~ 2000 / 2026 ~
// Documenti disponibili n:
49.234
// Documenti scaricati n:
41.975.885
// Newsletter n:
4318
Featured
Decreto 10 settembre 2026 / Esonero contributivo aziende certificate UNI/PdR 192:2026
Decreto 10 settembre 2026 / Esonero contributivo (1% fino a € 50.000 annui) aziende certificate UNI/PdR 192:2026 "Conciliazione tra vita familiare e lavoro"
ID 27091 | 14 Settembre 2026 / Allegato
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero della Famiglia hanno sottoscritto il decreto che detta le regole operative per l’accesso all’esonero contributivo destinato alle aziende certificate UNI/PdR 192:2026 sulla conciliazione tra vita familiare e lavoro.
Il provvedimento dà attuazione a quanto previsto dall’articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62.
_________
Art. 2 (Conseguimento, rilascio e periodo di validità delle certificazioni per la conciliazione tra famiglia e lavoro)
1. Ai fini del conseguimento della certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro, i parametri minimi di riferimento sono quelli di cui alla Prassi di riferimento UNI/PdR 192:2026, pubblicata il 14 aprile 2026, recante «Sistema di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro - Requisiti per il benessere delle famiglie».
2. Al rilascio delle certificazioni di cui al comma 1 provvedono gli organismi di valutazione della conformità accreditati nell’ambito della conciliazione tra famiglia e lavoro ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Il certificato di accreditamento degli organismi di cui al primo periodo deve essere rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 192:2026.
4. Le certificazioni per la conciliazione tra famiglia e lavoro rilasciate ai sensi del presente articolo hanno un periodo di validità pari a 36 mesi.
Art. 3 (Esonero contributivo in favore delle aziende in possesso della certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro)
1. Al fine di sostenere la conciliazione tra famiglia e lavoro, la maternità e la paternità, le aziende in possesso delle certificazioni di cui all’articolo 2, beneficiano dell’esonero contributivo di cui all’articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, secondo i criteri e le modalità definiti dall’articolo 4.
...
segue allegato
Decreto-Legge 30 aprile 2026, n. 62
...
Art. 6 Disposizioni urgenti per la conciliazione tra famiglia e lavoro
...
Art. 6 Disposizioni urgenti per la conciliazione tra famiglia e lavoro
1. Al fine di sostenere la conciliazione tra famiglia e lavoro, la maternità e la paternità, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli anni 2026, 2027 e 2028 è riconosciuto alle aziende in possesso delle certificazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, (possesso di idonee certificazioni, / ndr) un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, determinato in misura non superiore all'1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. L'esonero viene riparametrato e applicato su base mensile, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'Autorità politica delegata alle politiche per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabilite le modalità di attuazione del comma 1, ivi compresi le procedure di acquisizione delle certificazioni previste dall'articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, e il periodo di validità delle stesse, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.
3. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di euro 7 milioni per l'anno 2026 e di euro 12 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 17.
4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvede al monitoraggio degli effetti finanziari connessi all'attuazione del presente articolo, comunicando le risultanze alle amministrazioni di cui al comma 1.
5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le aziende in possesso delle certificazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 novembre 2025, n.184, beneficiano, altresì, di attività di promozione di competenza dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), individuate con provvedimenti adottati secondo l'ordinamento della stessa Agenzia. L'ICE provvede all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5-bis. Al fine di incentivare la conciliazione tra famiglia e lavoro, all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 355 è inserito il seguente:
"355-bis. Ai fini di cui al comma 355, a decorrere dal 1° luglio 2026, gli enti locali comunicano all'INPS il codice fiscale e gli altri elementi identificativi delle strutture pubbliche e private in possesso del titolo abilitativo all'esercizio delle attività relative alla fornitura di servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. In fase di prima applicazione della presente disposizione la comunicazione di cui al primo periodo è effettuata entro il 1° settembre 2026. Ciascun aggiornamento relativo ai dati e agli elementi identificativi è trasmesso entro il 1° settembre dell'anno di riferimento. I dati acquisiti sono messi a disposizione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".
Collegati
UNI/PdR 192:2026 / Sistema di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro
Decreto-Legge 30 aprile 2026 n. 62
Decreto Legislativo 27 novembre 2025 n. 184
Decreto-Legge 30 aprile 2026 n. 62
Decreto Legislativo 27 novembre 2025 n. 184
Certifico s.r.l.
Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
Sede: Via Madonna Alta 138/A - 06128 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541
Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43
Assistenza: 800 14 47 46
www.certifico.com
info@certifico.com
Sede: Via Madonna Alta 138/A - 06128 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541
Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43
Assistenza: 800 14 47 46
www.certifico.com
info@certifico.com
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024
