
Nota DCPREV Prot. n. 22572 del 15 Ottobre 2026 / Attestazione esperienza professionale tecnici antincendio - in esonero frequenza corso di formazione (Caso 2)
ID 27319 | 17 Ottobre 2026 / Allegato
D.M. 1° settembre 2021 e ss.mm.ii. Qualificazione dei tecnici manutentori antincendio. Caso 2. Attestazione dell’esperienza professionale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
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Il D.M. 1° settembre 2021, allegato II, punto 1, comma 5, come sostituito dal D.M. 13 settembre 2024, esonera dalla frequenza del corso di formazione i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto, 25 settembre 2022, svolgevano attività di manutenzione o controllo periodico da almeno tre anni.
Tali soggetti sono ammessi alla valutazione di cui al punto 4, comma 4, del medesimo allegato (Caso 2), secondo le istruzioni applicative impartite con la nota prot. n. DCPREV 19631 del 3 dicembre 2024. In via ordinaria, il requisito è comprovato mediante il curriculum vitae corredato dell’attestazione di servizio rilasciata dall’impresa o dalle imprese presso cui l’attività è stata svolta.
Ai sensi dell’articolo 47, commi 1 e 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l’attestazione di servizio può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal candidato, senza necessità di motivare il ricorso a tale strumento.
La dichiarazione sostitutiva deve contenere gli elementi necessari a individuare l’attività svolta e a consentire la verifica del requisito, con riferimento allo specifico presidio oggetto d’esame e l'indicazione dei periodi lavorativi svolti entro il 25 settembre 2022 utili a comprovare la maturazione del triennio per lo specifico presidio oggetto d'esame.
Essa è sottoscritta e presentata secondo le modalità di cui all’articolo 38 del citato decreto ed è allegata all’istanza, tramite il portale, in luogo dell’attestazione di servizio.
Resta fermo l’obbligo di allegare il curriculum vitae. Sulle dichiarazioni sostitutive codeste Direzioni effettuano i controlli di cui all’articolo 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, anche a campione in misura proporzionale al rischio e nei casi di ragionevole dubbio.
Gli Uffici in indirizzo cureranno l’uniforme applicazione delle presenti indicazioni nelle istruttorie di rispettiva competenza.
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