Decreto 26 maggio 2016
Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
Le presenti linee guida forniscono indirizzi e criteri per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifi uti urbani e assimilati raggiunta in ciascun comune, al fi ne di uniformare, sull’intero territorio nazionale, il metodo di calcolo della stessa.
I contenuti delle linee guida sono da intendersi come disposizioni alle quali le singole regioni si attengono nella formulazione del proprio metodo per calcolare e verificare le percentuali di raccolta differenziata ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla norma nazionale vigente.
Il principio alla base del documento risiede anche nella necessità di creare un complesso di raccomandazioni tecniche, da applicarsi in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, al fi ne di rendere confrontabili, sia a livello temporale che spaziale, i dati afferenti a diversi contesti territoriali.
Per raccolta differenziata ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, comma 1, lettera p) , si intende «La raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separatamente in base al tipo ed alla natura al fine di facilitarne il trattamento specifico».
La raccolta differenziata rappresenta lo strumento cardine dell’economia circolare, perché raccogliendo le singole frazioni in modo separato si contribuisce alla riduzione della pericolosità dei rifi uti, si favorisce il trattamento specifico e la valorizzazione dei rifiuti che diventano risorse e, quindi, un’opportunità di sviluppo economico per il Paese, riducendo al contempo l’impatto complessivo sulla salute e sull’ambiente.
In questo modo, la raccolta differenziata diventa un’attività propedeutica e necessaria alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, che permettono e favoriscono il risparmio di risorse vergini.
Il decreto legislativo n. 152/2006 all’art. 205 individua i seguenti obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere in ogni ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero in ogni comune:
- almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006;
- almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008;
- almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012.
L’art. 1, comma 1108 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 ha disposto che «Al fine di realizzare rilevanti risparmi di spesa ed una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla gestione dei rifiuti solidi urbani, la Regione, previa diffida, provvede tramite un commissario ad acta a garantire il governo della gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale con riferimento a quegli ambiti territoriali ottimali all’interno dei quali non sia assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime:
a) almeno il quaranta per cento entro il 31 dicembre 2007;
b) almeno il cinquanta per cento entro il 31 dicembre 2009;
c) almeno il sessanta per cento entro il 31 dicembre 2011.»
GU n°146 del 24 Giugno 2016