Interpello ambientale 20.10.2026
Oggetto: Interpello ex art. 3-septies del decreto legislativo n. 152 del 2006 presentato dalla Provincia di Taranto sulla gestione dei rifiuti decadenti da operazioni di recupero di cui all’allegato C, Parte Quarta, del medesimo decreto legislativo.
Quesito
Con istanza di interpello ex art. 3-septies del decreto legislativo n. 152 del 2006, la Provincia di Taranto (prot. n. 141525 del 3 luglio 2026) ha richiesto alcuni chiarimenti sulle modalità di gestione dei rifiuti decadenti da operazioni di recupero di cui all’Allegato C alla Parte Quarta del medesimo decreto legislativo, anche alla luce di precedenti orientamenti ministeriali (interpelli della Provincia di Viterbo, R.U. n. 43443 del 6 marzo 2024, e della Regione Lazio, R.U. nn. 131178 del 16 luglio 2024 e 79776 del 29 aprile 2025), formulando in particolare i seguenti quesiti:
1. con riferimento agli impianti di autodemolizione, si chiede “se i trattamenti meccanici previsti sui codici E.E.R. prodotti (disassemblaggio RAEE, triturazione plastica, ecc…) debbano essere codificati come una continuazione dell’operazione R12 prevista a monte sul codice E.E.R. 16.01.04* “Veicolo fuori uso” oppure se tali attività, esercite su differenti tipologie di rifiuti, costituiscano autonome operazioni preliminari di recupero da autorizzare, indipendentemente dalla precedente operazione R12;
2. per gli impianti di recupero autorizzati alle operazioni R13-R3 o R13-R5 che producono, oltre al materiale recuperato, rifiuti (scarti) identificati con il codice 19.12.XX, si chiede “se i codici E.E.R. predetti, decadenti da operazioni di recupero definitivo (R3 o R5), debbano essere inviati a impianti terzi autorizzati a un’operazione da R1 a R11 oppure da R1 a R12”;
3. ove, nell’ambito del ciclo produttivo finalizzato al conseguimento della cessazione della qualifica di rifiuto, ex articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, si generino delle non conformità in conseguenza delle quali il gestore identifichi il rifiuto derivante dal processo con il codice E.E.R. 19.12.XX, si chiede “se le non conformità predette possano essere sottoposte a nuove operazioni di recupero presso impianti terzi, nell’ottica di minimizzare i conferimenti in discarica”.
Riferimenti normativi
Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta il quadro normativo applicabile riassunto come segue:
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, in particolare art. 3-septies e Parte IV, artt. 179, 184-ter e Allegato C;
- decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”.
Considerazioni del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica
In relazione al quadro normativo sopra richiamato e alla luce dell’istruttoria tecnica condotta nonché del parere tecnico fornito dall’ISPRA, richiesto con nota prot. n. 156166 del 21 luglio 2026 e acquisito con nota prot. n. 206336 del 5 ottobre 2026, si rappresenta quanto segue.
Con riferimento al primo quesito si ritiene che lo stesso possa trovare risposta negli orientamenti già espressi da questo Ministero così come riportati, da ultimo, nel riscontro all’interpello della Regione Calabria di cui alla nota prot. 173448 del 12 agosto 20261, intervenuto successivamente alla presentazione dell’istanza in oggetto, ai cui contenuti si rimanda integralmente. In tale occasione, infatti, sono stati approfonditi ulteriormente gli aspetti relativi alle modalità di deposito dei rifiuti e alle operazioni successive ad altre operazioni di recupero diverse da R12, ovvero è stato precisato che “il deposito dei rifiuti decadenti dall’operazione R12, in attesa del loro avvio a successivo impianto, debba essere disciplinato nell’ambito del titolo autorizzativo quale modalità gestionale connessa e funzionale all’operazione di trattamento autorizzata, e non quale autonoma operazione codificata, nei casi in cui la normativa non consenta di ricondurre tale deposito a una specifica operazione di recupero o smaltimento prevista dagli allegati B e C alla Parte IV del D.lgs. n. 152 del 2006”. Nel medesimo chiarimento è stato altresì affermato che “per gli output derivanti da operazioni diverse da R12, l’eventuale ricorso a operazioni di stoccaggio codificate dovrà essere valutato alla luce della concreta destinazione del rifiuto, della natura dell’operazione già svolta, della sequenza gestionale autorizzata e della coerenza con le definizioni degli allegati B e C alla Parte IV del D.lgs. n. 152 del 2006. Resta comunque ferma la necessità che l’autorità competente disciplini espressamente nell’autorizzazione le modalità di permanenza degli output in impianto, evitando soluzioni meramente formali che determinino duplicazioni improprie di operazioni di stoccaggio o passaggi non coerenti con la funzione delle operazioni autorizzate”. Pertanto, le modalità gestionali successive alle operazioni R12 dovranno essere valutate dall’autorità competente alla luce della effettiva funzionalità delle stesse ai fini del processo di recupero e disciplinate dalla stessa autorità nell’ambito del titolo autorizzativo, valutando se sia più appropriato ricomprendere talune operazioni nell’ambito di una prosecuzione dell’operazione R12 o se le stesse si configurino come fase di una successiva operazione da R1 a R11.
Le considerazioni sopra esposte possono essere ritenute valide anche con riguardo al secondo quesito: ferme restando le attribuzioni dell’autorità competente al rilascio del titolo autorizzativo circa la valutazione delle diverse fasi necessarie al processo di recupero da autorizzare, non sussiste alcuna preclusione nella possibilità di avviare i rifiuti esitanti dalle operazioni R3 e R5, citati nell’istanza, a successive operazioni di recupero presso impianti terzi, siano esse codificate ai sensi dell’Allegato C alla Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006.
In coerenza con quanto sopra affermato e in riferimento al terzo quesito, si ritiene che le medesime conclusioni possano trovare applicazione anche ai materiali risultati non conformi all’esito di un processo finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto. Il mancato rispetto delle condizioni previste dall’articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, come declinate dalla specifica disciplina regolamentare o dall’autorizzazione ai sensi del comma 3 del suddetto articolo, impedisce, infatti, l’acquisizione dello status di prodotto, con la conseguenza che tali materiali continuano a essere qualificati come rifiuti. Conseguentemente, non sussiste una preclusione generale al loro avvio a successive operazioni di recupero presso impianti terzi. Tale possibilità presuppone però la corretta caratterizzazione e classificazione dei rifiuti, l’attribuzione del pertinente codice dell’elenco europeo e la verifica che l’impianto destinatario sia autorizzato a riceverli e a sottoporli al trattamento. Solo qualora non risultino praticabili operazioni di recupero, il rifiuto potrà essere destinato allo smaltimento, nel rispetto della gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 179 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e del principio generale di riduzione dei conferimenti in discarica, in previsione anche di quanto disposto all’articolo 5, comma 4-bis del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.
[...] Segue in allegato