Decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21
Art. 7 Misure urgenti per la connessione alla rete degli impianti alimentati a fonti rinnovabili
[...]
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), stabilisce i criteri, anche funzionali, e le modalità operative a cui la società Terna s.p.a. si attiene per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, assicurando che la capacità di rete sia dimensionata coerentemente con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, nonché con quelli di politica energetica nazionale ed europea e nel rispetto dell'obiettivo generale di massimizzazione della competitività delle procedure di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, la società Terna s.p.a. tiene altresì conto delle previsioni sulla capacità degli impianti di generazione da fonti rinnovabili effettuate dai gestori del sistema di distribuzione sulle reti di propria competenza.