Informazione tecnica HSE

~ 2000 / 2026 ~

// Documenti disponibili n: 49.696
// Documenti scaricati n: 43.060.747
// Newsletter n: 4773

Featured

Regolamento delegato (UE) 2026/1770 

Regolamento delegato (UE) 2026/1770 / Deroghe rimovibilità e sostituibilità batterie portatili

Regolamento delegato (UE) 2026/1770 / Deroghe rimovibilità e sostituibilità batterie portatili

ID 27347 | 22 Ottobre 2026 / Allegato

Regolamento delegato (UE) 2026/1770 
della Commissione, del 14 luglio 2026, che integra il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le deroghe alla rimovibilità e alla sostituibilità delle batterie portatili

C/2026/5031

GU L 2026/1770 del 22.10.2026    

Entrata in vigore: 11.11.2026

________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE, in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 11 del regolamento (UE) 2023/1542 stabilisce requisiti generici per la rimovibilità e la sostituibilità da parte dell’utilizzatore finale delle batterie portatili incorporate nei prodotti immessi sul mercato, ma comprende anche un elenco di deroghe per determinati prodotti per i quali le batterie portatili devono essere rese rimovibili e sostituibili solo da professionisti indipendenti, anziché dagli utilizzatori finali.

(2) È necessario includere determinati dispositivi indossabili nell’ambito di applicazione della deroga già concessa agli apparecchi funzionanti in ambienti umidi al fine di garantire la certezza del diritto. I dispositivi indossabili sono dispositivi elettronici portatili indossati sul corpo e spesso dotati di sensori e di connettività per la raccolta e la trasmissione di dati. L’utilizzo di questi dispositivi è aumentato in modo significativo dall’adozione del regolamento (UE) 2023/1542 a oggi. Sono un esempio di dispositivi indossabili gli smartwatch, i dispositivi di tracciamento dell’attività fisica, gli occhiali smart o altri dispositivi elettronici integrati negli indumenti e in altri accessori. Gli orientamenti contenuti nella comunicazione C/2025/214 della Commissione forniscono indicazioni su cosa si intende per apparecchi funzionanti in ambienti umidi.

(3) La miniaturizzazione dei dispositivi indossabili e delle batterie portatili che li alimentano può determinare situazioni in cui la batteria è incapsulata in modo così saldo nell’alloggiamento che la rimozione può generare un rischio non trascurabile di danneggiamento o perforazione della batteria. Se la natura del prodotto ne ostacola la nuova progettazione (per via di considerazioni anatomiche o ergonomiche), è giustificato che tali batterie di piccole dimensioni siano rimovibili e sostituibili solo da professionisti indipendenti.

(4) Il regolamento (UE) 2025/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce che, a decorrere dal 1° agosto 2030, i giocattoli elettrici con batterie che costituiscono piccole parti debbano essere progettati in modo da assicurare che si possa accedere alla batteria solo ricorrendo a un utensile e che, se le dimensioni o la natura del giocattolo lo richiedono, possa invece essere resa inaccessibile una batteria ricaricabile, che risulti rimovibile o sostituibile solo da professionisti indipendenti. Fino a tale data è opportuno prevedere una deroga temporanea a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1542.

(5) Nel caso di termometri wireless a sonda progettati specificamente per il contatto con gli alimenti, si ritiene che la rimovibilità delle batterie portatili da parte dell’utilizzatore finale rappresenterebbe un notevole rischio per la sicurezza degli utilizzatori finali durante il normale funzionamento nel caso in cui la sigillatura della sonda fosse danneggiata e le sostanze chimiche fuoriuscite dalla batteria contaminassero gli alimenti.

(6) I prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 1 della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sono specificamente progettati per funzionare in ambienti potenzialmente esplosivi. La rimovibilità da parte dell’utilizzatore finale di qualsiasi batteria portatile contenuta in tali prodotti potrebbe comportare una violazione dei requisiti di sicurezza degli utilizzatori previsti da tale direttiva.

(7) I sistemi di somministrazione indossabili incorporano batterie portatili di piccole dimensioni per somministrare medicinali per via sottocutanea. La rimovibilità di tali batterie da parte dell’utilizzatore finale potrebbe comportare un funzionamento improprio del dispositivo e una somministrazione erronea del medicinale, il che potrebbe costituire un rischio per la sicurezza dell’utilizzatore.

(8) I dispositivi telematici destinati a essere installati sul tetto di macchinari per l’agricoltura e l’edilizia e progettati per essere esposti a forti vibrazioni, polvere e condizioni di umidità durante il normale uso sono generalmente sottoposti a manutenzione da personale certificato che ha accesso alla formazione e agli strumenti necessari. Pertanto la rimovibilità da parte dell’utilizzatore finale delle batterie portatili incorporate in tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la sicurezza degli utilizzatori finali.

(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/1542,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1542 è sostituito dal seguente:

«2. In deroga al paragrafo 1, i seguenti prodotti che incorporano batterie portatili possono essere progettati in modo tale da rendere la batteria rimovibile e sostituibile solo a cura di professionisti indipendenti:

a) apparecchi, compresi i dispositivi indossabili, specificamente progettati per funzionare principalmente in un ambiente periodicamente soggetto a spruzzi d’acqua, flussi d’acqua o immersione in acqua, e destinati a essere lavabili o risciacquabili;

b) dispositivi medici professionali per imaging e radioterapia, quali definiti all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2017/745, e dispositivi medico-diagnostici in vitro, quali definiti all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/746;

c) dispositivi indossabili la cui sicurezza, durabilità o resistenza all’acqua possono essere compromesse dall’accesso dell’utilizzatore alla batteria e che:

i) per natura, dimensioni o forma sono considerati troppo piccoli per consentire all’utilizzatore finale di sostituire la batteria in modo adeguato e sicuro; oppure

ii) si avvalgono di un alloggiamento compatto e sigillato per mantenere l’integrità funzionale, compresa la protezione contro la polvere e gli urti;

d) fino al 31 luglio 2030, giocattoli elettrici che incorporano batterie ricaricabili se, a causa della natura o delle dimensioni del giocattolo, la deroga è necessaria per garantire la sicurezza del giocattolo quando è utilizzato conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2009/48/CE;

e) termometri wireless a sonda progettati specificamente per il contatto con gli alimenti durante i processi di preparazione degli alimenti;

f) prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 1 della direttiva 2014/34/UE;

g) sistemi di somministrazione indossabili specificamente progettati per la somministrazione sottocutanea di medicinali;

h) dispositivi telematici destinati a essere installati sul tetto di macchinari per l’agricoltura e l’edilizia e progettati per essere esposti a forti vibrazioni, polvere e condizioni di umidità durante l’uso previsto.

Le deroghe di cui alle lettere a), c), d), e), f), g) e h) del presente paragrafo si applicano solo qualora siano necessarie per garantire la sicurezza dell’utilizzatore e dell’apparecchio.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

[...]

Collegati

Allegati
Allegati
Descrizione Lingua Dimensioni Downloads
Scarica il file (Regolamento delegato (UE) 2026/1770) IT 699 kB 3

Articoli correlati Ambiente

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
Sede: Via Madonna Alta 138/A - 06128 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: 800 14 47 46

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024