Validazione Buone Prassi: valenza e "contra legem"
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Validazione Buone Prassi: valenza e "contra legem"
Il Tribunale di Roma fa il punto sulla validazione delle “buone prassi”
Le Buone Prassi sono definite dall'Art. 2 comma v del d.lgs. n. 81/2008 come:
«buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6 (Vedi Allegato), previa istruttoria tecnica dell’INAIL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione.
Validazione delle Buone Prassi Commissione consultiva permanente
Il Tribunale di Roma ha stabilito che l’atto di validazione delle buone prassi da parte della competente Commissione (art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008) “non ha valenza autoritativa e, come tale non è in grado di incidere sui diritti dei lavoratori”, sicché “il comportamento adottato da ogni singola impresa potrà sempre essere sindacabile dinanzi al giudice che, se accerterà comportamenti (…) difformi dalle disposizioni di legge in materia di sicurezza del lavoro e in violazione dei diritti dei lavoratori, sanzionerà siffatti comportamenti”.
L’atto di validazione della buona prassi rimarrebbe, pertanto, “privo di effetti se contra legem”.
In pratica, nella sostanza, la decisione del Giudice afferma che la validazione come “buona prassi”, dovendosi la conformità a tale legislazione, ed in genere ai diritti dei lavoratori, deve essere valutata volta a volta.
Nonostante la sua validazione come “buona prassi”, questa deve essere verificata in ogni singola situazione come conforme a legge e non lesiva dei diritti dei lavoratori.
La decisione del Tribunale di Roma, rimettendo ordine nel “sistema delle fonti” normative in una materia tanto delicata come quella della salute e sicurezza dei lavoratori, merita ampia diffusione in quanto costituisce un autorevole e convincente “precedente” giudiziario che dovrà essere tenuto presente in tutte le sedi, comprese quelle di eventuali future “validazione” di buone prassi che – ictu oculi (come nel caso in questione) – si pongano in contrasto con i diritti dei lavoratori sanciti dalle normative di legge.
In questo modo si potrà evitare – preventivamente - di adottare validazioni di “buone prassi” che in realtà sono “contra legem” e pertanto sanzionabili davanti al giudice del lavoro.
C'è inoltre da prendere in considerazione l'Art. 302 bis del d.lgs. n. 81/2008, relativo al potere di disposizione degli organi di vigilanza sulle "Buone Prassi":
1. Gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell’applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la non corretta adozione, e salvo che il fatto non costituisca reato.
Fonti:
1. Parere dell'Ufficio Giuridico Cgil sulla sentenza relativa alla videosorveglianza (Baratteri di Brescia) - Allegato
2. Consiglio di Stato, Sez. 6, 08 luglio 2011, n. 4105 - Verbale di prescrizione in materia di sicurezza sul lavoro