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Decreto-Legge 17 settembre 2026 n. 162 

Decreto-Legge 17 settembre 2026 n. 162 | Gasolio proroga taglio accise / Esenzione bollo auto e moto sotto gli 80 kW

Decreto-Legge 17 settembre 2026 n. 162 | Gasolio proroga taglio accise / Esenzione bollo auto e moto non sup. 80 kW

ID 27118 | 17 Settembre 2026 / Allegato

Decreto-Legge 17 settembre 2026 n. 162 
Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonche' in materia fiscale. 

(GU n. 216 del 17.09.2026)

Entrata in vigore del provvedimento: 02/10/2026

__________

Art. 1. Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto

1. In considerazione del perdurare dell’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l’aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, di cui all’Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata:

a) dal 18 settembre 2026 e fino al 25 settembre 2026, nella misura di 572,90 euro per mille litri;
b) dal 26 settembre 2026 e fino al 5 ottobre 2026, nella misura di 622,90 euro per mille litri.

2. Per il periodo di cui al comma 1, lettera a) , l’aliquota di accisa di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall’articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è rideterminata nella misura di 572,90 euro per mille litri.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in 111,8 milioni di euro per l’anno 2026 e 1,2 milioni di euro per l’anno 2028, si provvede ai sensi dell’articolo 7.

4. All’articolo 3, comma 1, primo periodo, del decretolegge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, le parole: «da marzo a settembre» sono sostituite dalle seguenti: «da marzo a ottobre». Per le finalità di cui al primo periodo, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, come modificata dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, è ulteriormente incrementata di 21,2
milioni di euro per l’anno 2026.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 21,2 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede ai sensi dell’articolo 7.

Art. 2. Esenzione dalla tassa automobilistica per specifiche tipologie di veicoli, motocicli e ciclomotori

1. Per l’anno 2027, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica relativa a un solo veicolo regolarmente assicurato. L’esenzione si applica ai versamenti della tassa automobilistica il cui termine ordinario di pagamento cade nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.

2. Per le autovetture l’esenzione spetta alle persone fisiche che, nell’anno 2027, risultano soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente a una o più autovetture, alimentate, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o gasolio, aventi potenza non superiore a 80 kW. Qualora risultino più autovetture agevolabili, l’esenzione è riconosciuta con riferimento a
una sola di esse ed è applicata all’autovettura avente la minore potenza, espressa in kW. In caso di pari potenza, l’esenzione è applicata all’autovettura per la quale risulta dovuto, in assenza dell’agevolazione, l’importo meno elevato della tassa automobilistica.

3. Per i motocicli ed i ciclomotori l’esenzione spetta alle persone fisiche che, nell’anno 2027, risultano soggetti passivi della tassa automobilistica o della tassa di circolazione relativamente a uno o più motocicli o ciclomotori alimentati, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina, a condizione che non risultino soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente ad alcuna autovettura con potenza pari o inferiore agli 80 kW. Qualora risultino più motocicli agevolabili, l’esenzione è riconosciuta con riferimento a uno solo di essi ed è applicata al motociclo avente la minore potenza, espressa in kW. In caso di pari potenza, l’esenzione è applicata al motociclo per il quale risulta dovuto, in assenza dell’agevolazione, l’importo meno elevato della tassa automobilistica.

Qualora risultino più ciclomotori agevolabili, l’esenzione è riconosciuta al ciclomotore con data di prima immatricolazione più remota.

4. Le esenzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano anche nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, previo Accordo con ciascuna autonomia speciale titolare della tassa automobilistica quale tributo proprio.

5. In relazione agli effetti finanziari conseguenti alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e allo scopo di concorrere all’adeguamento dei bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, è previsto, un trasferimento complessivamente di 2.293,5 milioni di euro per l’anno 2027, a titolo di compensazione della riduzione del gettito derivante dai commi 1, 2, 3 e 4. Gli importi spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma, nei cui bilanci sia acquisito, in tutto o in parte, il gettito derivante dall’imposta di cui al comma 1, sono stabiliti, entro il 31 marzo 2027, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, tenendo conto degli Accordi di cui al comma 4, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 7.

[...]

Art. 3. Modifiche alla disciplina del fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche

Art. 4. Differimento dell’applicazione del contributo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199

Art. 5. Disposizioni urgenti in materia di borse di studio universitarie

Art. 6. Fondazione Milano-Cortina

Art. 7. Disposizioni finanziarie

Art. 8. Entrata in vigore

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Tutte le proroghe:

Timeline Decreti con finestre di slittamento riduzione accise carburanti:

1° | Decreto-Legge18 marzo 2026 n. 33 (GU n.64 del 18.03.2026) | Dal 19 marzo al 07 Aprile 2026
2° | Decreto 2 aprile 2026 (GU n.78 del 03.04.2026) | Dall'8 aprile al 1° maggio 2026
3° | Decreto-Legge 30 aprile 2026 n. 63 (GU n.99 del 30.04.2026) | Dal 2 al 10 maggio 2026
4° | Decreto 8 maggio 2026 (GU n. 106 del 9 maggio 2026) | Dall'11 al 22 maggio 2026
5° | Decreto-Legge 22 maggio 2026 n. 89 (GU n.117 del 22.05.2026) | Dal 23 maggio al 6 giugno 2026
6° | Decreto 5 giugno 2026 (GU n.129 del 06.06.2026) | Dal 07 giugno al 3 luglio 2026

- regime sospeso dal 4 al 27 luglio 2026

7° | Decreto 27 luglio 2026 (GU n. 172 del 27.07.2026) | Dal 28 al 29 luglio 2026 - Gasolio
8° | Decreto-Legge 27 luglio 2026 n. 133 (GU n. 172 del 27.07.2026) | Dal 30 luglio 2026 al 6 agosto 2026 - Gasolio
9° |  Decreto-Legge 5 agosto 2026 n. 139 (GU n.180 del 05.08.2026) | Dal 7 al 24 agosto 2026 - Gasolio
10° | Decreto 20 agosto 2026 (GU n.195 del 24.08.2026) | Dal 25 al 26 agosto 2026 - Gasolio
11° | Decreto-Legge 26 agosto 2026 n. 153 (GU n.197 del 26.08.2026) | Dal 27 Agosto al 5 Settembre 2026) - Gasolio
12° | Decreto 4 settembre 2026 (GU n.205 del 04.09.2026) | Dal 5 al 10 Settembre 2026) - Gasolio
13° | Decreto-Legge 10 settembre 2026 n. 157 (GU n. 210 del 10.09.2026) | Dall’11 al 17 settembre 2026
14° | Decreto-Legge 17 settembre 2026 n. 162 (GU n. 216 del 17.09.2026) | dal 18 al 25 settembre 2026
15° | Decreto-Legge 17 settembre 2026 n. 162 (GU n. 216 del 17.09.2026) | dal 26 settembre 2026 e fino al 5 ottobre 2026

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