e la dissuasività delle misure sanzionatorie relative agli stabilimenti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, tenendo conto delle sanzioni previste per violazioni di analoga natura commesse nell’esercizio degli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, nonché dello specifico impatto emissivo degli stabilimenti da disciplinare.

2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

Attuata con il D.Lgs. n. 183 del 15 Novembre 2017

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (LEGGE 12 agosto 2016 n. 170.pdf)Legge 12 agosto 2016 n. 170
Legge di delegazione europea 2015
IT1860 kB1200

Tags: Marcatura CE Regolamento CPR

Ultimi inseriti

Gen 21, 2025 102

Rettifica regolamento (UE) 2024/1157 - 21.01.2025

Rettifica regolamento (UE) 2024/1157 - 21.01.2025 ID 23333 | 21.01.2025 Rettifica del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento… Leggi tutto
Gen 20, 2025 87

Circolare MIT Prot. n. 1078 del 17.01.2025

Circolare MIT Prot n. 1078 del 17.01.2025 / Chiarimenti e indicazioni operative mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza unità da diporto ID 23331 | 20.01.2025 / In allegato Chiarimenti e indicazioni operative sui mezzi di salvataggio e sulle dotazioni di sicurezza delle unità da diporto, a… Leggi tutto
Gen 20, 2025 77

Decreto Legislativo 27 dicembre 2024 n. 219

in News
Decreto Legislativo 27 dicembre 2024 n. 219 / Albo nazionale attività commerciali, botteghe ed esercizi pubblici valorizzati ID 23330 | 20.01.2025 Decreto Legislativo 27 dicembre 2024 n. 219Costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi… Leggi tutto
Gen 20, 2025 136

Regolamento (CE) n. 2245/2002

in News
Regolamento (CE) n. 2245/2002 ID 23328 | 20.01.2025 Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari GU L 341/28 del 17.12.2002 Entrata in vigore: 24.12.2002 ... In… Leggi tutto
Gen 20, 2025 132

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/73

in News
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/73 ID 23327 | 20.01.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/73 della Commissione, del 17 gennaio 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 2245/2002 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari GU L… Leggi tutto
RID 2025
Gen 19, 2025 128

RID 2025

International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID) - OTIF 2025 ID 23326 | 19.01.2025 / Attached The 2025 edition of the Regulation concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID) is online on the website of the Intergovernmental Organisation for International Carriage by… Leggi tutto
Gen 19, 2025 93

Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75

in News
Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75 ID 23325 | 19.01.2025 Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h),… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

ISO 20553 2025
Gen 17, 2025 112

ISO 20553:2025

ISO 20553:2025 ID 23316 | 17.01.2025 / Preview attached ISO 20553:2025Radiation protection - Monitoring of workers occupationally exposed to a risk of internal contamination with radioactive material This document specifies the minimum requirements for the design of programmes to monitor workers… Leggi tutto
ISO 18436 6 2021  Requirements for certification of personnel Part 6
Gen 16, 2025 127

ISO 18436-6:2021- Requirements for certification of personnel Part 6

ISO 18436-6:2021: Requirements for certification of personnel Part 6: Acoustic emission ID 23310 | 16.01.2025 / Preview attached ISO 18436-6:2021 Condition monitoring and diagnostics of machines - Requirements for certification of personnel Part 6: Acoustic emission This document specifies the… Leggi tutto