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Decisione (UE) 2026/2402

Decisione (UE) 2026/2402 / Modifica Decisione (UE) 2015/1814

ID 27380 | 28 Ottobre 2026 / Allegato

Decisione (UE) 2026/2402 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2026, che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda la riserva stabilizzatrice del mercato per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori 

PE/47/2026/REV/1

GU L 2026/2402 del 28.10.2026

Entrata in vigore: 17.11.2026

________

Articolo 1 Modifiche della decisione (UE) 2015/1814

La decisione (UE) 2015/1814 è così modificata:

1) l'articolo 1 bis è così modificato:

a) al paragrafo 3, la seconda frase è soppressa;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La Commissione pubblica il numero totale di quote in circolazione ogni anno di cui al capo IV bis delladirettiva 2003/87/CE, entro il 1° giugno dell'anno successivo, separatamente dal numero di quote in circolazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della presente decisione. Il numero totale di quote in circolazione a norma del presente articolo in un determinato anno è il numero cumulativo di quote di cui al capo summenzionato rilasciate, meno le tonnellate cumulative di emissioni verificate di cui a tale capo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e il 31 dicembre dello stesso determinato anno e le quote di cui a tale capo cancellate a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE. La prima pubblicazione ha luogo entro il 1° giugno 2028.»;
c) al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:
«In un determinato anno, se il numero totale di quote in circolazione è compreso tra 210 e 260 milioni, sono svincolate quote supplementari dalla riserva. Il quantitativo supplementare è calcolato sottraendo a 100 milioni di quote il doppio della differenza tra il numero totale di quote in circolazione e 210 milioni. Tale quantitativo supplementare così calcolato è aggiunto alla quantità di quote che gli Stati membri devono mettere all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE a decorrere dal 1o settembre di tale anno.»;
d) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. I volumi da svincolare dalla riserva a norma dell'articolo 30 nonies della direttiva 2003/87/CE sono aggiunti alla quantità di quote di cui al capo IV bis di tale direttiva che gli Stati membri devono mettere all'asta a norma dell'articolo 30 quinquies della stessa. Nel caso in cui tali quote siano svincolate dalla riserva a norma dell'articolo 30 nonies, paragrafo 2, della direttiva direttiva 2003/87/CE, sono aggiunti al quantitativo da svincolare dalla riserva 20 milioni di quote in più. I volumi da svincolare dalla riserva sono distribuiti uniformemente per un periodo di tre mesi, a decorrere al più tardi da due mesi dalla data in cui sono state soddisfatte le condizioni in linea con la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma dell'articolo 30 nonies, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE.»;

2) all'articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente:

«Per quanto riguarda l'articolo 1 bis, il riesame di cui al primo comma del presente articolo prende in considerazione il numero di quote rimanenti tenendo conto sia dell'integrità ambientale che dell'equità sociale.».

Articolo 2 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

[...]

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