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Circolare INPS n. 100 del 18 Settembre 2026
Circolare INPS n. 100 del 18 Settembre 2026 / Permesso L. 104/1992 autorizzato a più di un lavoratore dipendente
ID 27149 | 23 Settembre 2026 / Allegato
Permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, riconosciuti a più lavoratori dipendenti per l’assistenza alla medesima persona in condizione di disabilità. Disciplina applicabile nei casi di violazione dei limiti di legge
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L’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prevede che i lavoratori dipendenti possano fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, anche frazionabili in ore, per assistere familiari in condizione di disabilità, che non siano ricoverati a tempo pieno.
In particolare, possono fruire di tale beneficio i genitori, anche adottivi o affidatari, il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto o, al ricorrere di determinate condizioni, i parenti o affini entro il terzo grado di familiari con disabilità in situazione di gravità.
Ai fini del riconoscimento del citato beneficio è necessaria la presentazione, da parte del lavoratore dipendente, della domanda amministrativa, che attiva il relativo procedimento (cfr. la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 30628 del 28 novembre 2024).
Verificata la sussistenza dei requisiti di legge, l’INPS riconosce il diritto ai permessi in argomento, nel limite massimo complessivo di tre giorni mensili fruibili alternativamente tra tutti gli aventi diritto, autorizzando il datore di lavoro a compensare le somme corrisposte a tale titolo con i contributi dovuti dallo stesso.
Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, infatti, nel riformulare il comma 3 dell’articolo 33 della legge n. 104/1992, ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”, in base al quale la fruizione dei giorni di permesso, previsti dal medesimo comma, non poteva essere autorizzata a più di un lavoratore dipendente - a esclusione dei genitori - per l’assistenza alla stessa persona in condizione di disabilità di cui all’articolo 3, comma 3, della medesima legge.
Pertanto, come illustrato con la circolare n. 39 del 4 aprile 2023, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra gli aventi diritto.
Resta fermo, tuttavia, il principio di fruizione in via alternativa tra gli aventi diritto e il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile, anche in caso di fruizione a ore, per l’assistenza alla medesima persona in condizione di disabilità.
La necessaria alternanza alla fruizione dei permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 e la sussistenza del limite di tre giorni mensili per il medesimo familiare sono richiamati nel provvedimento dell’INPS di autorizzazione alla fruizione del beneficio, nel quale viene precisato sia che la domanda è accolta nel limite massimo complessivo dei giorni mensili fruibili sia che il beneficio deve essere fruito alternativamente tra tutti coloro che hanno diritto a prestare assistenza alla persona con disabilità.
Pertanto, il legislatore, con la riformulazione dell’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, ha inteso assicurare una maggiore tutela alle persone con disabilità, garantendo loro, nel rispetto del limite di tre giorni mensili, la possibilità di essere assistite alternativamente da più familiari.
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segue allegato
Legge 5 febbraio 1992, n. 104
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Art. 33 Agevolazioni
3. Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità.
Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro.
Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
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