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L’obbligo assicurativo per la protezione delle imprese dai rischi catastrofali

L’obbligo assicurativo per la protezione delle imprese dai rischi catastrofali - Guida operativa ANIA / Confindustria

L’obbligo assicurativo per la protezione delle imprese dai rischi catastrofali - Guida operativa ANIA / Confindustria Sett. 2026

ID 27173 | 27.09.2026

Il 2024 ha rappresentato uno spartiacque nella protezione delle imprese italiane dai rischi derivanti da catastrofi e calamità naturali.

Con la legge di bilancio 2024 (Legge del 30 dicembre 2023 n. 213), oggetto di ulteriori chiarimenti legislativi (da ultimo con il decreto legge n.39/25 convertito con modifiche dalla legge n.78/25) è stato introdotto un obbligo assicurativo per tutte le imprese con sede legale in Italia e iscritte nel Registro delle imprese.

L’obbligo decorreva dal 1° aprile 2025 per le grandi imprese (con sanzioni a partire dal 1° luglio), dal 1° ottobre per le medie imprese mentre per le micro e piccole imprese è divenuto effettivo dal 1° gennaio 2026.

La tabella di marcia dell’entrata in vigore dell’obbligo assicurativo è stata completata dalle attività turistico-ricettive e dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per le quali l’obbligo è entrato in vigore il 31 marzo 2026.

Per le sole imprese operanti nei settori della pesca e dell’acquacoltura, il termine di adeguamento è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2026.

La protezione assicurativa servirà a coprire i rischi di terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni a cui il territorio italiano è particolarmente esposto.

Negli ultimi anni abbiamo assistito a una serie di calamità che hanno determinato danni ingenti per le imprese che spesso hanno avuto difficoltà a riprendere l’attività produttiva.

Uno studio pubblicato nella relazione 2025 della Banca d’Italia (“L’esposizione delle imprese manifatturiere italiane ai rischi idreogeologici”) ha sottolineato che quasi il 35% delle imprese manifatturiere è esposto, in misura completa o limitatamente ad alcuni stabilimenti, ai rischi idrogeologici (il 29% ad alluvioni, l’8% a frane e il 3% a entrambi i fenomeni).

E, nel calcolo, non sono inclusi gli stabilimenti industriali localizzati in zone maggiormente soggette ai rischi di terremoti. Di fronte a simili pericoli il ricorso delle imprese a strumenti di protezione assicurativa è stato finora piuttosto limitato. Se la copertura del rischio incendio è relativamente diffusa (nel 52% dei casi), quella dei rischi catastrofali è invece limitata a una minoranza (15%) di aziende*. Al diminuire della dimensione l’area delle imprese protette si riduce più che proporzionalmente.
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