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Regolamento (UE) 2026/2108
Regolamento (UE) 2026/2108 / Nuovo Codice doganale dell'Unione
ID 27227 | 05 Ottobre 2026 / Allegato
Regolamento (UE) 2026/2108
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2026, che istituisce il Codice doganale dell'Unione e l'Autorità doganale dell'Unione europea e abroga il regolamento (UE) n. 952/2013
GU L 2026/2108 del 19.9.2026
Entrata in vigore: 20.09.2026
Il presente regolamento si applica dal 21 settembre 2027.
Disposizioni in deroga
Le seguenti disposizioni si applicano dalla data di entrata in vigore del presente regolamento:
a) l’articolo 5, punti 15), 16), 44) e 78);
b) l’articolo 20, eccetto i paragrafi 1, 2 e 4;
c) gli articoli da 35 a 39 e l’articolo 51;
d) l’articolo 41, paragrafo 10;
e) l’articolo 85, paragrafo 2;
f) l’articolo 175 e l’articolo 179, paragrafo 4;
g) l’articolo 180;
h) gli articoli 229, 230, 231, da 234 a 244 e da 255 a 265;
i) l’articolo 268, paragrafo 9;
j) l’articolo 272, paragrafo 7;
k) tutte le disposizioni del presente regolamento che conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione, nonché gli articoli 282 e 283.
- l’articolo 20, paragrafo 2, si applica 10 giorni dopo l’entrata in vigore dell’atto delegato adottato a norma dell’articolo 20, paragrafo 10.
Le seguenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2028:
a) l’articolo 20, paragrafo 4, gli articoli 74 e 75, l’articolo 109, paragrafo 3, lettera b), l’articolo 145, l’articolo 183, paragrafo 2, lettera c), l’articolo 191, paragrafo 2, e l’articolo 223, paragrafo 1, lettera m);
b) l’articolo 41, eccetto il paragrafo 10, e gli articoli da 42 a 45;
c) l’articolo 78;
d) l’articolo 205, paragrafi 5 e 6, e l’articolo 208, paragrafo 2.
Il regolamento (UE) n. 952/2013 è abrogato.
Tuttavia, gli atti delegati e di esecuzione esistenti adottati a norma del regolamento (UE) n. 952/2013, o adottati a norma di atti giuridici sostituiti da tale regolamento o da versioni precedenti di tale regolamento, continuano ad applicarsi fino a quando non saranno abrogati da atti delegati o di esecuzione adottati dalla Commissione a norma del presente regolamento.
I riferimenti al regolamento (UE) n. 952/2013 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato del presente regolamento.
A decorrere dal 1° luglio 2028:
a) i riferimenti alla dichiarazione doganale si intendono fatti alla comunicazione dei dati necessari per vincolare le merci a un regime doganale utilizzando le capacità del centro doganale digitale dell’UE, se del caso;
b) i riferimenti al dichiarante si intendono fatti al trasportatore, all’importatore, all’esportatore o al titolare del regime di transito, a seconda dei casi.
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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024
