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Circolare Min. Interno Prot. n. 26854 del 24 settembre 2026

Circolare Min. Interno Prot. n. 26854 del 24 settembre 2026 / Accertamento violazione assicurazione veicolo e conduzione presso il luogo di custodia

ID 27271 | 11.10.2026 / Allegato

OGGETTO: Circolare n. 4054/2024 dell’8 febbraio 2024 relativa alle modifiche normative apportate dal d.lgs. n. 184/2023 alla disciplina sull’assicurazione dei veicoli. Esito giudizi amministrativi.
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Nell’ambito dei ricorsi presentati avverso la circolare n. 300/STRAD/1/0000004054.U/2024 del 8 febbraio 2024, inerente alle modifiche della disciplina dell’assicurazione dei veicoli, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio  aveva disposto la sospensione della predetta circolare, limitatamente alla parte in cui a pagina 7, nella nota n. 21 si prevede che “(…) appare legittimo che il veicolo sequestrato perché privo di copertura assicurativa possa essere condotto nel luogo scelto per la custodia dallo stesso conducente, su percorso espressamente indicato dall’organo accertatore, qualora non vi siano motivi ostativi”.

Per tale motivo, era stata emanata la circolare n. 16119/2024 del 24 maggio 2024 nella quale era stato disposto che, nelle more della definizione dei ricorsi, in caso di sequestro di un veicolo privo di assicurazione, il trasporto presso il luogo di custodia doveva avvenire, a spese del custode, attraverso un mezzo idoneo per il trasporto dei veicoli.

Successivamente, le sentenze con le quali il Tribunale amministrativo aveva dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili sono state oggetto di appello al Consiglio di Stato che, lo scorso 3 agosto, si è pronunciato con due provvedimenti di respingimento, confermando definitivamente la legittimità delle indicazioni contenute nella circolare impugnata.

Tanto premesso, nel revocare il contenuto della citata circolare n. 16119/2024 del 24 maggio 2024, si precisa che, in caso di applicazione del sequestro amministrativo a seguito di accertamento della violazione dell’art. 193 cds, l’interessato può condurre il veicolo presso il luogo di custodia, senza l’obbligo di servirsi di un carro soccorso, salvo che non ricorrano motivi ostativi .
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