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Decreto 10 settembre 2026 / Esonero contributivo aziende certificate UNI/PdR 192:2026

Decreto 10 settembre 2026 / Esonero contributivo aziende certificate UNI/PdR 192:2026

Decreto 10 settembre 2026 / Esonero contributivo (1% fino a € 50.000 annui) aziende certificate UNI/PdR 192:2026 "Conciliazione tra vita familiare e lavoro"

ID 27091 | 14 Settembre 2026 / Allegato

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero della Famiglia hanno sottoscritto il decreto che detta le regole operative per l’accesso all’esonero contributivo destinato alle aziende certificate UNI/PdR 192:2026 sulla conciliazione tra vita familiare e lavoro.

Il provvedimento dà attuazione a quanto previsto dall’articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62.
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Art. 2 (Conseguimento, rilascio e periodo di validità delle certificazioni per la conciliazione tra famiglia e lavoro)

1. Ai fini del conseguimento della certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro, i parametri minimi di riferimento sono quelli di cui alla Prassi di riferimento UNI/PdR 192:2026, pubblicata il 14  aprile 2026, recante «Sistema di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro - Requisiti per il benessere delle famiglie».

2. Al rilascio delle certificazioni di cui al comma 1 provvedono gli organismi di valutazione della conformità accreditati nell’ambito della conciliazione tra famiglia e lavoro ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.

3. Il certificato di accreditamento degli organismi di cui al primo periodo deve essere rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 192:2026.

4. Le certificazioni per la conciliazione tra famiglia e lavoro rilasciate ai sensi del presente articolo hanno un periodo di validità pari a 36 mesi. 

Art. 3 (Esonero contributivo in favore delle aziende in possesso della certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro)

1. Al fine di sostenere la conciliazione tra famiglia e lavoro, la maternità e la paternità, le aziende in possesso delle certificazioni di cui all’articolo 2, beneficiano dell’esonero contributivo di cui all’articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, secondo i criteri e le modalità definiti dall’articolo 4.
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