Fascicolo tecnico antincendio resistenza al fuoco: circolare VVF
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Fascicolo tecnico antincendio resistenza al fuoco: circolare VVF
Circolare 7765 del 21 giugno 2016
La presente circolare ha il duplice obiettivo di chiarire 2 aspetti:
1. i casi in cui va previsto il fascicolo tecnico da parte del produttore;
2. la modalità di predisposizione della stesso.
Fascicolo tecnico non necessario se il prodotto è marcato CE ai sensi CPR- Regolamento UE n.305/2011
Quanto al prima aspetto, legato all'obbligo di predisposizione, si specifica che le disposizioni citate in premessa non sono in contrasto con la disciplina più ampia dettata dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR- Regolamento UE n.305/2011): in caso di prodotti marcati CE ai sensi del citato CPR, infatti, il fascicolo tecnico non è necessario.
Tuttavia, si specifica, quando l'applicazione estesa è intesa per essere utilizzata ai fini della marcatura CE, l'intervento di un Organismo Notificato è obbligatorio.
In tale eventualità, occorre evidentemente osservare integralmente le disposizioni comunitarie vigenti, ivi incluse quelle comprese nella norma UNI EN 15725 "Rapporti di applicazione estesa delle prestazioni al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione" che, al punta 5.3.1, recita:
L'applicazione estesa deve essere assicurata dal laboratorio che ha prodotto lo specifico test al fuoco. Se i risultati di prova saranno utilizzati da più di un laboratorio, allora l'applicazione estesa sarà assicurata da uno di questi laboratori che si consulterà con gli altri laboratori.
NOTA
Quando l'applicazione estesa è intesa per essere utilizzata ai fini della marcatura CE, l'intervento di un Organismo Notificato è obbligatorio.
Quanto alla modalità di predisposizione, si chiarisce che il fascicolo può essere fondato su norme EXAP(*) o non.
In caso di ricorso a norme EXAP(*) previste per garantire la classe di resistenza al fuoco nel campo di applicazione estesa, il relativo rapporto di classificazione, predisposto in accordo con la
citata norme EN 15725, costituisce elemento fondamentale del fascicolo tecnico: recando già gli elaborati grafici del campione ed i criteri di estensione, il fascicolo sara quindi completato dal parere tecnico positivo del laboratorio che firma il rapporto di classificazione estesa.
In caso di ricorso a norme non EXAP(*), fattispecie possibile solo in assenza delle stesse, vanno applicate le disposizioni ministeriali citate in premessa. Esse differiscono per le modalità di espressione del parere tecnico positivo all'estensione che, come appresso specificate, e formulato:
- o da parte del laboratorio di prova che ha prodotto il rapporto di classificazione su campioni standard in caso di applicazione del DM 16/2/2007;
- o da parte di un laboratorio di prova in caso di applicazione del DM 3/8/2015.
In tale ipotesi, il laboratorio di prova deve essere autorizzato ad effettuare tutti i test standard a supporto del parere tecnico.
In ultimo, si chiarisce che la relazione tecnica prevista ai fini della predisposizione del fascicolo tecnico può essere firmata anche da un professionista abilitato del laboratorio di prova, purché
operante nell'ambito delle proprie competenze professionali. In questa caso residuale none necessaria alcun parere tecnico positivo dell'estensione da parte del laboratorio.
Si allega lo schema che riassume quanta descritto. em>DM 16/2/2007
...
Il «campo di applicazione diretta del risultato di prova» è l'ambito, previsto dallo specifico metodo di prova e riportato nel rapporto di classificazione, delle limitazioni d'uso e delle possibili modifiche apportabili al campione che ha superato la prova, tali da non richiedere ulteriori valutazioni, calcoli o approvazioni per l'attribuzione del risultato conseguito.
Il «campo di applicazione estesa del risultato di prova» è l'ambito, non compreso tra quelli previsti al precedente comma, definito da specifiche norme di estensione.
....
< (*)Le norme EXAP (EXtended APplications) sono il gruppo di norme per ottenere il c.d. Extended Application Report: questo consentirà ai produttori di sfruttare tutta la propria gamma di certificazioni ed esperienze.
In alcuni casi le EXAP, che sono state sviluppate da gruppi di lavoro composti da esperti europei, sono già norme EN; altre EXAP sono invece in corso di pubblicazione o di sviluppo.
Collegati
Decreto 3 agosto 2015: Pubblicato il Testo Unico di Prevenzione Incendi (RTO)
Decreto 16 febbraio 2007
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