
Ordinanza CC Sez. 5 del 22 Luglio 2027 n. 23869 / Carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola
ID 27188 | 30.09.2026 / Ordinanza allegata
Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile e, quindi, a quelle destinate ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda.
_________
L'Agenzia delle Entrate aveva negato la ruralità a un fabbricato di 272 mq adibito ad abitazione di dipendenti agricoli, sostenendo che superasse il limite di 240 mq di cui al D.M. 2 agosto 1969 (caratteristiche di abitazione di lusso). Secondo la tesi erariale, l'art. 9, comma 3, lett. e), D.L. n. 557/1993 e il D.M. attuativo escluderebbero comunque la ruralità per gli immobili abitativi con caratteristiche di lusso.
Nel giudizio di merito la Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva confermato il primo grado, accogliendo le ragioni della società agricola in virtù dell'oggettiva strumentalità dell'immobile asservito ai terreni e destinato ai lavoratori agricoli.
L'Agenzia delle Entrate ricorre per Cassazione.
La Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate compiendo un'esegesi dell'evoluzione dell'art. 9 del D.L. n. 557/1993:
1. Evoluzione legislativa (D.L. n. 159/2007)
Originariamente, le unità abitative destinate ai dipendenti ricadevano nel comma 3 dell'art. 9 (fabbricati rurali abitativi soggetti alle esclusioni per immobili di lusso / categorie A/1 e A/8).
Con l'art. 42-bis del D.L. n. 159/2007, il legislatore ha soppresso la lett. b) del comma 3 e inserito tali alloggi direttamente nell'art. 9, comma 3-bis, lett. f).
2. Distinzione ontologica tra fabbricati abitativi e fabbricati strumentali
Per effetto di tale riforma, gli alloggi per dipendenti agricoli sono transitati ex lege nella categoria delle costruzioni rurali strumentali necessarie all'attività agricola (art. 2135 c.c.).
L'art. 9, comma 3, lett. e) (esclusione lusso > 240 mq) e il comma 3-bis, lett. f) (immobili strumentali) disciplinano fattispecie differenti:
- Comma 3, lett. e): si applica esclusivamente alle costruzioni rurali ad uso abitativo "ordinario" (es. conduttore/proprietario).
- Comma 3-bis, lett. f): disciplina gli immobili strumentali destinati a dipendenti (a tempo indeterminato o a tempo determinato con >100 giornate annue), per i quali non opera alcun limite dimensionale di superficie.
3. Subordinazione delle fonti secondarie
Le note della prassi o gli allegati dei decreti ministeriali (quali il D.M. 26 luglio 2012) che operano distinzioni o richiamano i divieti per gli immobili di lusso non possono comprimere la portata della norma primaria.
4. Principio di diritto enunciato
"Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile e, quindi, a quelle destinate ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda, alle condizioni previste dall’art. 9, comma 3-bis, d.l. 557/1993. Le previsioni dell’art. 9, comma 3, lett. e), e del comma 3-bis, lett. f), d.l. 557/1993 regolano fattispecie diverse e cioè, rispettivamente, le unità destinate ad abitazione che, se superiori a 240 mq, non possono essere considerate rurali e le unità che sono considerate ex lege rurali e strumentali, senza limitazioni di superfice, se destinate, alle citate condizioni normative, ad abitazione dei dipendenti».
...
segue allegato
Collegati
Allegati
|
Descrizione |
Lingua |
Dimensioni |
Downloads |
|
|
IT |
191 kB |
0 |